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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Onorari avvocato già ammessi allo stato passivo - successiva liquidazione degli stessi
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Alessandro Sabatini
Arezzo20/12/2017 08:43Onorari avvocato già ammessi allo stato passivo - successiva liquidazione degli stessi
Buongiorno, innanzitutto grazie per la preziosa collaborazione che fornite.
Volevo sottoporvi il seguente caso.
Un legale che aveva svolto delle attività per la fallita soceità pro tempore in bonis, deposita domanda di ammissione al passivo per tutte le cause di cui aveva il patrocinio, prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
Per una di esse, il sottoscritto curatore decide di riassumerla, debitamente autorizzato dal GD, successivamente alla sua interruzione scaturita dall'intervenuta sentenza di fallimento, entro il termine di legge.
Viene confermato l'incarico allo stesso legale per gli ovvi motivi di conoscenza della pratica stessa.
La causa si trova nella fase decisionale e nell'unica udienza prevista il G.I. decide di trattenere il fascicolo per la decisione.
la sentenza successiva, che dà ragione alla curatela, condanna la controparte anche al pagamento delle spese di giustizia che vengono contestualemnte liquidate.
Il problema che mi si pone è il seguente:
Per gli onorari relativi a questa causa il legale è già stato ammesso allo stato passivo e nel credito complessivo che gli è stato riconosciuto in sede di verifica, vi sono anche gli onorari richiesti per le fase di studio, introduzione ed istruttoria della causa in esame.
Il legale adesso mi chiede la retrocessione dell'intera somma liquidata in sentenza dal G.I..
Io vorrei procedere nel modo seguente chiedendo il vostro parere:
1)Gli onorari che spettano al legale nominato dalla procedura in forma prededucibile sono quelli relativi solo all'attività svolta per conto della procedura (quindi costituzione in giudizio per la riassunzione ed unica udienza relativa alla fase decisionale), per i quali chiederei al legale di formulare la propria notula proforma da sottoporre alla liquidazione del GD
2)Per la somma eccedente detta liquidazione rispetto a qunto deciso dal G.I., che fra l'altro la parte soccombente ha già bonificato nel conto corrente della procedura, ho due alternative:
a) le considero attivo della procedura e lo destino al pagamento dei creditori, compreso il legale della causa, secondo l'ordine dei privilegi ammessi;
b)il legale della causa, presentando apposita rinuncia al credito già ammesso, per la parte relativa alla causa in esame, viene pagato con le somme già versate dalla controparte soccombente fino al limite del credito di cui aveva chiesto l'ammissione per quest'attività. La somma eccedente la destino come attivo fallimentare ai successivi riparti.
Per equità mi sembrerebbe più corretta la soluzione sub b)
Voi cosa ne pensate?
Grazie e cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/12/2017 08:47RE: Onorari avvocato già ammessi allo stato passivo - successiva liquidazione degli stessi
Bisogna necessariamente fare una premessa: una cosa è la condanna alla rifusione delle spese contenuta nella sentenza vittoriosa per il fallimento, altro è il rapporto interno tra il fallimento e il proprio legale. A seguito della sentenza che condanna la parte in bonis al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento, la parte soccombente deve pagare dette spese al fallimento, come ha fatto, e detta somma, come quelle di un ordinario recupero credito, vanno nella massa attiva a disposizione dei creditori.
Il legale del fallimento non ha alcun diritto specifico su quella somma, ma può solo chiedere il pagamento del compenso per le prestazioni svolte. Nel caso, l'avvocato si è già insinuato al passivo per le competenze maturate fino alla dichiarazione di fallimento, presumiamo in via privilegiata, anche per la causa in questione (oltre che per le altre pratiche trattate), sebbene questa causa sia stata poi continuata previa riassunzione con lo stesso legale.
Se le cose rimangono così, l'avvocato potrà chiedere al fallimento il compenso per l'attività espletata su incarico della procedura, e questo credito andrebbe riconosciuto in prededuzione, e pagato come tutte le altre prededuzioni.
Lei prospetta la possibilità che l'avvocato rinunci alla precedente ammissione, ma questa mossa porta delle conseguenze:
1-in primo luogo è controverso se la rinuncia ad un credito già ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo consenta o precluda una successiva domanda tardiva per lo stesso credito, con eguale o diversa collocazione. Noi, in una risposta del 3.10.2012 scrivevamo che "Intervenuta tale rinuncia non vi è alcun impedimento a presentare una nuova domanda riguardante lo stesso rapporto, sia, come nel suo caso prima ancora della dichiarazione di esecutività dello stato passivo che dopo, e da trattare appunto come tardiva o supertardiva a seconda del momento in cui viene presentata". Non nascondevamo qualche dubbio dovuto al fatto che la rinuncia dei creditori, una volta che sia stato già ammesso il credito al passivo, potesse essere intesa come una rinuncia al diritto a concorrere già riconosciuto dal giudice, rimanendo così preclusa la riproposizione tardiva della domanda relativa allo stesso credito, quale effetto processuale della definitività dello stato passivo. Queste perplessità permangono, ma va segnalato che la Cassazione è intervenuta sul punto nel 2016 affermando che "La rinuncia all'ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario" (Cass. 19/01/2016, n. 814). Ha sottolineato la Corte la natura procedimentale della rinuncia all'insinuazione al passivo, inidonea ad incidere sul diritto di credito; "non si tratta, infatti, di rinuncia sostanziale al credito, da cui l'applicazione del principio generale della riproponibilità della domanda rinunciata".
2-Alla luce di questo principio, il professionista che rinuncia alla domanda di ammissione al passivo in via privilegiata già ammessa al passivo, può poi ripresentare una nuova domanda di ammissione, ma per che importo e con quale collocazione? E' evidente che se rinuncia alla precedente domanda l'avvocato può (ri)chiedere il pagamento del credito per tutte le prestazioni effettuate per la causa in questione, anche per quelle svolte antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e può chiedere che l'intero credito sia ammesso in prededuzione, posto che le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché riferibili ad attività svolte precedentemente al fallimento.
Forse la cosa migliore da fare è lasciare che l'avvocato si regoli per conto suo su cosa fare, e, se chiede la prededuzione soltanto per le prestazioni successive al fallimento, converrebbe, per la massa, riconoscere il credito, lasciando per il resto le cose come stanno.
Zucchetti Sg srl
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