Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

  • Stefania Bellei

    Roma
    26/05/2014 18:19

    Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

    A seguito del rigetto, in sede di reclamo, del sequestro immobiliare ottenuto dal fallimento in danno di amministratori e sindaci della società fallita, la procedura è stata condannata a pagare le spese legali in favore dell'avvocato delle controparti dichiaratosi antistatario.
    Ora, il suddetto legale ha richiesto l'ammissione al passivo del suo credito in prededuzione con il privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c.
    E'corretto che la curatela esprima parere favorevole all'ammissione richiesta in prededuzione con collocazione del credito in via chirografaria?
    Vanno riconosciuti e in che grado gli interessi che matureranno sino al pagamento?
    Vi ringrazio sin d'ora per il Vs. riscontro.
    Stefania Bellei
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/05/2014 20:24

      RE: Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

      Le spese in questione vanno sicuramente soddisfatte in prededuzione, ma nell'ambito di tale categoria non godono di alcun privilegio in quanto il credito in questione, anche se fatto valere dall'avvocato antistatario conserva la sua natura di credito per spese di giudizio di cognizione.
      Per quanto riguarda il rapporto con il professionista va detto che il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. assiste il credito del professionista del fallito per le prestazioni effettuate in suo favore e non i crediti del professionista della controparte, che deve regolare i suoi rapporti con il suo mandante e costui poi fa valere l'esborso quale spesa. Il legale della controparte del fallito, quando ha chiesto la distrazione delle spese in suo favore ha soltanto sollecitato l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a chiedere e ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali, ma questo, così come il provvedimento di accoglimento di detta istanza, non muta la causa del credito, in ragione della quale la legge concede i privilegi.
      La causa del credito rimane, quindi quella del rimborso spese per un giudizio di cognizione. E' vero che si è trattato di un giudizio cautelare, ma la fattispecie non rientra nella previsione dell'art. 2770 c.c. perché nel caso non si è stata una spese effettuate dalla controparte del procedimento cautelare che abbia portato alla conservazione di un bene a favore della massa (come il sequestro fatto da un creditore prima del fallimento, di cui tutti i creditori ne vengono ad usufruire una volta dichiarato il fallimento del sequestrato), ma al contrario delle spese per sottrarre un bene immobile ad un sequestro chiesto dalla curatela.
      E' corretto, quindi, che la curatela esprima parere favorevole all'ammissione richiesta in prededuzione con collocazione, nell'ambito della categoria delle prededuzioni, del credito in via chirografaria.
      Il secondo comma dell'art. 111 bis prevede espressamente che i crediti prededucibili producano interessi e che gli stessi decorrono fino al momento del pagamento.
      Zucchetti SG Srl
      • Stefano Coen

        Roma
        26/04/2015 16:29

        interessi sui crediti prededucibili accertati in sede di verifica

        Se il credito prededucibile passa dalla verifica, e gli interessi non vengono richiesti, oppure il giudice delegato provvede solo sul capitale, senza nulla dire sugli interessi,questi vanno comunque calcolati in sede di riparto, oppure si è formato un giudicato interno, intangibile se non con l'opposizione allo stato passivo?
        Le Sezioni Unite, con la n. 6060 del 26/03/2015, si sono espresse con un obiter dictum risolvendo in senso affermativo la questione della separata proponibilità delle relative domande, per compenso e per interessi, rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva ex art. 101 L. Fall.(fuori delle ipotesi, estranee al thema decidendum, in cui il debito per interessi resti, per contro, inscindibilmente legato alla sorte-capitale, al punto da poter essere anche liquidato d'ufficio, senza vizio di ultrapetizione,come nel caso di credito da lavoro subordinato o di credito risarcitorio da illecito aquiliano), MA HANNO PUR SEMPRE CONDIZIONATO TALE POSSIBILITA' ALLA MANCATA RICHIESTA DEGLI INTERESSI, NELLA PRIMA INSINUAZIONE cosicchè il silenzio del Giudice Delegato mantenuto sulle richieste formulate e l'omesso inserimento del credito per interessi nello stato passivo hanno valore implicito di rigetto, contro il quale il creditore deve attivarsi mediante opposizione allo stato passivo, ex art. 98 L. Fall., per evitare il formarsi di una preclusione (conformi: Cass., sez. 1, 11 novembre 2013 n. 25301; Cass.,sez. 1, 19 febbraio 2003 n. 2476.
        Bisogna tener presente che lo stesso principio, era stato affermato da Cass., Sez. I
        07/08/2009 n. 18105, addirittura con riferimento a rivalutazione ed interessi su credito da lavoro, per cui, nella ripartizione dell'attivo del fallimento, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l. fall., se non impugnato,
        preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d'ufficio al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuto, ai sensi dell'art. 54 l. fall., a seguito della
        sentenza della Corte cost. 28 maggio 2001 n. 162), e tale vizio non sia stato fatto valere con l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo.
        MA IL PROBLEMA RESTA: TUTTE LE PRONUNCE RICHIAMATE TRATTANO DEGLI INTERESSI SUI CREDITI CONCORSUALI.
        I PRINCIPI ENUNJCIATI VALGONO ANCHE PER I CREDITI PREDEDUCIBILI?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/04/2015 19:26

          RE: interessi sui crediti prededucibili accertati in sede di verifica

          Classificazione: TARDIVE / TARDIVE
          Per quanto riguarda gli interessi sui crediti concorsuali, riteniamo opportuno una breve sintesi dello stato dell'arte, in parte riassunta nella domanda.
          Importante la distinzione tra crediti di valore e crediti di valuta, Sui primi - tra cui vanno compresi anche i crediti di lavoro- rivalutazione e interessi debbono essere liquidati d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una specifica domanda, sicchè all'eventuale omessa pronuncia- che equivale a rigetto- il richiedente può ovviare soltanto con l'opposizione allo stato passivo e non certo con una tardiva.
          Anche per i crediti di valuta, parte della giurisprudenza ha cercato di escludere la possibilità della separata richiesta tardiva degli interessi, facendo leva o sulla identità della causa petendi con la domanda tempestiva riguardante il capitale (la più recente in tal senso è Cass. 14 ottobre 2010, n. 21241), oppure richiamando il divieto di parcellizazione della domanda di credito fondata su unico rapporto obbligatorio (cfr. Cass. sez.un. 15 novembre 2007, n. 23726).
          Questi ultimi argomenti, in parte già contraddetti, sono stati superati da tre sentenze a sezioni unite della stessa data e di identico contenuto (Cass. sez. un. 26.3.2015 nn. 6060, 6061 e 6062) che, in particolare hanno messo in evidenza la differenza di causa petendi tra la domanda per capitale e per accessori. Discorso ineccepibile in considerazione del fatto che il vincolo di accessorietà che lega l'obbligazione degli interessi all'obbligazione principale rileva solo nel momento genetico, ma l'obbligazione per interessi, una volta sorta, rimane autonoma essendo le sue vicende indipendenti da quelle dell'obbligazione principale, come dimostrato, sotto il profilo processuale, dall'art. 31 c.p.c. e, sotto quello sostanziale, dall'inettitudine della domanda relativa al capitale ad interrompere la prescrizione per gli interessi.
          Le tre citate recenti sentenze delle sez. unite, nel seguire questa linea, chiariscono, con un inciso la diversità di questa fattispecie da quella in cui il debito per interessi resta legato inscindibilmente alla sorte capitale, al punto da poter essere liquidato d'ufficio, senza vizio di ultra petizione, così aderendo anche al principio che in questi ultimi casi, che attengono ai crediti di valore, la mancata pronuncia sugli interessi preclude la possibilità di una insinuazione tardiva per la loro richiesta.
          Tutto ciò premesso, riteniamo che gli stessi criteri debbano valere anche per i crediti prededucibili che siano stati insinuati al passivo, dal momento che le regole esposte riguardano la struttura degli interessi in relazione ai crediti, di valore o di valuta, che li generano, e non alle loro caratteristiche di priorità nella soddisfazione.
          Zucchetti SG Srl
    • Carlo Poggiaspalla

      FERMIGNANO (PU)
      09/06/2023 09:54

      RE: Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

      Una società in concordato preventivo, con riferimento ad una causa iniziata prima dell'ammissione alla procedura di concordato, dopo l'ammissione è stata condannata in primo grado ed ha proposto appello alla relativa sentenza; successivamente è stata condannata anche in secondo grado. Il legale di controparte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, ha presentato attestazione di credito chiedendo l'intero proprio compenso in prededuzione privilegiata. Si ritiene che il compenso di detto legale debba essere scorporato in due parti:
      1) Per la parte riguardante le attività professionali riferite al primo grado, il compenso ha natura chirografaria;
      2) Per la parte relativa alle attività professionali inerenti l'appello in secondo grado, il compenso ha natura di prededuzione chirografaria (soggetto alla graduazione come per legge, nell'ambito di tutte le spese in prededuzione).
      Si chiede un parere in merito.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/06/2023 18:55

        RE: RE: Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

        Premesso che il credito che l'avvocato di controparte fa valere quale antistatario è il credito della parte vittoriosa che avrebbe diritto al pagamento delle spese di causa secondo la sentenza qualora l'avvocato non avesse chiesto la distrazione in suo favore delle spese, il problema da risolvere è quando nasce il credito per spese di giustizia cui una parte, nel caso quella ammessa al concordato, viene condannata nella sentenza che decide la controversia.
        Se infatti si ritiene che la fonte sia la sentenza che contiene la condanna alle spese, allora il credito relativo godrebbe della prededuzione, per cui, nel caso in esame, essendo state emesse, sia la sentenza di primo che di secondo grado, entrambe dopo l'apertura del concordato, i relativi crediti di condanna alle spese sarebbero prededucibili. Se, invece si ritiene che la fonte del credito sia la controversia, o meglio i fatti che hanno dato luogo alla controversia, allora il credito per spese avrebbe natura concorsuale.
        Noi , dopo esserci espressi a favore della prima tesi in anni passati, abbiamo rivisto la nostra posizione ritenendo che la sentenza sia solo la fonte immediata del credito, ma la origine dello stesso è da ricercare nei fatti che hanno generato la controversia e quindi il ricorso al giudice, per cui il credito per spese, come quello oggetto della eventuale condanna nel merito, ha natura concorsuale.
        Se si segue questa strada, entrambi i crediti vanno considerati concorsuali e ammessi al chirografo in quanto si tratta di spesa per giudizi di cognizione, che non godono di alcun privilegio.
        Zucchetti SG srl
        • Carlo Poggiaspalla

          FERMIGNANO (PU)
          20/07/2023 17:05

          RE: RE: RE: Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

          Si chiede se si possono fornire a supporto della risposta fornita dei chiarimenti dottrinali e giurisprudenziali.
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            21/07/2023 15:01

            RE: RE: RE: RE: Collocazione del credito prededucibile del procuratore antistatario della controparte vittoriosa

            Sulla natura del credito dell'avvocato antistatario la giurisprudenza è pacifica nel senso riportato.
            Quanto alla questione circa la collocazione del credito per le spese di causa contenute in provvedimento emesso dopo l'apertura di una procedura concorsuale, ma riguardante una vertenza fondata su fatti anteriori, è difficile trovare prese di posizioni argomentate in quanto in giurisprudenza mancano specifiche argomentazioni a sostegno dell'una o dell'altra tesi.
            Noi stessi in passato ci siamo espressi per la sua natura prededucibile, ma alla luce di alcune decisioni (Trib. Reggio Emilia, 06/02/2013; e, in particolare, Trib. Venezia 04/08/2017) ci siamo convinti che è vero quanto avevamo detto che la condanna trova la sua fonte nella sentenza, ma la sua causa è comunque antecedente al fallimento, ed è questa che costituisce la vera fonte del credito, per cui abbiamo convenuto che la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell'apertura del fallimento e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza, e, pertanto, il relativo credito ha natura concorsuale. Nello stesso senso ci risulta sia orientato il tribunale di Milano.
            Zucchetti SG Srl