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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Iva in via privilegiata ex art.2758 2° co c.c.
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Lorenza Scaravelli
Ancona28/09/2013 12:24Iva in via privilegiata ex art.2758 2° co c.c.
Buongiorno, richiedo la Vostra cortese attenzione relativamente ad una domanda di insinuazione presentata da una azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali e che nella propria domanda, dopo aver quantificato il credito per capitale, richiede anche il pagamento dell'iva in via privilegiata ex art.2758 2° co. c.c.sui beni ai quali si riferisce il servizio oggetto di prestazione (e per ogni fattura allegata, individuano il numero di servizi di trasposto effettuati.)
Dalla lettura del testo del c.c. sembrerebbe che la richiesta sia giustificata ma nutro ancora qualche dubbio.
Non ho rinvenuto precedenti specifici per decidere se la parte Iva richiesta sia da ammettere in privilegio o in via chirografaria.
Certa di una Vostra esaustiva risposta, ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete accordare.
Cordiali saluti.
Avv.Lorenza Scaravelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/09/2013 18:25RE: Iva in via privilegiata ex art.2758 2° co c.c.
Si tratta di problema antico legato alla natura speciale del privilegio che assiste il credito per rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il credito per rivalsa, infatti, anche se la fattura viene emessa successivamente al fallimento, non è sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione, e può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c.,e, poiché i privilegi speciali, come ogni prelazione di carattere speciale (pegno e ipoteca), si esercitano su beni specifici e si realizzano sul ricavato dalla vendita del o dei beni che ne sono oggetto, è chiaro che il credito assistito da privilegio speciale non può essere soddisfatto in via privilegiata ove il bene (o i beni) gravato non sia compreso nell'attivo fallimentare in quanto, mancando il bene, nessun ricavo è attribuibile allo stesso.
Su questo dato dottrina e giurisprudenza sono concordi, discendendo quanto detto dalla natura speciale della prelazione; il problema che in questi casi si è posto attiene al momento in cui deve essere verificata la sussistenza nel patrimonio del fallito del bene oggetto della prelazione, e cioè se il giudice, all'atto della verifica dei crediti, debba limitarsi ad accertare l'esistenza del credito e della natura prelatizia (In tal senso, Cass. 18/6/1982, n. 3728; Cass. S.U. 9/4/1984 n. 2255 in via incidentale; Cass 9/8/1991, n. 8685; Cass. 26/1/1985, n. 391; Cass. 3/12/1996, n. 10786; ecc.), ovvero se, già in quella sede, debba pronunciarsi anche sulla concreta esperibilità della prelazione e, di conseguenza, escluderla qualora i beni che ne siano gravati non risultino acquisiti all'attivo (In tal senso, Cass. 2/2/1995, n. 1227; Cass. 15/11/1976, n. 4218; Cass. 25/7/1975 n. 2901; Cass. 20/3/1972, n. 843; ecc.).
Posto che, comunque, al momento del riparto si deve accertare, sulla base del riscontro della esistenza o inesistenza del bene, l'effettivo rango che spetta al creditore, comunque ammesso al passivo, e, di conseguenza, in quel momento si ricompone o si ricostruisce la diversa regolamentazione delle due categorie, (per es. relativamente agli interessi post fallimentari, per cui non vi è dubbio che il declassamento del privilegiato al rango di chirografario determina la sospensione degli interessi e, viceversa, il riconoscimento del chirografario come privilegiato comporta l'applicazione dell'ult, comma dell'art. 54 l.fall.). Sicchè la scelta dell'uno o dell'atro indirizzo rileva (o meglio rilevava) per i casi in cui il trattamento preferenziale è svincolato dall'accertamento della concreta esperibilità del privilegio e, quindi, nella prospettiva di un concordato fallimentare, ove il contenuto remissorio può (rectius, poteva) riguardare esclusivamente i creditori chirografari, che sono i soli che partecipano alla votazione, nel mentre i creditori privilegiati vanno (andavano) soddisfatti integralmente, a prescindere dalla concreta esistenza dei beni gravati.
Il contrasto giurisprudenziale tra questi due orientamenti è stato sanato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. 20/12/2001, n. 16060 ), secondo le quali l'ammissione al passivo di un credito assistito da privilegio speciale su beni non presenti nella massa attiva non è condizionata da tale circostanza, dovendosi demandare alla fase della ripartizione la verifica della insussistenza dei beni da cui dipende la realizzazione del privilegio.
Questa rigida presa di posizione della Corte è stata criticata in dottrina con validi argomenti, che è inutile qui richiamare e, in parte attenuata perché si scontrava con il buon senso; ossia, ove l'oggetto materiale della prestazione su cui grava il privilegio non esiste in quanto costituito, ad esempio, da una prestazione professionale o di servizi, o comunque vi è la sicurezza che il bene, anche se astrattamente esistente non potrà essere recuperato e acquisito all'attivo fallimentare perché, ad esempio, andato distrutto, ecc., diventa del tutto inutile riconoscere il privilegio che si sa non potrà operare. tesi questa che ha trovato un suffragio nella modifica dell'art. 93 l.fall. attuata con la riforma del 2006; tale norma, infatti, ora richiede, al n. 4 del terzo comma, che nella domanda di insinuazione siano indicati il titolo di prelazione, "nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale", e, poiché la elencazione dei beni gravati serve proprio ad identificare l'oggetto su cui esercitare la prelazione speciale, se ne può dedurre che tale oggetto debba anche esistere al momento in cui la domanda viene esaminata.
Peraltro, come si accennava parlando al passato del concordato fallimentare, la questione di cui si sta discutendo ha perso gran parte del suo interesse a seguito della introduzione del terzo comma dell'art. 160 che, come il corrispondete secondo comma dell'art. 160 per il concordato preventivo, ha ora superato il principio della integrale soddisfazione dei crediti prelatizi che sono ora ancorati, seppur attraverso una perizia ove necessaria, alla esistenza e al valore dei beni che sono oggetto della prelazione.
Zucchetti SG Srl
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Arturo Taliani
Folignano (AP)01/12/2016 16:00RE: RE: Iva in via privilegiata ex art.2758 2° co c.c.
Una società edile che ha effettuato lavori presso un'immobile di proprietà della società fallita chiede l'IVA privilegiata ex art. 2758 2° co c.c. ed individua l'oggetto del privilegio nell'immobile.
Personalmente ritengo che tale privilegio si applichi solo ai beni mobili. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2016 09:48RE: RE: RE: Iva in via privilegiata ex art.2758 2° co c.c.
Non vi è dubbio che l'art. 2758. co.2, c.c. preveda un privilegio mobiliare. Tuttavia il terzo comma dell'art. 2772 c.c. prevede il privilegio per Iva di rivalsa "sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio". Escluso che nel caso vi sia stata cessione dell'immobile, si tratta di vedere se le prestazioni eseguite possano essere considerati servizi riferibili all'immobile. Probabilmente no perché, a quanto è dato capire l'impresa edile ha effettuato lavori sull'immobile, ossia ha stipulato un appalto d'opera, consistente nella realizzazione del compito affidato, e non di servizi.
In ogni caso, vista la richiesta sicuramente errata, conviene escludere il privilegio limitandosi a dire che la norma richiamata concede un privilegio su beni mobili, per poi vedere se l'interessato fa opposizione e come la imposta.
Zucchetti Sg Srl
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