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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione SP dipendente e professionista
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Lorenzo Lorini
Firenze13/04/2016 15:53ammissione SP dipendente e professionista
Buongiorno,
avrei due quesiti in merito a due domande di ammissione allo stato passivo.
1) Un dipendente richiede l'insinuazione per il TFR e per le retribuzioni lorde di 6 mensilità, allegando le relative buste paga.
Richiede altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Le mie domande a tal proposito sono:
- in sede di deposito telematico della domanda di ammissione in cancelleria, devo calcolare la rivalutazione e gli interessi sugli importi da lui richiesti?
- in sede di eleborazione del progetto di stato passivo, la rivalutazione e gli interessi devono essere calcolati sulla retribuzione netta, al netto di ritenute previdenziali e fiscali?
- ovviamente in tal caso ci sarebbero delle discrasie tra gli importi indicati in sede di deposito telematico della domanda di ammissione in cancelleria e gli importi ammessi nel progetto di stato passivo. Tutto ciò è corretto?
2) Gli eredi di un consulente del lavoro si sono insinuati allegando la fattura all'epoca emessa. Si tratta di un'unica insinuazione complessiva per tutti gli eredi.
Gli eredi hanno presentato la certificazione del notaio che attesta la loro qualità di eredi.
Essi richiedono il privilegio per gli importi indicati in fattura.
Il privilegio ex art. 2751 bis c.c. si trasmette agli eredi? Oppure tale somma deve essere ammessa in chirografo?
Grazie per la vostra disponibilità e competenza.
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2016 20:31RE: ammissione SP dipendente e professionista
Per quanto riguarda il dipendente, al momento del deposito telematico in cancelleria della domanda di ammissione che le è pervenuta, non deve fare nulla, nel mentre deve prendere posizione nel progetto di stato passivo che predispone. Qui deve calcolare la rivalutazione fino al deposito in cancelleria dello stato passivo esecutivo e gli interessi fino alla dichiarazione di fallimento, aggiungendo, quanto a questi ultimi, "oltre interessi legali fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, in forza dell'art. 2749 c.c., come integrato dall'ult. comma dell'art. 54 l.fall.".
La rivalutazione va calcolata sulla somma al lordo delle ritenute fiscali dato che le imposte (trattenute sotto forma di ritenuta) costituiscono, esse stesse, credito da lavoro dipendente, giusto il disposto dell'art. 49, comma 2, del Tuir, per il quale rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche le somme indicate dall'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (questa è la norma che stabilisce che il giudice del lavoro, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e, quando la giurisprudenza, anche costituzionale, ha ammesso la rivalutazione dei crediti di lavoro nel fallimento, ha fissato la data finale della rivalutazione alla esecutività dello stato passivo proprio perché questo coincide con la pronuncia di condanna nel giudizio ordinario). Eventuali differenze tra domanda e decisione sono implicite nel sistema e se il creditore non è d'accordo può proporre opposizione.
Le ritenute previdenziali restano fuori da questo discorso in quanto legittimato a chiedere i contributi sono i relativi ai quali non sono stati versati e non il dipendente.
per quanto riguarda il secondo quesito, gli eredi sono subentrati nella posizione del loro de cuius, per cui possono chiedere il privilegio che avrebbe potuto chiedere il defunto.
Zucchetti Sg srl
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