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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
rivendiche
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Filippo Basile
Treviso29/03/2013 16:01rivendiche
Al momento del fallimento l'azienda della fallita, è concessa in affitto con regolare atto notarile, ad un'atra società. Successivamente a quell'atto, la fallita ha venduto il MAGAZZINO MERCI con regolare fattura pagata. Il curatore in sede di inventario fisico, individua tutti i beni presenti in azienda. Compresi le merci presenti in quel momento nella fabbrica. Nell'inventario non si distinguono i beni della fallita da quelli del conduttore dell'affitto di ramo d'azienda. Ora, a distanza di 2 anni da quell'inventario omnicomprensivo, la curatela decide di sciogliere il contratto di affitto d'azienda. Nell'inventario della restituzione dell'azienda ci si è accorti che, all'epoca dell'inventario iniziale, si erano inserite MERCI e PRODOTTI della conduttrice. Questa nel frattempo non si era fatta parte attiva per la rivendica. Il curatore ha sempre tenuto conto dei valori di quella merce della conduttrice, comprendendola nella definizione dell'attivo fallimentare.
Domanda: come poteva, la conduttrice, effettuare una rivendica su beni fungibili ? Come si concilia la necessità della data certa con la fattispecie del magazzino merci? Come può il Curatore tutelare l'ex conduttore nei suoi interessi ben sapendo che le merci anche se esistenti in magazzino non potevano che essere del conduttore, stante la fattura di cessione anteriore al fallimento e regolarmente pagata?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/03/2013 19:29RE: rivendiche
Se abbiamo ben capito il fallito, prima della dichiarazione di fallimento concede in affitto l'azienda e cede all'affittuario merci e prodotti che vengono anche regolarmente pagati. Fallisce la concedente e all'atto dell'inventario vengono inventariati anche le merci e i prodotti già venduti all'affittuario; ciò si scopre due anni dopo, al momento dello scioglimento del contratto di affitto e della redazione dell'inventario dei beni restituiti. Nel frattempo, l'affittuario non ha mai avanzato alcuna pretesa pretesa nei confronti della massa.
Le saremmo grati se ci confermasse, in primo luogo, l'esattezza della ricostruzione, e ci fornisse qualche dettaglio sulle le domande formulate, spiegando, in particolare, cosa è successo e cosa vuole sapere. Il conduttore ha rivendicato i beni asseritamente di sua proprietà o ha solo intenzione di farlo e lei chiede se è possibile? Detti beni sono presenti o sono stati consumati? Sulla base di quali documenti ha agito o intende agire? Ecc.
Grazie
Zuccehtti SG Srl
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Filippo Basile
Treviso15/04/2013 18:36RE: RE: rivendiche
La ricostruzione è esatta.
In effetti nell'inventario di fine affitto mancano delle merci che erano state indicate dalla curatela all'inizio del fallimento. Essendo merci, dopo due anni dal fallimento, sono state vendute, fisicamente non ci sono più. D'altronde il conduttore non aveva idea che non potesse vendere beni di sua proprietà durante il contratto di affitto d'azienda per il solo fatto che il curatore li avesse inserito nell'inventario iniziale.
Quello che chiedo è: può l'ex conduttore chiedere la rivendica:
a) dopo due anni dal inventario iniziale;
b) di beni fungibili
c) con quale data certa eventualmente.
Il curatore può comunicare, oggi, al Giudice e al Comitato che quei beni, in effetti, erano di proprietà del conduttore rettificando lo composizion dell'attivo? O meglio procedere ad una causa vera e propria ?
attendo lumi
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2013 19:53RE: RE: RE: rivendiche
Come in tutti i casi in cui si è determinata una situazione anomala è difficile dare una risposta perché si tratta di fattispecie non previste dalla legge e dove, quindi, più che altro deve sopperire il buon senso.
I beni oggetto della possibile rivendica non ci sono più in quanto sono sttai venduti dallo stesso affittuario che vorrebbe rivendicarli e chene ha incassato il prezzo, per cui, al di là che si tratti o non di beni fungibili e della dimostrazione con atto avente data certa, manca proprio l'oggetto della rivendica, ossia i beni da restituire; né potrebbe il rivendicante chieder, come l'art. 103 consente, il controvalore perchè, come si diceva i beni non ci sono più perché il proprietario già ne ha disposto vendendoli e incassando il prezzo.
Per cercare di ovviare alla situazione bisognerebbe procedere alla rettifica dell'inventario, ma non sapremmo come, perché non si tratta di un atto giudiziario cui applicare la procedura per correzione di errore materiale. Forse potrebbe bastare il consenso del comitato dei creditori che autorizzi la espunzione dei beni in questione dall'inventario in quanto inseriti per errore, ma sarebbe meglio un provvedimento del giudice delegato, previo parere del comitato. Si potrebbe anche adattare, se il terzo affittuario è d'accordo, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 87 bis effettuando una specie di ratifica dell'avvenuta consegna di beni chiaramente del terzo, ed anche in questo caso è necessario il consenso del comitato dei creditori e un provvedimento del giudice.
Zucchetti Sg Srl
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