Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

quesito su risoluzione contratto di affitto d'azienda

  • Edoardo Sessa

    Eboli (SA)
    30/04/2020 13:08

    quesito su risoluzione contratto di affitto d'azienda

    Vi vorrei porre il seguente quesito.
    La società A in bonis ha sottoscritto - giusto atto redatto da Notaio - con la societa' B in bonis contratto di affitto d'azienda.
    Successivamente sia la società A che la società B vengano dichiarate fallite. A questo punto la curatela del fallimento della società A e la curatela del fallimento della società B intendono risolvere il contratto di affitto d'azienda.
    Pertanto secondo Voi la suddetta risoluzione dovrà avvenire ad substantiam a mezzo atto notarile oppure può essere effettuata semplicemente con scrittura privata sottoscritta dai curatori.
    Attendo Vostro riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2020 20:57

      RE: quesito su risoluzione contratto di affitto d'azienda

      La scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti, per la stipula del contratto non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma. Lo stesso dicasi per l'ipotesi in cui l'accordo fra i contraenti si limiti a prevedere che ogni modifica contrattuale debba avvenire per iscritto, essendo necessario che le parti convengano espressamente che il mutuo dissenso è valido solo se risulta da atto scritto (Cass. 02/03/2012, n.3245).
      Orbene, la S. Corte ha precisato anche di recente (cfr. Cass. 05/07/2019, n.18066) che "l'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni (ad esempio immobili) che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese – che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso".
      Non essendo prevista una forma particolare ad substantiam per il contratto di affitto di azienda (salvo le accennate eccezioni), la risoluzione è svincolata da forme particolari; ad ogni modo, anche per ragioni probatorie è opportuno usare la forma scritta.
      Zucchetti Sg srl