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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ACCISE AGENZIA DOGANE E COMPAGNIA PETROLIFERA
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Alessandro Mechelli
Roma03/03/2022 12:25ACCISE AGENZIA DOGANE E COMPAGNIA PETROLIFERA
Come curatore sto analizzando due istanze di insinuazione:
- creditore Agenzia delle Dogane per omesso versamento Accise da parte della fallita società sugli alcoolici (di cui era distributrice). Chiede l'insinuazione in privilegio ai sensi del combinato ex art. 2758 comma 1 CC, art. 57 comma 2 D.Lgsv. 504/95 ed art. 54 Legge Fallimentare, oltre sentenza Corte Costituzionale 28/5/2001 n. 162;
- creditore una nota Compagnia Petrolifera per il mancato pagamento di fatture di fornitura carburante emesse alla fallita e da questa utilizzato per i propri furgoni. Chiede il privilegio in base al combinato ex art. 16 del D.Lgsv. 504/1995 ed art. 2752 CC.
Leggendo le fonti normative sull'Accise mi sono fatto questa idea:
- quando l'Agenzia Dogane chiede il privilegio ex art. 2758 comma 1 CC, si ha un riferimento all'art. 2778 n. 7 Codice Civile, ovvero un privilegio Speciale. L'art. 16 comma 1 del .Lgsv. 504/1995 parla di "privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime , sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opificidi produzione o negli altri depositifiscali, anche se di proprietà di terzi". Ma se privilegio speciale deve essere, mi dovrei aspettare l'indicazione precisa del bene su cui il privilegio speciale è esercitato. Ma l'istanza nulla precisa a riguardo. Ed allora dovrei degradare il privilegio speciale a chirografo?
- Il tenore della domanda della Compagnia Petrolifera (accise di rivalsa) mi riporta all'art.2752 Codice Civile, ovvero un privilegio generale sui beni mobili del debitore che, dalla lettura di altri interventi in questo Forum, è collocabile, se non erro all'art. 2778 punto 20, posposto qualora evidenziato separatamente nella fattura di fornitura (art. 16 ultimo comma del D.LGSV ). Ma se l'accise non è esplicitata in fattura, sussiste sempre il privilegio?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2022 19:46RE: ACCISE AGENZIA DOGANE E COMPAGNIA PETROLIFERA
Sulla prima questione, confermata la natura speciale del privilegio di cui comma primo dell'art. 2758 c.c., la sua conclusione è corretta. la Cassazione, infatti, dopo una decisione ambigua in cui si affermava che "In sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è necessario (e sufficiente) - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio" (Cass. 14/01/2004, n.334), è stata molto più chiara ed esplicita nel ribadire che "In tema di formazione dello stato passivo, il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha l'onere, giusta l'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione " (Cass. 07/06/2016 , n. 11656; Cass. 8/03/2014 , n. 74142). Discorso questo preliminare e propedeutico a quello del momento in cui verificare l'esistenza nel patrimonio fallimentare del bene oggetto del privilegio in quanto solo s ela domanda contiene l'elencazione dei beni oggetto del privilegio, si può passare all'esame della sussistenza dei requisiti per riconoscere il privilegio.
Quanto alla seconda domanda, dalle informazioni che ci fornisce ci sembra che nel caso non trovi applicazione il privilegio di grado ventesimo da lei richiamato in quanto questo riguarda i crediti di rivalsa per accise di cui al terzo comma dell'art. 16 dlgs n. 504 del 1995. Nel caso viene azionato il credito dello Stato per accise di cui al primo comma della norma citata, il quale recita: "Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi". Trattasi quindi un privilegio con collocazione molto più vantaggiosa rispetto a quello di ventesimo grado, ma di carattere speciale e , sui beni indicati, e non generale. Ed infatti, nella tabella dei privilegi Fallco è così contraddistinto:
Prg. 19 Prefer. A7.2 Spe CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti dello Stato per accise, tributi, multe, ecc.
Zucchetti Sg srl-
Giulio Eusebi
Grottazzolina (FM)24/05/2024 11:22RE: RE: ACCISE AGENZIA DOGANE E COMPAGNIA PETROLIFERA
In relazione ad una domanda di ammissione al passivo presentata da compagnia petrolifera, la stessa chiede le accise (opportunamente evidenziate in fattura)in via privilegiata "ex ar. 2752 c.c. e art. 16 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n.504".
In tale caso il credito per accise deve essere retrocesso a chirografo in quanto non specificati i beni oggetto del privilegio speciale, oppure può essere riconosciuto il privilegio generale ex art. 2752 cc come previsto dal comma 3 dell' art. 16 Dlgs 504/1995?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/05/2024 13:22RE: RE: RE: ACCISE AGENZIA DOGANE E COMPAGNIA PETROLIFERA
Il comma terzo dell'art. 16 del d,lgs n.504 del 1995 dispone che " I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione". Nella specie ci sembra applicabile tale comma in quanto chi agisce è il titolare di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici che ha assolto l'imposta,
Zucchetti SG srl
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