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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
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Alessandra Mazzola
Salerno02/09/2019 19:36Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Buonasera,
sono a richiedere un chiarimento in merito alla richiesta di ammissione al passivo di una fornitura di carburante.
Il creditore richiede in chirografo l'imponibile della fattura ed in privilegio sia l'imposta sulle accise (che nella fattura indica la dicitura "accisa addebitata al cessionario nella presente fattura) e sia l'imposta IVA calcolata sul totale dell'imponibile e dell'accisa.
Il creditore non avrebbe dovuto dimostrare di aver assolto il pagamento dell'accisa?
Ed ancora.
l credito deve essere riconosciuto in privilegio? se si di che grado? Nella tabella ho rinvenuto il grado G20.1b.
Grazie per la collaborazione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/09/2019 20:35RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Il terzo comma dell'art. 16 del T.U. approvato con d.lgs 26.10.1995, n. 504, stabilisce che "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione".
Il privilegio, nei termini e alle condizioni indicati nella norma, assiste quindi anche il credito di rivalsa del soggetto passivo e, poiché la norma citata lo pospone a quelli di cui all'art. 2752 c.c., senza precisare il comma, noi lo abbiamo posto alla voce da lei indicata G20.1b.
Il credito per Iva gode dell'ordinario privilegio speciale di settimo grado.
Zucchetti Sg srl -
Giampaolo Gatti
Roma20/01/2021 22:28RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Mi chiedo s al fine del riconoscimento del privilegio dell'accisa oltre ai requisiti indicati ex art 16, co. 3, D.Lgs. 504/1995 il carburante debba comunque essere stato appreso alla massa fallimentare ?
Se non è stato rinvenuto alcun carburante va comunque riconosciuto il privilegio oppure si deve procedere alla degradazione in via chirografaria ?
grazie
Giampaolo Gatti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/01/2021 20:27RE: RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
No, perché il privilegio contemplato dal comma terzo dell'art. 16 d,lgs n. 504 del 1995 ha carattere generale, il che vuol dire che si esercita su tutto iol patrimonio mobiliare del debitore e non, come i privilegi, speciali su uno o più beni legati in qualche modo al credito. Dispone, invero, tale norma che "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
Ed, infatti, nella nostra tabella dei privilegi, tale credito è contemplato alla voce:
Prg. 47 Prefer. G20.1b, Gen
CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti di rivalsa per accise.
Zucchetti SG srl-
Giampaolo Gatti
Roma21/01/2021 21:50RE: RE: RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Quindi privilegio ex art 16 Dlgs 504/95 con l'equiparazione al privilegio ex art 2752 c.c. essendo generale va riconosciuto sull'accusa a prescindere dal fatto che il bene sia stato o meno appreso alla massa fallimentare mentre l'IVA richiesta avendo la stesso ex Sto arrivando! 2758 c.c. privilegio speciale potrà essere riconosciuta solo nel caso in cui sia stata rinvenuta ed appresa alla massa la relativa merce ( nel caso di specie carburanti) . Corretto...? -
Giampaolo Gatti
Roma21/01/2021 23:18RE: RE: RE: RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Aggiungo : ma se non vi e' alcun attivo e quindi non vi e' alcun bene su cui far valere il privilegio generale anche in tale circostanza il credito deve essere ammesso assistito dal privilegio generale? Oppure si deve procedere alla degradazione in via chirografaria stante l'assoluta assenza di massa Mobiliare (e immobiliare ) ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2021 20:31RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
I privilegi generali- che sono soltanto mobiliari, consentono al creditore che ne gode di soddisfarsi sul ricavato mobiliare secondo l'ordine stabilito dalla legge, di modo che, se non vi è un ricavato mobiliare (per qualsiasi ragione), è chiaro che il privilegio non offre quella preferenza che la legge gli aveva assegnata, così come non può essere soddisfatto in via preferenziale il creditore che occupa un grado che non viene soddisfatto per esaurimento dell'attivo mobiliare, destinato ai creditori privilegiati di grado anteriore. Di conseguenza, se non vi sono beni immobili, il creditore privilegiato generale rimasto insoddisfatto col ricavato della vendita dei beni mobili, diventa , a meno che non goda di un privilegio sussidiario sugli immobili (tale sussidiarietà è prevista solo per i creditori elencati nell'art. 2776 c.c.), un creditore chirografario.
Tanto comporta che se non vi è ricavo immobiliare da distribuire, il privilegiato generale degradato a chirografo perché non soddisfatto col ricavato mobiliare (o nei limiti in cui è rimasto insoddisfatto) rimane impagato; se, invece, vi è un ricavo immobiliare da distribuire, questo va assegnato primariamente ai creditori con privilegio speciale sugli immobili, ai creditori ipotecari e poi ai creditori privilegiati generali con privilegio sussidiario sugli immobili. Se resta ancora qualcosa del ricavato immobiliare, al riparto partecipano tutti i creditori chirografari, tali fin dall'origine, o diventati tali a seguito di incapienza suoi beni su cui gravava il privilegio o la preferenza.
Zucchetti Sg srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2021 20:30RE: RE: RE: RE: Privilegio delle accise addebitate al cessionario e privilegio IVA
Si esatto. I privilegi sono stabiliti dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.) ed è sempre la legge che stabilisce la natura del privilegio (generale o speciale) e la collocazione (ossia il grado), sempre in base a valutazioni che attengono al livello di preferenza che si intende attribuire alla causa del credito privilegiato.
A volte sulla natura di alcuni privilegi- quelli attribuiti da leggi speciali- sorgono dubbi sulla loro natura di privilegi generali o speciali, ma nel caso della accise di rivalsa la norma che abbiamo riportato nella precedente risposta è chiara nel qualificare come generale il privilegio.
Zucchetti SG srl
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