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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
surroga
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Daniela Aschi
Roma20/03/2019 17:44surroga
Avrei un quesito da porre alla vostra cortese attenzione. Nell'ambito di un fallimento di cui sono curatore, mi è stata notificata, da Mediocredito Centrale una comunicazione di surroga, avente indicato in oggetto: delibera di ammissione alla controgararanzia Confidi: Eurofidi F.to concesso a Banca Sella in cui si " comunica il provvedimento di liquidazione per perdita deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo" e Mediocredito Centrale si dichiara creditore di una certa somma nei confronti del fallimento. A questa comunicazione è allegato o segue un ulteriore foglio in cui si dice che Mediocredito, "in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100, lettera a) l. 662/96 con lo scopo di garantire nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.Nell'ambito di tale attività il Consiglio di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolativo l'operazione in oggetto concedendo una controgaranzia a favore di Confidi sul finanziamento erogato dalla sopraindicata banca a favore di codesta impresa. A fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale, relativamente al suddetto finanziamento, la medesima banca finanziatrice ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo.A seguito della predetta escussione a prima richiesta il Gestore Medio Credito ha erogato alla banca finanziatrice l'importo indicato in oggetto, acquisendo per conto del Fondo, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente per le somme erogate" Nel fallimento la Banca Sella si è insinuata ed è stata ammessa al passivo per scoperto di conto corrente a seguito di sconto fatture. Mi chiedo è sufficiente questa comunicazione per ammettere la surroga? Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2019 10:38RE: surroga
Quella che lei ha ricevuto è solo una comunicazione, che sicuramente corrisponderà al vero, ma è comunque necessario che Mediocredito fornisca la prova almeno dell'avvenuto rimborso alla banca, che si è insinuata asua volta ma, se abbiamo ben capito, per crediti diversi.
Zucchetti SG srl-
Carla Chiola
PESCARA27/01/2020 17:09RE: RE: surroga
Buonasera,
nel mio caso la Eurofidi soc Consortile di Garanzia Collettiva Fidi scarl (di seguito semplicemente Eurofidi) ha presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento, al fine di vedersi rimborsate le somme corrisposte, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, a saldo dell'intero credito della Banca dell'Adriatico (di seguito semplicemente banca) vantato verso la fallita, stante l'avvenuta escussione della garanzia a prima richiesta prestata dalla Eurofidi a favore della società fallita.
Mi chiedevo se potevo escludere il credito richiesto sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1. la banca, essendo stata pagata dalla Eurofidi prima della dichiarazione di fallimento, non ha formulato istanza di ammissione al passivo, per cui il relativo credito non è stato verificato; 2. La Eurofidi non ha fornito alcuna prova relativa al credito vantato dalla Banca dell'Adriatico verso la fallita società prima della escussione della garanzia; per cui, ove fosse possibile ammettere al passivo la Eurofidi semplicemente sulla scorta delle somme corrisposte alla banca, significherebbe che il Curatore non potrebbe formulare le eccezioni di non ammissibilità del credito eventualmente spiegabili verso il creditore (nel mio caso la garanzia riguarda il fido per una apertura di credito commerciale chirografaria, per cui avrei verificato le anticipazioni concretamente eseguite, l'esistenza di eventuali pattuizioni delle condizioni del fido intercorse tra la banca e la fallita e la concreta applicazione delle stesse alle anticipazioni eseguite dalla banca. Nulla di tutto ciò è stato prodotto dalla Eurofidi.
In tal guisa, quindi, si legittimerebbe l' ammissione al passivo dell'importo corrisposto dalla Eurofidi alla banca semplicemente documentando la dazione, senza entrare nel merito del credito della banca stessa, peraltro, dovendosi riconoscere il privilegio speciale invocato, ex art.8 bis L.33/2015 e art. 2777 3 comma c.c., ad un credito che originariamente aveva natura chirografaria.
In cosa sbaglio nel mio ragionare?
Vi ringrazio anticipatamente per il consueto prezioso riscontro che vorrete dare alla presente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2020 20:41RE: RE: RE: surroga
No, non si sbaglia. Eurofidi in tanto può insinuarsi al passivo del fallimento, pur non avendo un rapporto diretto con il fallito., in quanto, essendo stata escussa dalla banca che ha effettuato il finanziamento, si surroga alla stessa posizione dell'originario creditore; di conseguenza il surrogante deve fornire la documentazione del rapporto tra il fallito e la banca dal momento che lei, come curatore, può opporre al surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla banca.
Zucchetti SG srl
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