Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

COOPERATIVA AGRICOLA - Quali i requisiti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c.?

  • Carlo Aldo Di Caterina

    PADOVA
    21/03/2011 14:36

    COOPERATIVA AGRICOLA - Quali i requisiti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c.?

    Buongiorno ai colleghi e ai professionisti Zucchetti. Vengo al dunque. Una cooperativa agricola chiede il riconoscimento del privilegio cooperativo per il credito insinuato, allegando:
    - a) visura camerale da cui risulta la qualifica di impresa artigiana;
    - b) lo statuto da cui si evince l'oggetto sociale (in primis: raccolta, lavorazione e conservazione del latte e suoi derivati e di prodotti alimentari in genere, e la commercializzazione all'ingrosso e al minuto degli stessi elementi), la pertinenza professionale die soci rispetto all'oggetto sociale e il preseguimento dello scopo mutualistico;
    - c) i bilanci anni 2008 e 2009, da cui si ricava il rispetto della condizione di mutualità prevalente (prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti da terzi).
    Ebbene, a parte la mancanza del certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative (mancanza cui la società potrebbe facilmente ovviare con una integrazione documentale), a me sembra che il consistente volume di affari realizzato dall'istante e desunto dai dichiarativi fiscali (219milioni € nel 2008 e 206milioni € nel 2009) non consenta assolutamente il riconoscimento del privilegio richiesto, per evidente superamento dei limiti dimensionali. Cosa ne pensate? Potete anche confermarmi quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento del privilegio in questione? Grazie in anticipo e buona primavera a tutti.- Carlo Aldo Di Caterina

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2011 20:50

      RE: COOPERATIVA AGRICOLA - Quali i requisiti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c.?

      Non è possibile dare un parametro unico cui uniformarsi in quanto la legge non lo detta e bisogna, pertanto, andare a scovare i principi che hanno determinato la concessione di questo privilegio, istituito con la legge 31 gennaio 1992 n. 59, il cui art.18 comma 2°, dispone: "all'art. 2751 bis del codice civile, dopo il n. 5 è aggiunto il seguente: 5 bis)- i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
      La genericità della formulazione (che non ha provveduto neanche a dargli una esatta collocazione) non aiuta nella accennata ricerca e sembrerebbe che tutti i crediti delle cooperative agricole nati dalla vendita dei prodotti possano godere del privilegio, ma così non può essere. E' vero, infatti che nelle cooperative agricole di trasformazione i soci, senza essere tenuti a prestare alcuna attività lavorativa nell'ambito della società, conferiscono i prodotti dei propri fondi, ed è anche vero che non ha rilievo alcuno la circostanza che l'uva, il latte o quant'altro siano essi stessi il frutto del lavoro dei soci, perchè il prodotto conferito "rimane comunque fuori dal rapporto di cooperazione, ed è rivolto- senza alcun contributo d'opera dei soci in questa fase- unicamente alla trasformazione e commercializzazione del prodotto conferito, ma si capisce dalla collocazione della norma- inserita in un articolo dettato per la tutela del lavoro-, e dalla natura cooperativa- nelle quali l'elemento qualificante è l'apporto prevalente del lavoro dei soci- che la legge ha voluto tutelare il lavoro in quanto si manifesti nella struttura cooperativa.
      Se si condivide questa impostazione, i dati da lei indicati circa il consistente volume di affari sono significativi (anche se l'indagine fa fatta con riferimento a caso concreto) di una struttura industriale, cui non va attribuito il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5bis c.c.
      Zucchetti Sg Srl