Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rivendica terreno occupato e somme percepite

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    26/01/2017 14:37

    rivendica terreno occupato e somme percepite

    Gent.li Signori

    chiedo il vostro parere sulla seguente questione un pò complessa.
    l'azienda fallita nel 2014 era proprietaria di una quota di terreno (indiviso unica particella) con altre 2 soggetti, uno di questi vende la propria quota all'altro che ora detiene la maggioranza . Il maggiore proprietario inizia a coltivare il terreno e a chiedere le agevolazioni PAC sull'intera particella.
    Nessun contratto di fitto è stato mai fatto, ma il soggetto dice che l'amministratore già dal 2006 diede il permesso all'utilizzo del terreno (l'amministratore non era a conoscenza di nulla) La curatela ha chiesto la propria quota nell'agevolazioni PAC e l'affitto per la quota di terreno detenuta, il maggiore proprietario ha risposto provvedendo a togliere la quota dalle richieste agevolative da lui inviate e ha prontamente lasciato incolta una minima parte del terreno, rispondendo anche che sulla quota facente capo all'azienda grava un ipoteca bancaria, (trattasi di un ipoteca iscritta da una banca vincitrice in una sentenza di primo grado impugnata in secondo) che crea alla sua quota pregiudizio.
    La mia domanda è: se il terreno è indiviso può il soggetto decidere quale e quanto terreno sfruttare? che azione la curatela può mettere in atto per salvaguardare i propri interessi?
    come fare per avere le somme che il soggetto dal 2006 incassa con la PAC indebitamente? trattasi di ca 20.000 €

    Vi ringrazio per la vostra attenzione
    spp



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2017 19:24

      RE: rivendica terreno occupato e somme percepite

      Il principio della maggioranza vale nelle società o altre organizzazioni collettive (condominio ecc.), ma non nella gestione della proprietà indivisa, per cui non può il condomino maggioritario di sua iniziativa scegliere quale parte del terreno comune compete a lui e quale all'altro condomino minoritario, attuando così di fatto la divisione della comproprietà.
      La Cassazione si occupata, con alterne soluzioni, della locazione contratta da un condomino a all'insaputa degli altri e le sez. unite con la sentenza 04/07/2012, n. 11135 hanno risolto il contrasto stabilendo che "La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa".
      La situazione nel suo caso è diversa, ma si può ricavare il principio che il fallimento, proprietario per un terzo, possa chiedere all'altro comproprietario la restituzione della quota di un terzo dei contributi PAC percepiti (salvo a vedere se nella selva delle disposizioni comunitarie in materia esista una disposizione speciale, e questo solo un esperto della materia può saperlo). Per il terreno la situazione è più complessa e ci riesce difficile intravedere una soluzione che non porti alla divisione con scioglimento della comunione o all'acquisto della quota da parte dell'altro comproprietario o cercando un accordo in questi sensi o promuovendo una causa di divisione nell'ambito della quale trattare un eventuale compravendita della quota. nel frattempo la curatela potrebbe inibire all'altra parte di coltivare parzialmente il fondo o chieder che coltivi l'intero, corrispondendo la quota PAC di competenza; è preferibile non stipulare una affitto agrario per la lunga durata del contratto.
      La cosa migliore, data la complessità e specificità della materia, è affidarsi ad un avvocato esperto.
      Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      31/05/2019 12:04

      RE: rivendica terreno occupato e somme percepite

      Gent.mi

      avevo già esposto il caso, il soggetto occupa utilizzando da anni quote di un terreno attualmente in carica alla procedura, dichiara di avere avuto un uso gratuito da oltre 10 anni (cosa improbabile visto i ha 2), l'amministratore parla di accordo per circa 500 euro annue mai corrisposte, vista che l'occupazione e utilizzo ci sono stati, la cf stà valutando il caso di intraprendere un azione legale per riscuotere almeno gli ultimi 10 anni di canone
      Vi chiedo se in questo caso posso e devo ricorrere prima alla mediazione civile? a parer vostro è intervenuta già la prescrizione ?
      ho intimato il rilascio della quota ma il problema è che la p.lla è indivisa i comproprietari hanno lasciato incolto una minima parte, ma non è dato sapere se sia la quota spettante alla cf.
      I comproprietari scrivono alla cf intimando il frazionamento prima della vendita della quota
      la cf può porre in vendita la quota oppure è necessario il frazionamento per la vendita?
      grazie
      spp
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        02/06/2019 20:03

        RE: RE: rivendica terreno occupato e somme percepite

        Principio generale in materia di comunione è quello sancito dall'articolo 1103 c.c. secondo il quale ciascuno dei partecipanti ha la libera disponibilità della propria quota, salvo i limiti che possano derivare da specifici accordi, intervenuti tra i comunisti, sicché la vendita della quota del bene o dei beni della comunione è, almeno di principio, valida e pienamente efficace senza che alcuno dei compartecipi possa opporvisi. Ovviamente questo vale quando si parla di disponibilità della quota, ossia della parte ideale di compartecipazione di ciascun comunista al bene comune, espresso in una percentuale o in una frazione (50%, ½, ecc.); solo a seguito della divisione a tale misura ideale farà riscontro l'attribuzione del diritto, al singolo condividente, su una porzione fisicamente determinata della massa comune, il cui valore dovrà tendenzialmente corrispondere al valore assunto dalla quota ideale di cui egli disponeva sulla massa. Di conseguenza se si vende la quota, non è necessario il frazionamento della particella comune, nel mentre al momento della cessazione del rapporto di comunione, dovendosi individuare la porzione fisica corrispondente alla quota ideale, questa prozione va frazionata per essere individuata.
        Per quanto attiene al pagamento dei canoni, bisognerebbe preliminarmente risolvere il problema della eventuale usucapione da parte del comproprietario della quota spettante al fallimento, che è comunemente ammessa in base al principio per il quale l'usucapione è l'acquisto, da parte di un terzo, sia quando un comproprietario possiede l'intero bene comune, sia quando, come pare nel caso suo sia avvenuto, si impossessi solo di una parte della quota altrui; quando, ad esempio, il comproprietario del 50% coltivi il 70% del fondo
        Ovviamente non abbiamo elementi per entrare su questa tematica, ma ci pare di intuire che sia questa la linea che i comproprietari intendano seguire, con il relativo onere probatorio di dimostrare la ricorrenza dei requisiti per l'usucapione. Nel frattempo nulla impedisce che lei agisca per chiedere il pagamento dei canoni che ritiene essere nel frattempo maturati, anche se, in mancanza di un accordo scritto, non avrà un cammino facile. Comunque, seguendo questa via, il massimo dei canoni che può chiedere riguardano le ultime cinque annualità, giacchè nel caso opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
        E' obbligatoria la mediazione che, in materia di locazione, esenta soltanto le azioni di sfratto.
        Zucchetti Sg srl
        • Silvia Pecora Polese

          Salerno
          28/09/2020 12:18

          RE: RE: RE: rivendica terreno occupato e somme percepite

          da un sopralluogo fatto ho verificato che il soggetto maggioritario di quote ha costruito un immobile sul terreno di proprietà anche della procedura ignorante della cosa .
          non avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla procedura?
          nella richiesta dei permessi non devono comparire con consenso tutti i proprietari del terreno
          la procedura può rivendicare quota parte dell'immobile o diffidare il soggetto dall'abbattimento?
          grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            28/09/2020 20:23

            RE: RE: RE: RE: rivendica terreno occupato e somme percepite

            La Suprema Corte a sezioni unite (Cass. sez. un. 16/02/2018, n.3873) hanno composto il contrasto, insorto tra le Sezioni semplici, in merito all'operatività dell'accessione a beneficio di tutti i comproprietari di un suolo in ipotesi di costruzione ivi realizzata da uno solo di essi, stabilendo quanto dsgue: "La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ex art. 934 c.c., di proprietà comune ai comproprietari del suolo, eccezion fatta per l'ipotesi di contrario accordo, finalizzato al trasferimento della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, il quale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. I l consenso alla costruzione del manufatto ottenuto dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude a quest'ultimo l'esercizio dello ius tollendi. Ove tale diritto non sia o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo diversi dal costruttore sono obbligati a rimborsare a quest'ultimo, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese effettuate per l'edificazione dell'opus".
            Si tratta di una sentenza molto articolata e completa che si consiglia di leggere. Per quanto riguarda , più specificatamente gli effetti e lo jus tollendi, le Sez un. chiariscono che è necessario, tener distinti il caso in cui il comproprietario costruttore abbia agito contro l'esplicito divieto del comproprietario o all'insaputa di questi dal diverso caso in cui egli abbia agito, se non col consenso, quanto meno a scienza e senza opposizioni dell'altro comproprietario. "Nel primo caso, ove vi sia stata violazione delle norme in tema di condominio, va riconosciuto lo ius tollendi al comproprietario non costruttore, il quale può senz'altro agire per ottenere il ripristino dello status quo ante. Nel secondo caso, invece, essendovi stato il consenso esplicito o anche meramente implicito del comproprietario non costruttore, va escluso - a tutela della buona fede e dell'affidamento del costruttore - che il primo possa pretendere la demolizione dell'opera".
            Zucchetti SG srl