Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO CON DECRETO INGIUNTIVO

  • Annalisa Carrera

    BOLOGNA
    09/05/2019 09:03

    PRIVILEGIO CON DECRETO INGIUNTIVO

    Buongiorno sono a chidere informazioni in merito ad una insinuazione ad un fallimento per fonitura di merce .
    Il credito viene richiesti in privilegio perchè provvisto di decreto ingiuntivo.
    Premesos che il decreto ingiuntivo non è provvisto della fomrula esecutiva pertanto non lo riconoscerò come tale, ma nel caso in cui avesse l'esecutività secondo quale articolo del c.c sarebbe da indetificare il privielgio?
    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/05/2019 19:11

      RE: PRIVILEGIO CON DECRETO INGIUNTIVO

      In primo luogo, il decreto ingiuntivo non fornito della clausola di esecutività di cui all'art. 647 cpc è inopponibile al fallimento (anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo) e il creditore non può servirsene, per cui se vuole partecipare al passivo devo dimostrare diversamente il suo credito.
      Quanto al tema del privilegio, va ricordato che il privilegio è concesso dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.), il che significa che quando il legislatore (e solo lui può farlo), ritiene che determinati crediti abbiano una causa meritevole di tutela perché ad esempio derivano dal lavoro dipendente, oppure da lavoro professionale o perché si tratta di crediti dello Stato per tributi e così via, attribuisce a questi crediti un privilegio (che dà una preferenza nel pagamento rispetto ai chirografari) e un grado nella scala dei privilegi (che segna la preferenza tra i vari privilegi) sempre a in relazione alla causa che ritiene di dover maggiormente proteggere; per cui il privilegio del dipendente viene prima di quello del professionista perché il legislatore ha ritenuto che il lavoratore dipendente, avendo quale unica fonte di reddito il lavoro, debba essere particolarmente protetto quando fallisce il datore di lavoro e il rapporto cessa, nel mentre il professionista anche se perde un cliente che fallisce normalmente ne ha altri.
      Tutto questo per far capire come il privilegio sia una qualifica del credito, che nasce fin dall'inizio con il privilegio che la legge gli attribuisce, indipendentemente dalle vicende processuali per realizzarlo, sicchè il credito del solito lavoratore dipendente è per sua natura privilegiato, sia che venga accettato dal debitore senza contestazioni sia che per realizzarlo il creditore abbia dovuto fare ricorso al giudice ottenendo una sentenza o un decreto ingiuntivo. Questi sono soltanto il titolo che consacra, a seconda del livello di stabilità, il diritto di credito, per cui il fatto che il giudice abbia ingiunto al debitore di pagare una certa somma, nulla ha a che fare con il privilegio, se non indirettamente in quanto in esso è specificata anche l'origine del credito.
      Nel suo caso, ad esempio, il creditore ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per pagamento fornitura, per cui nel momento in cui viene concesso il provvedimento questo ingiunge il pagamento del credito, che ha la qualificazione indicata dal creditore, ossia di credito da fornitura, che non gode di alcun privilegio, a meno che il creditore non dimostri ad esempio di essere artigiano. Di conseguenza, anche se il decreto ingiuntivo fosse opponibile al fallimento, il credito ingiunto insinuato, la cui prova è data dal decreto, avrebbe comunque natura chirografaria perché la causa della fornitura non è apprezzata dal legislatore, se non per la condizione (ad esempio artigiana) del creditore.
      Peraltro neanche le spese sostenute per ottenere un decreto ingiuntivo sono assistite da privilegio in quanto attengono ad un giudizio, c.d. di cognizione nel mentre il privilegio à dato dagli artt. 2755 e 2770 c.c. solo ai crediti per i giudizi esecutivi e cautelari, a particolari condizioni.
      Zucchetti SG srl