Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito dei "venditori diretti"

  • Alessandro Civati

    Milano
    31/10/2017 17:03

    credito dei "venditori diretti"

    quale privilegio riconoscere al credito vantato dai venditori porta a porta ex art. 3, 3° comma L. 17 agosto 2005 n. 173?
    viene chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. sul presupposto che si tratterebbe di prestazione d'opera, non essendo necessario che il prestatore eserciti una professione protetta.
    Deve essere riconosciuto tale privilegio? oppure quello dell'agente, al quale tale figura, in un certo senso, si avvicina (pur essendo giuridicamente distinta, ovviamente)?
    oppure il credito non gode di alcun privilegio?
    ringrazio in anticipo per il cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/10/2017 21:09

      RE: credito dei "venditori diretti"

      Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 173 del 2005 stabilisce che "L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia". tuttavia, aggiunge il terzo comma, "l'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese".
      E' chiaro, quindi, che quando sia stato stipulato un contratto di agenzia troveranno applicazione le norme regolatrici di questo rapporto e i relativi crediti saranno asistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 3 c.c..
      Negli altri casi, ci sembra che l'attività del venditore a domicilio possa farsi risalire ad un contratto d'opera, con riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.; a seguito, infatti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/98, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari del privilegio i prestatori di carattere non intellettuale, il privilegio previsto da detta norma va esteso anche ai crediti comunque derivanti dall'esplicazione, ancorchè saltuaria od occasionale, di attività, intellettuale non; ed il venditore a domicilio, non vincolato né da un rapporto di subordinazione né di agenzia al mandante, presta un servizio, in modo autonomo e personale, non riconducibile ad altre figure tipiche contrattuali, per cui la sua attività può rientrare in quella del contratto d'opera.
      Zucchetti SG srl