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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Leasing
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Federico Caracciolo
BOLOGNA19/10/2016 17:57Leasing
Buonasera,
vorrei sottoporvi un caso.
La società di Leasing ha concesso un macchinario alla fallità società. La società di leasing presenta domanda di insinuazione al passivo del fallimento sia per i canoni insoluti (20) che per i canoni a scadere (6). Successivamente la società di leasing comunica che il bene è stato da loro rivenduto al prezzo di 15.
A questo punto, anche alla luce della sentenza della Cassazione 17577/2015 mi sorge un dubbio. E' giusto ritenere che la società di leasing debba restituire al fallimento la somma di 15-6=9 ...? Ossia effettuare la differenza tra ricavato dalla vendita e canoni a scadere? In caso che ciò risulti corretto per quanto dovrà essere ammessa al passivo?
Grazie dell'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2016 13:24RE: Leasing
La sentenza da lei ricordata n. 17577 del 2015 ha affermato il principio secondo cui "in tema di effetti del fallimento su rapporto di leasing vigente alla data della sentenza dichiarativa, ai sensi dell'art. 72 quater, l.fall., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge". Questa sentenza non risolve il problema da lei posto in quanto si limita ad affermare qual è il credito insinuabile, ma indirettamente aiuta anche nella soluzione di questo problema in quanto richiama Cass. n. 4862 del 2010 e Cass. n. 15701del 2011. Queste decisioni, dopo aver affermato il principio secondo cui va ammesso al passivo il credito per canoni scaduti e impagati alla data del fallimento, ricordano in proposito "che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina della L. Fall., art. 72 quater, nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla regolamentazione dettata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dalla L. Fall., art. 53, e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita, diretta (L. Fall., art. 53, comma 2) o indiretta (L. Fall., art. 53, comma 3) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non dal concorso formale".
Dall'interpretazione della giurisprudenza in materia sembra quindi doversi ricavare il principio che il concedente il leasing, sciolto il contratto (ovviamente la premessa del discorso è che il curatore si sia avvalso della facoltà di scioglimento) può insinuare al passivo solo il credito per canoni scaduti e rimasti insoluti alla data del fallimento, non potendo pretendere il pagamento dei canoni successivi perché ormai il contratto è sciolto; ritenuto applicabile l'art. 53 l.f. alla fattispecie, il credito insinuato va soddisfatto al di fuori del riparto.
Applicando questi principi al suo caso dovrebbe discenderne che sicuramente dai 15 ricavati la società di leasing dovrebbe detrarre i 6 per canoni a scadere (che non dovevano neanche essere ammessi al passivo) e che i 9 residui (15-6) possono essere portati a detrazione dei 20 per canoni pregressi, per cui la società di leasing dovrebbe restare insinuata per 11 (20-9).
Abbiamo usato il condizionale perché a noi convince poco la equiparazione della fattispecie al pegno di cui all'art. 53, per cui a nostro avviso, effettuata la prima detrazione dei canoni a scadere, la società dovrebbe restituire la differenza di 11, altrimenti si realizza un pagamento fuori concorso ingiustificato che si sostanzia in una compensazione tra un credito anteriore al fallimento (quello per canoni scaduti) e un debito successivo al fallimento (quello restitutorio di 11).
Zucchetti SG Srl
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