Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Accertamento del passivo Privilegio

  • Eliana Massaro

    Udine
    03/03/2020 17:10

    Accertamento del passivo Privilegio

    Buonasera,
    vorrei sottoporvi il seguente quesito:
    Un creditore (banca) fa istanza per l'ammissone al passivo di un credito relativo alla concessione di un finanziamento pubblico agevolato, successivamente revocato per inadempimento. Il finanziamento doveva essere utilizzato per il consolidamento di passività a breve in debiti a medio e lungo termine.
    La domanda è svolta sia nei confronti della società (sas), che nei confronti del socio accomandatario, quale fidejussore.
    Viene richiesto il privilegio ex art. 24 L. 449/97 e art. 9 D. Lgs 123/2018 nr. 33.
    Le domande sono: 1) se il privilegio da riconoscere sia generale sui mobili o speciale (così come richiesto in via subordinata) sui beni destinati all'esercizio dell'impresa inventariati e 2) se per la domanda nei confronti del socio fidejussore il credito si debba ammetttere in privilegio o in chirografo.
    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
    avv. Eliana Massaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2020 19:28

      RE: Accertamento del passivo Privilegio

      Come abbiamo detto anche in altre occasioni, il comma 33 dell'art. 24 legge 27 dicembre 1997 n. 449 dispone che "Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751- bis del codice civile,", (e norma simile è dettata dal comma quinto dell'art. 9 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 123); pertanto da tale disposizione deriva che il relativo credito è assistito da un privilegio generale, non essendo specificati i beni che sarebbero gravati. Ovviamente i privilegi generali sono esclusivamente mobiliari, per cui esso si estente su tutti i beni mobili della società fallita.
      La predetta qualificazione implicitamente indica la risposta alla sua seconda domanda perché il fideiussore nel caso è anche il socio accomandatario, per cui trova applicazione l'art. 148 co. 3, l. fall. per il quale "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci". Pertanto il credito in questione va ammesso allo stato passivo del socio accomandatario con lo stessa collocazione privilegiata attribuita nel passivo societario.
      Zucchetti SG srl