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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Equo indennizzo ex art. 80, comma 2 , L.F.
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Fabrizio Lambertucci
Macerata19/01/2021 16:52Equo indennizzo ex art. 80, comma 2 , L.F.
Buongiorno, ai fini della determinazione dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso da un contratto di locazione ex art. 80, comma 2 , L.F. (di circa 2 anni rispetto la scadenza naturale del contratto), l'attuale locataria – che non svolge attività commerciale presso l'immobile locato – ha quantificato l'equo indennizzo in base ai costi da sostenere per il trasferimento dell'azienda, notevolmente superiore rispetto ai canoni di locazioni maturati e maturandi.
Oltre alla sproporzione tra la somma richiesta ed il canone di locazione, ritengo che l'equo indennizzo debba essere parametrato non tanto al costo che l'affittuaria andrà a sostenere, che prescinde dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione, ma, eventualmente, al sol fatto che tale onere deve essere anticipato di 2 anni e quindi con una incidenza notevolmente minore per la Procedura.
Dovendo l'affittuaria anticipare l'esborso finanziario per il trasloco, si potrebbe ipotizzare, ad esempio, di calcolare un indennizzo pari al costo dell'indebitamento bancario necessario per sostenere i costi di trasferimento dell'azienda, calcolato su un orizzonte temporale di due anni.
Ritenete corretto tale ipotesi di determinazione dell'equo indennizzo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2021 19:34RE: Equo indennizzo ex art. 80, comma 2 , L.F.
La determinazione dell'equo indennizzo contemplato dall'art. 80, analogamente all'equo indennizzo previsto dall'art. 79, l.fall. per il recesso dal contratto di affitto di azienda, ha, secondo concorde dottrina e giurisprudenza, natura indennitaria (equitativa) e non risarcitoria, costituendo il corrispettivo dell'esercizio della facoltà di recesso concessa dalla legge, per cui non può che consistere in un obbligo mitigato rispetto all'obbligo di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito ed atto lecito.
Pertanto, tale indennizzo va quantificato non con l'intento di compensare l'intero pregiudizio subito dalla controparte calcolando il danno emergente e il lucro cessante, ma attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco in cui l'equità assume un ruolo determinante, visto che la legge prevede come dovuto non solo un indennizzo, ma un indennizzo equo. E' anche vero però, che il danno emergente e il lucro cessante, se non possono costituire il pregiudizio da ristorare, possono comunque essere utilizzati come parametri di riferimento per la determinazione dell'equo indennizzo, in modo che questo, seppur non avente carattere risarcitorio, non sia sganciato dalla realtà ma tenga conto dell'interesse che le parti hanno, secondo le circostanze, all'adempimento delle reciproche prestazioni cui ciascuna ha diritto, valutando le ripercussioni della anticipata cessazione del rapporto sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. In sostanza la valutazione deve tener conto principalmente del mancato utilizzo del bene in locazione per il periodo rimanente di vigenza del contratto e dell'eventuale maggior canone per il godimento di locali della stessa consistenza, e di altri parametri di contorno.
Ovviamente, non è possibile fissare astrattamente quale potrebbe essere l'equo indennizzo proprio perché, come detto, va determinato oin base alla situazione concreta e presenta sempre ampi margini di discrezionalità, di cui il giudice delegato, al quale compete la determinazione in caso di dissenso, può fare uso. Tuttavia ci sembra di poter sicuramente dire che la quantificazione dell'equo indennizzo fatta dal conduttore è completamente infondata perché avulsa da ogni criterio; infatti, anche se si applicasse il criterio risarcitorio, i costi del trasferimento dell'azienda non potrebbero mai essere calcolati come danno perché comunque il locatario dovrebbe sostenerli alla cessazione del rapporto di locazione, peraltro abbastanza a breve.
Zucchetti SG srl-
Luigi Poleggi
VITERBO05/06/2023 18:03RE: RE: Equo indennizzo ex art. 80, comma 2 , L.F.
Buongiorno,
riguardo all'equo indennizzo ex art 80 LF per il caso di fallimento del conduttore avete giurisprudenza (di merito e/o di legittimità) da segnalare?
Nell'attesa ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/06/2023 19:44RE: RE: RE: Equo indennizzo ex art. 80, comma 2 , L.F.
Cassazione civile , sez. I , 09/09/2022 , n. 26574
In tema rapporti pendenti nel fallimento, il provvedimento adottato dal giudice delegato ai sensi dell' art. 80, comma 3, l.fall. (nella versione successiva alla riforma ex d.lgs. n. 5 del 2006 ), al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile, in mancanza di una previsione ad hoc, con il reclamo ex art. 26 l.fall. , in quanto mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del giudice delegato quando non sia diversamente disposto.
Cassazione civile , sez. VI , 07/07/2021 , n. 19264
In caso di fallimento del locatore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere dal contratto di locazione ai sensi dell' art. 80, comma 2, l. fall ., al conduttore spetta un equo indennizzo la cui determinazione è rimessa al giudice delegato. (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale pur avendo riconosciuto l'astratta spettanza del diritto non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennità assumendo un difetto di documentazione da parte del conduttore).
Cassazione civile , sez. I , 08/11/2019 , n. 28961
In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell' art. 80, comma 3, l.fall ., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell'autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Queste sono le decisioni più significative sull'argomento. Se poi lei vuol sapere come si calcola l'indennizzo, questa è una questione che varia caso per caso in quanto molto dipende dal canone previsto e dalla residua durata del contratto, che sono i due elementi di cui il giudice deve tener conto.
Zucchetti SG srl
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