Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

  • Andrea Mazzai

    VERONA
    23/09/2021 16:22

    richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

    salve
    vi scrivo quale comiissario giudiziale di una LCA per avere chiarimenti circa:
    - la collocazione (tramite applicativo fallco) del privilegio chiesto in sede di insinuazione rispetto a un credito da danno erariale riconosciuto da una sentenza della corte dei conti passata in giudicato. Il codice della giustizia contabile (art 216) infatti si limita a rinviare al 2750 cc e a parlare di postposizione rispetto ai privilegi ex 2778-2780.
    Cordiali saluti.
    A Mazzai
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/09/2021 19:33

      RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

      Il comma terzo dell'art. 216 del d.lgs 26/08/2016 - N. 174 stabilisce che "Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile".
      Si tratta di una norma incomprensibile i quanto l'art. 2750 c.c. si limita a disporre che i privilegi marittimi e aeronautici sono regolati dal codice della navigazione e, in mancanza di normativa specifica in tale codice si applicano le disposizioni ordinarie, per cui non si vede quale attinenza questa norma possa avere con il danno erariale.
      Inoltre non è chiaro che tipo di privilegio sia se mobiliare o immobiliare, in quanto la norma richiama sia l'art. 2778, che contiene la graduatoria dei privilegi mobiliari, che l'art. 2880, che contiene quella dei privilegi immobiliari. l'unico dato sicuro è che il privilegio per danno erariale è posposto all'ultimo dei privilegi mobiliari (che è quello di grado 20) e all'ultimo di quelli immobiliari 8che è quello di grado 6).
      Noi non abbiamo previsto espressamente questo privilegio nella nostra tabella per le difficoltà interpretative accennate e per la rarità del caso (in tanti ani di attività, questa è la prima volta che si presenta questa fattispecie), tuttavia abbiamo previsto, per i privilegi mobiliari una voce che riguarda la collocazione dei crediti con collocazione dopo il grado 20, nel quale è specificata altra voce che, come quella del credito erariale segue il grado 20. Si tratta della voce:
      Prg. 48 Prefer. G20.2 Gen
      CREDITI CON COLLOCAZIONE DOPO IL GRADO 20 - crediti dei soggetti che hanno finanziato la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gest. di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 37 della legge 11/2/94 n. 109 come modif dall'art. 11 della legge 18/11/98 n. 415.
      Per i privilegi immobiliare abbiamo previsto una apposita voce per i privilegi con preferenza non determinata, che vanno anch'essi collocati dopo l'ultimo privilegio immobiliare. Si tratta della voce
      Prg. 9 Prefer. Gi7.1 Spe
      CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti per privilegi immobiliari con preferenza non determinata dalla legge ex art. 2783 c.c.
      Può utilizzare queste due voci per il suo caso.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Arcari

        NOVA MILANESE (MB)
        10/12/2022 16:58

        RE: RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

        Buongiorno, mi sono ritrovato in una situazione simile in una esecuzione immobiliare con creditore fondiario e quindi ho approfondito l'argomento, che condivido volentieri in questo forum, aperto al confronto. Il quesito è il seguente:"si deve pagare prima il fondiario o il danno erariale stabilito da giudizio Corte dei Conti? Quesito rilevante quando le risorse non consentano di pagare entrabi i creditori, come nel caso di specie.

        La richiesta Avvocatura di Stato per provvedimento Corte dei Conti è esattamente come quanto sopra descritto, ossia 2750 cc e postposizione rispetto ai privilegi ex 2778-2780.
        L'art 2750 rileva solo per quanto previsto al II comma ( il primo comma tratta dei privilegi marittimi) ma è la classica norma "di chiusura": "Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto" e ha l'unico scopo di preparare per quanto verrà evidenziato in chiusura di argomentazione.
        Per quanto riguarda il 2778 cc poco rileva ai nostri fini dunque lo si trascura.
        Per quanto riguarda il 2780 invece, non essendovi specifico richiamo che possa garantire il privilegio immobiliare invocato, attraverso l'interpretazione del 2783 cc va posto in ultima posizione, se nel caso, come da previsione:"Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice".
        Dunque l'Avvocatura dello Stato con questo mio ipotizzato percorso interpretativo, intende collocare la propria pretesa all'interno del 2780 cc., in ultima posizione.
        Eccoci giunti al motivo della previsione iniziale, come sopra evidenziato nella precisazione. Collocando la propria pretesa nell'alveo del 2780 cc (in sostanza facendo ricadere la fattispecie nel "Capo II - Dei privilegi" grazie alla previsione dell'art 2750 cc, si presta alla previsione di cui all'art.2748 cc II comma, non a caso nel medesimo Capo II :"I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente".
        Ecco a chiusura del ragionamento il fine dell'insinuazione (raffinata) dell'Avvocatura dello Stato: essere antergati al credito del fondiario per ricevere le somme derivanti da udienza ex 596 cpc.(progetto di distribuzione).
        Ma, come ben sappiamo in questo forum, nulla è mai semplice e infatti basta fare una breve ricerca per trovare diverse sentenze di Cassazione, ne cito solo due volutamente con differente orientamento: cass civ. n. 17197/2003 e cass. S.U. n.21045 del 1/10/2009).
        Mi limito a sottolineare come l'impostazione a S.U. (ndr. impostato alla massima prudenza) permetta di salvaguardare il sistema della pubblicità delle formalità vero pilastro di indirizzo interpretativo in molte situazioni; nel caso di adesione all'orientamento contrario ciò comporterebbe un ingente fenomeno franoso di sistema, esposto come sarebbe in tal ipotesi, alla "incursioni legislative" alle quali abbiamo assistito ormai con sempre maggiore frequenza e rilevanza che ben potrebbero, per aumentarne l'efficacia, essere estese alla componente patrimoniale immobiliare (si pensi solo alle tematiche di privilegio speciali portate da norme fiscali o dal settore degli aiuti di stato).



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/12/2022 11:31

          RE: RE: RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

          La ringraziamo per il suo intervento e dell'apporto della sua qualificata esperienza. Noi nella precedente risposta abbiamo parlato, perché questo era l'oggetto della domanda, della collocazione del privilegio erariale di cui al terzo comma dell'art. 216 del d.lgs n. 174 del 2016 e quindi del rapporto di tale privilegio rispetto agli altri privilegi mobiliari e immobiliari, giungendo alla conclusione, condivisa anche da lei, che il privilegio in questione va collocato all'ultimo posto di entrambe le graduatorie.
          Con il quesito che lei pone se si debba "pagare prima il fondiario o il danno erariale stabilito da giudizio Corte dei Conti" lei introduce un rapporto affine a quello trattato, ma diverso in quanto va a toccare non più il rapporto tra il privilegio erariale e gli altri privilegi, bensì il rapporto tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca.
          Questo rapporto, come lei giustamente ricorda è regolato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c. che dà prevalenza al privilegio, salva diversa disposizione di legge.
          A noi non risulta una disposizione di legge che posponga il privilegio all'ipoteca. L'art. 2772, co. 4, c.c. prevede che il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquisito sugli immobili, nel che si è visto una deroga al principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2748 c.c., ma a parte i dubbi sulla estensione dei diritti dei terzi anche ai diritti di garanzia dei terzi, rimane il fatto che eguale o simile disposizione non è contenuta nella normativa speciale di cui al d.l.gs del 2016.
          Se manca una diversa disposizione che anteponga l'ipoteca al privilegio, si può fare ricorso al principio generale, cui anche lei si appella alla fine del ragionamento, ossia a quello della anteriorità della iscrizione sulla trascrizione, ma questo discorso, come le sentenze da lei richiamate, è riferibile ai soli ai c.d. privilegi iscrizionali, ossia a quelli per la cui insorgenza non è sufficiente la causa del credito, ma è necessaria una trascrizione, come nel caso del credito del promissario acquirente in caso di scioglimento del preliminare trascritto. Poiché non ci risulta che il privilegio speciale erariale di cui si discute sia condizionato alla trascrizione in qualche registro, il criterio della priorità richiamato dalle sez. un. per il preliminare trascritto non è applicabile.
          Sempre che non ci sia sfuggito qualche previsione, a noi sembra, quindi, che il privilegio erariale immobiliare in questione, che nell'ambito della graduazione dei privilegi trova la collocazione che si è detta nella nostra precedente risposta, sia da preferire all'ipoteca in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art. 2748 c.c., mancando una norma che disponga in senso diverso o che disponga la trascrizione del privilegio tale da poter effettuare una valutazione di priorità cronologica.
          Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      10/01/2024 18:38

      RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

      Buonasera.

      Insinuazione al passivo per somme relative a risarcimento danni subiti dall'Ente comunale per la mancata riscossione di canoni da parte della concessionaria e mancato versamento delle somme riscosse da parte della stessa, per conto dell'ente (con cui aveva stipulato un contratto di appalto per la riscossione volontaria e coattiva della tariffa igiene ambientale).

      La liquidazione del danno è avvenuto con sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato.

      Il creditore chiede il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c. (non meglio identificato).

      In questo caso, potrei inquadrare il risarcimento come "danno erariale"?
      Ed in tal ipotesi, quale privilegio andrebbe riconosciuto?

      Ho letto i precedenti interventi ma sinceramente non ho ben compreso come avete inteso concludere.

      Grazie per il supporto.





      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        11/01/2024 18:49

        RE: RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

        Per la verità nelle risposte precedenti, pur dando atto della ambiguità della legge che per il credito erariale richiama sia l'art. 2778 c.c., che contiene la graduatoria dei privilegi mobiliari, che l'art. 2780 c.c., che contiene quella dei privilegi immobiliari, avevamo aggiunto che "l'unico dato sicuro è che il privilegio per danno erariale è posposto all'ultimo dei privilegi mobiliari (che è quello di grado 20) e all'ultimo di quelli immobiliari (che è quello di grado 6) e tale soluzione ha trovato conferma nell'intervento del dott. Arcari, che riportava la richiesta dell'Avvocatura dello Stato per provvedimento Corte dei Conti che nella esecuzione immobiliare poneva tale credito all'ultimo posto della graduatoria di cui all'art. 2780 c.c..
        Escluso, quindi il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. richiamato dal creditore, nella esecuzione collettiva fallimentare bisogna ritenere che il credito erariale goda di un privilegio mobiliare ed uno immobiliare (anche se, essendo questi solo speciali non si capisce a quale bene potrebbe essere nel caso riferito) da collocare dopo l'ultimo previsto nelle rispettive graduatorie.
        Zucchetti SG srl
        • Angela Sapio

          Roma
          12/01/2024 10:18

          RE: RE: RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

          Buongiorno, Vi ringrazio per la risposta.

          Nel caso di specie, la sentenza di condanna della Corte dei conti fa riferimento al risarcimento danno erariale riferibile all'imposta della tariffa igiene ambientale, (dunque ad un tributo che ipoteticamente rientrerebbe nel privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752, ultimo co.c.c.).

          Tuttavia, come si evince dalle Vostre risposte (ed anche dallo studio da me condotto), nel caso di specie trattasi di danno erariale arrecato all'Ente comunale dal concessionario, come accertato dalla sentenza della Corte dei Conti, sicché il relativo credito deve ritenersi assistito dal privilegio speciale mobiliare, sebbene con ordine di preferenza residuale nella elencazione prevista dall'art. 2778 c.c. e come positivizzato anche nel c. 3 dell'art. 216 del Codice di giustizia contabile laddove è previsto che "il credito erariale è assistito dal privilegio ai sensi dell'art. 2750 del c.c.. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti su beni mobili e su beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati rispettivamente negli articoli 2778 e 2780 del c.c.", e non dall'invocato privilegio ex art. 2752 c.c..

          Ritengo che trattasi di privilegio speciale "mobiliare", stante la natura sottostante il risarcimento del danno, come sopra indicato (appunto riferibile a danni relativi alla TIA).

          Tuttavia, cercando il privilegio su fallco, sono in difficoltà, in quanto non trovo quale voce inserire.

          Potete fornirmi indicazioni in merito?

          Grazie mille per la collaborazione.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            15/01/2024 19:34

            RE: RE: RE: RE: richiesta chiarimenti insinuazione credito da danno erariale

            Condividiamo la sua ricostruzione, ma, a nostro avviso, il privilegio in questione ha carattere generale non essendo indicati i beni su cui si esercita; peraltro il credito da risarcimento danni non gode di un autonomo privilegio, ma questo è previsto per il risarcimento danni da reato, che si esercita sulle cose sequestrate (art. 2768 c.c.) e per il risarcimento danni contro l'assicurato in caso di responsabilità civile, che si esercita sull'indennità devoluta dall'assicuratore (art. 2767 c.c.).
            Noi non abbiamo previsto nella tabella una voce generale per questo tipo di privilegio, ma abbiamo comunque una voce che tratta dei crediti con privilegio generale dopo il grado ventesimo e può utilizzare benissimo questa che, seppur non corrisponde per dizione del contenuto, consente a Fallco di tenere nel giusto conto il credito e il privilegio in questione nella graduazione ai fini del riparto.
            La voce è la seguente:
            Prg. 48 Prefer. G20.2 Gen
            CREDITI CON COLLOCAZIONE DOPO IL GRADO 20 - crediti dei soggetti che hanno finanziato la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gest. di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 37 della legge 11/2/94 n. 109 come modif dall'art. 11 della legge 18/11/98 n. 415.
            Zucchetti SG srl