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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Errore di caricamento di insinuazione tempestiva e Stato passivo dichiarato esecutivo
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Raffaella Santinelli
San Severino Marche (MC)29/10/2013 13:09Errore di caricamento di insinuazione tempestiva e Stato passivo dichiarato esecutivo
Sono a richiedere il Vs. parere, relativamente sia all'aspetto giuridico sia a quello tecnico-pratico, in merito alla seguente questione.
Lo stato passivo delle tempestive di un fallimento veniva dichiarato esecutivo in data 17.07.2013: si tratta di una procedura in cui le insinuazioni debbono essere trasmesse via PEC, in base all'art. 93 2° comma L.F., così come modificato dalla Legge di stabilità del 24.12.2012 n.228.
L'insinuazione di un Creditore, pervenuta via PEC in data 12.06.2013, nonostante risultasse tempestiva, veniva erroneamente agganciata ad altro creditore e, perciò, non veniva caricata a sistema (risulta, infatti, priva di cronologico), né vagliata in sede di verifica delle tempestive.
La prossima udienza di verifica dello Stato passivo (la prima relativa alle tardive) è prevista per il 10.12.2013 e sono già state caricate a sistema le domande tardive.
Faccio notare che il Creditore non avrà conseguenze concrete: non sono stati effettuati riparti, non si tratta di dipendente e il credito risulta chirografario.
Come ritenete che sia opportuno procedere?
Presentare istanza al GD per segnalare l'errore e chiedere che in sede di verifica delle tardive sia vagliata anche una tempestiva?
Potrebbero esserci ripercussioni per la data di esecutività delle tempestive e, quindi, per il i Creditori-Dipendenti, accertati tempestivamente, che hanno già chiesto l'accesso al Fondo di garanzia?
Il Sistema FALLCO, potrebbe dare problemi, in merito al cronologico che deve ancora essere assegnato, con il sistema dell'importazione della domanda?
RingraziandoVi anticipatamente, attendo la Vs risposta e ogni spunto che possa consentirmi di relazionare compiutamente al GD, proponendo anche una soluzione tecnico-giuridica adeguata per la soluzione del problema.
Saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/10/2013 20:08RE: Errore di caricamento di insinuazione tempestiva e Stato passivo dichiarato esecutivo
La cosa più semplice è includere la domanda tra quelle tardive, facendo presente che ciò avviene per errore o disguido e non per colpa del creditore, ed esaminarla ialla prima udienza delle tardive. Nel frattempo poiché lo stato passivo è stato dichiarato, lei procede o ha già proceduto, alle incombenze di cui all'art. 97 come se l'errore non vi fosse stato.
Non riteniamo, invece, utilizzabile il procedimento per correzione di errori materiali di cui all'ult. comma dell'art. 98 perché non si tratta di un errore materiale contenuto nello stato passivo ma di errore nella classificazione della domanda.
Il tutto, se non si fa un riparto nel frattempo o comunque si fa un riparto che non prende in considerazione i chirografari, quale lei dice dovrebbe essere il creditore in questione, ll ritardo nell'esame della domanda non dovrebbe portare alcuna conseguenza.
Per quanto riguarda l'attribuzione del cronologico nel sistema Fallco, telefoni all'ufficio assistenza ed una delle addette sarà ben lieta di darle le indicazioni necessarie.
Zucchetti SG Srl
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Raffaella Santinelli
San Severino Marche (MC)15/10/2014 08:43RE: RE: Errore di caricamento di insinuazione tempestiva e Stato passivo dichiarato esecutivo
Torno sulle conseguenze relative all'accertamento di una domanda tempestiva in sede di prima udienza delle tardive, per sottoporre il seguente dubbio: il termine dei dodici mesi previsto dall'art. 101 1° comma L.F. decorrerà dalla data di esecutività delle sole tempestive oppure da quella successiva relativa all'esecutività dello stato passivo tardive in cui è stata accertata anche quell'unica tempestiva?
Nell'attesa di conoscere il Vs. sempre prezioso contributo, anticipatamente ringrazio e saluto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/10/2014 19:19RE: RE: RE: Errore di caricamento di insinuazione tempestiva e Stato passivo dichiarato esecutivo
Classificazione: TARDIVE / TARDIVEIl termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo di cui parla l'art. 101 è unico e non può che essere quello della esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, anche perché, nonostante prassi disomogenee, correttamente questo è l'unico provvedimento di esecutività che emette il giudice in quanto le domande tardive successivamente esaminate entrano nello stato passivo già dichiarato esecutivo, senza richiedere un apposito provvedimento di nuova esecutività.
Zucchettui Sg Srl
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