Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
privilegio del coobbligato in solido
-
Valeria Domenino
Verzuolo (CN)11/06/2013 10:22privilegio del coobbligato in solido
Un fornitore della società fallita si insinua al passivo della procedura per i versamenti INPS E INAIL effettuati in forza dell'obbligazione solidale derivante dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e succ. modifiche. Il credito insinuato ha diritto al privilegio spettante alla natura delle somme versate (contributi INPS/INAIL dipendenti)? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2013 20:25RE: privilegio del coobbligato in solido
Lei parla di un fornitore che ha anticipato i versamenti Inps e Inail, ma probabilmente si tratta del committente, perché a questi si riferisce l'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003. Il secondo comma di tale norma stabilisce infatti che "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento…… Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".
E' chiaro, quindi che il committente che effettua il pagamento, come coobbligato solidale, agisce nell'esclusivo interesse dell'appaltatore che è l'obbligato principale; orbene, al coobbligato solidale escusso dal creditore competono due tipi di azione nei confronti del coodebitore: una di regresso in senso stretto, ex art. 1299 c.c., che sorge direttamente e automaticamente in suo favore per effetto del pagamento (il cui contenuto può essere anche diverso dalla pretesa del creditore soddisfatto in termini di interessi, spese o garanzie) e l'altra consistente nel far valere, in via di surroga, i diritti del creditore soddisfatto a norma dell'art. 1203 c.c., che consente al solvens di avvalersi della posizione spettante al creditore soddisfatto, comprensiva delle garanzie che assistevano la pretesa di costui (qualora siano state rispettate le formalità necessarie), ma contestualmente lo espongono alle medesime eccezioni che avrebbero potuto essere opposte al creditore originario.
Di modo che, ritornando al caso concreto, il committente adempiente, oltre ad essere legittimato all'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore per l'intera somma pagata (ai sensi dell'art. 1299 c.c.), è surrogato, a norma dell'art. 1203 c.c., nei diritti dell'accipiens (nel caso gli enti previdenziali) e, quindi, anche nei privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., ad esso spettante. E' altrettanto pacifico, però, che il coordinamento delle due azioni è stato risolto in termini di alternatività e non di cumulabilità, nel senso che il coobbligato ha facoltà di scegliere alternativamente l'una o l'altra azione, con le accennate differenze quanto ai presupposti e al contenuto, sicchè, la prima cosa da appurare è quale delle due azioni il creditore abbia scelto. Ovviamente, il fatto che egli abbia chiesto l'ammissione privilegiata e il riconoscimento dei privilegi degli enti previdenziali fa pensare che abbia appunto esercitato la surroga.
Zucchetti Sg Srl
-
Valeria Domenino
Verzuolo (CN)12/06/2013 09:00RE: RE: privilegio del coobbligato in solido
Ringrazio per la risposta molto chiara ed esauriente
Valeria Domenino-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2013 20:04RE: RE: RE: privilegio del coobbligato in solido
Ci fa piacere essere stati utili.
Zucchetti Sg Srl
-
-
Mattia Villan
Porto Viro (RO)11/11/2015 10:05RE: RE: privilegio del coobbligato in solido
Mi ricollego alla discussione per chiedervi - nel caso in cui il committente abbia optato per l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. - quale sia il corretto grado di privilegio da assegnarsi durante il caricamento dell'insinuazione, dal momento che non è stato specificato nell'istanza.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/11/2015 14:35RE: RE: RE: privilegio del coobbligato in solido
Come abbiamo detto nella risposta che precede, il committente adempiente, oltre ad essere legittimato all'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore per l'intera somma pagata (ai sensi dell'art. 1299 c.c.), è surrogato, a norma dell'art. 1203 c.c., nei diritti dell'accipiens (nel caso gli enti previdenziali) e, quindi, anche nei privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., ad esso spettante, ma il solvens non può cumulare le due azioni, ma deve scegliere alternativamente l'una o l'altra azione; orbene, se costui opta per l'azione di regresso in senso stretto, ex art. 1299 c.c., questa sorge direttamente e automaticamente in suo favore per effetto del pagamento, per cui il creditore non può avvalersi dei privilegi che assistevano il credito da lui soddisfatto e pertanto va ammesso in chirografo. Ovviamente è da valutare bene il tipo di azione espletato, perché se il creditore ha chiesto l'ammissione privilegiata e il riconoscimento dei privilegi degli enti previdenziali e per importo non superiore a quello da questi vantato, è da presumere che abbia esercitato la surroga; così di contro, ove abbia prospettato un credito superiore a quello degli enti, aggiungendo ad esempio interessi ulteriori eo altre spese, è presumibile che abbia esercitato il regresso.
Zucchetti SG srl .
-
-
-