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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Dipendenti, rientrati in azienda da affittuaria e cessati oltre il termine 12 mesi art. 101 lf
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Andrea Parmeggiani
Reggio Emilia (RE)02/05/2012 15:24Dipendenti, rientrati in azienda da affittuaria e cessati oltre il termine 12 mesi art. 101 lf
La società A cede il ramo d'azienda e dipendenti in continuità ad affittuaria a Marzo 2009.
La società A fallisce nel Luglio 2010.
La curatela rientra in possesso del ramo dl'azienda a Marzo 2011 e prende in carico i dipendenti in CIGS.
La curatela licenzia i dipendenti in CIGS a Marzo 2012.
Udienza di esame istanze tardive di ammissione allo stato passivo fissata per il 23/05/2012, termini ad oggi già chiusi per le istanze.
Il credito dei dipendenti per il TFR maturato ante affitto di Marzo 2009, sarà oggetto d'insinuazione ultratardiva.
I dipendenti erano a conoscenza del fallimento dell'azienda quindi sembrerebbe non applicabile l'art. 101 c.6 L.F.
I dipendenti avrebbero dovuto proporre domanda fra il 31/03/2012 data di licenziamento e non oltre 30 giorni ante l'udienza del 23/05/2012.
Confermate che le domande che intendono proporre non potranno essere ammesse ?
Grazie anticipatamente per il vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2012 19:11RE: Dipendenti, rientrati in azienda da affittuaria e cessati oltre il termine 12 mesi art. 101 lf
Il dato di partenza, che ci sembra lei condivida, è che i dipendenti non avrebbero potuto insinuare il credito per TFR prima del licenziamento, ossia, come lei dice, non prima del 31.3.2012.
Fatta questa premessa, bisognerebbe sapere la data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per capire che i dipendenti in questione possono ancora presentare una domanda tardiva o soltanto una domanda supertardiva, con effetti molto differenti.
Per la domanda tardiva l'unico dato che conta è quello cronologico, nel senso che una tale domanda può essere presentata entro un anno (oppure 18 mesi se vi è stata proroga) dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, indipendentemente dalle udienze già celebrate per l'esame delle altre tardive. Se, pertanto, non è ancora decorso il termine annuale indicato, i dipendenti possono ancora presentare una domanda tardiva.
Problema diverso è stabilire quali domande vanno esaminate in ciascuna udienza fissata per l'esame delle tardive, visto che lei fa riferimento ad una udienza allo scopo fissata per il 23.5.2012. Il richiamo nell'art. 101 delle disposizioni di cui agli artt. da 93 a 99, comporta che nell'esame delle tardive si seguano esattamente le stesse regole dettate per quelle tempestive, per cui, alla prima udienza fissata, il curatore esaminerà, e includerà nel progetto di stato passivo, tutte le domande pervenute dopo il trentesimo giorno antecedente la datalo della prima udienza di verifica delle domande tempestive e fino a trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame delle tardive, e così via. Tuttavia, poiché nel caso non opera più il termine perentorio di cui all'art. 16, non vi sono ostacoli a che il curatore esamini anche domande pervenute in tempi più ravvicinati all'udienza, dal momento che il termine di trenta giorni è dato proprio per consentire a lui di vagliare le domande; di conseguenza, se egli è in grado di inserire nello progetto di stato passivo una domanda pervenutagli il giorno precedente, crediamo che possa farlo. In tal modo, il termine ultimo diventa quello di quindici giorni antecedenti l'udienza di esame delle tardive, che è il termine per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo; data che segna anche il termine ultimo per la comunicazione ai creditori tardivi, in modo da metterli in condizione di prendere visione di quanto disposto dal curatore possano presentarsi all'udienza preparati.
Trattandosi di tardive per crediti privilegiati, non ha molto interesse stabilire la imputabilità del ritardo, giacchè questo gioca solo ai fini degli effetti del recupero del pregresso eventualmente distribuito ai creditori di pari grado in precedenti riparti, e, ai sensi dell'art. 112, i creditori privilegiati tardivi comunque sono ammessi a tale recupero.
Se, invece, è scaduto il termine per la presentazione delle tardive o comunque i dipendenti non presentino una domanda entro il termine annuale indicato, essi dovranno presentare una domanda supertardiva ed in questo caso diventa rilevante provare che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile perché qui l'imputabilità gioca ai fini dell'ammissibilità della domanda per qualsiasi tipologia di credito.
Dai dati che lei offre, considerato che i creditori in questione non erano legittimati a presentare la domanda per TFR prima della cessazione del rapporto, avvenuto il 31.3.2012, ci sembra che la presentazione di una domanda attualmente o nei prossimi mesi non integri un ritardo imputabile, ma queste sono questioni da valutare caso per caso.
Zucchetti SG Srl
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