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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
vendita
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Silvia Pecora Polese
Salerno07/10/2020 18:04vendita
(chiedo scusa forse ho inserito lo stesso quesito nella sezione errata ieri)
Il fallito acquisisce qualche mese prima della dich di fallimento , attraverso accordo di mediazione accertativo di usucapione trascritto con atto notarile, immobile abitativo.
Sull'immobile gravava ipoteca di creditore (alfa)del proprietario originario.
Il creditore (beta) del proprietario originario, con credito maturato prima dell'atto di usucapione ma nessuna trascrizione, vuole agire per revocare l'atto in quanto si ritiene pregiudicato dallo stesso.
Il creditore (beta) può porre azioni revocatorie in questo caso?
Non avrebbe maggiore legittimazione il creditore ipotecario visto che l' usucapione del bene esecutato non tange il creditore ipotecario nella rivalsa?
"Gli accordi di conciliazione giudiziale con cui si accerta l'usucapione non sono opponibili a terzi che vantino pretese nei confronti del soggetto usucapito ovvero sui beni oggetto di accertamento, in forza di un titolo trascritto o iscritto anteriormente agli accordi medesimi"
-in questo caso vale solo per il creditore ipotecario?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2020 20:14RE: vendita
L'art 11 del d.lgs 28/2010 come modificato dalla legge 98/2013 sulla mediazione obbligatoria, al comma 3 prevede che se nel corso della stessa è raggiunto l'accordo amichevole, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Con l'art. 84-bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 viene aggiunto all'art. 2643 c.c. il n. 12-bis, per il quale "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato". In forza di tale norma, il verbale di mediazione sottoscritto da tutti gli avvocati delle parti e dal mediatore e con la indispensabile autentica delle firme da parte di un notaio, costituisce titolo idoneo alla trascrizione del trasferimento dell'immobile e ad accertare l'acquisto della proprietà in capo alla parte che ha azionato la procedura di mediazione in contraddittorio con tutti coloro che risultavano essere formalmente proprietari.
Nel suo caso, quindi, il fallito, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, ha acquisito la proprietà di un immobile ad uso abitativo mediante accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale, autenticata da notaio e trascritto, come reso possibile dalla citata integrazione dell'art. 2643 c.c.
Questa forma di acquisto per usucapione sicuramente non giudizialmente, e quindi non a titolo originario, è prevalentemente ritenuta di carattere negoziale e, quindi a titolo derivativo (qualcuno parla non sia né un acquisto a titolo originario, né a titolo derivativo, ma addirittura un tertium) sia perché l'acquisto deriva da un accordo raggiunto in sede di mediazione tra chi sosteneva di avere acquistato il bene per intervenuta usucapione e coloro i quali risultavano essere i formali proprietari del bene stesso, sia perché la nuova previsione normativa che consente la trascrizione di tali accordi è, come si è detto, inserita, quale n. 12bis, nell'art. 2643 c.c., che tratta appunto della trascrizione degli atti e contratti, con conseguente applicazione degli artt 2644 e 2650 cc.c.
Tanto, in primo luogo comporta, come da lei ricordato, che "gli accordi di conciliazione giudiziale con cui si accerta l'usucapione non sono opponibili a terzi che vantino pretese nei confronti del soggetto usucapito ovvero sui beni oggetto di accertamento, in forza di un titolo trascritto o iscritto anteriormente agli accordi medesimi". E sotto questo profilo emerge in tutto il suo spessore la differenza tra l'acquisto della proprietà a mezzo usucapione negoziale o a mezzo usucapione giudiziale perché, come ben spiegato da Trib. Firenze 03/12/2018, n.3305, con l'accordo in mediazione non opera l'effetto liberatorio, legato alla retroattività dell'usucapione ed alla c.d. usucapio libertatis, effetto tipico della sentenza accertativa dell'usucapione. Nelle ipotesi di usucapione accertata giudizialmente, infatti, il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti di volta in volta richiesti dalla legge, nel mentre il verbale di conciliazione, sostanziandosi in un negozio, attribuisce all'usucapente un diritto che puo' far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, sicchè tale accordo non puo' in alcun modo danneggiare i terzi soggetti estranei al medesimo che vantino legittimi titoli anteriormente trascritti o iscritti.
In sostanza il creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca sul bene usucapito prima della trascrizione del verbale conciliativo,. mantiene il suo diritto di garanzia, che può azionare anche nei confronti dell'usucapiente che, in tal caso è equiparabile ad un terzo datore di ipoteca.
La natura negoziale dell'acqusito della proprietà comporta altresì che tale atto possa essere oggetto di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. da parte di un creditore dell'usucapito. Tanto in linea generale, ma nel caso si deve tenere conto che il bene è stato trasferito a soggetto ora dichiarato fallito, ed avremmo più di qualche perplessità sulla ammissibilità di una azione revocatoria che comporterebbe l'esercizio di una azione individuale esecutiva a tutela del creditore dell'usucapito su un bene acquisito all'attivo del fallimento. In tal senso Cass. sez. un., 23/11/2018, n.30416, per la quale "Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa".
Zucchetti SG srl-
Silvia Pecora Polese
Salerno08/10/2020 11:12RE: RE: vendita
vi ringrazio per la risposta
per avere una visione più completa della questione vi chiedo
se il soggetto fosse in bonis, immobile pervenuto come descritto
il creditore del proprietario originario privo di azioni esecutive a data precedente alla scrittura di usucapione, ha facoltà di agire per la revoca dell'usucapione?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/10/2020 19:40RE: RE: RE: vendita
Abbiamo già detto nella precedente risposta che in tal caso l'azione revocatoria ordinaria sarebbe esperibile. Tale azione prescinde dall'esistenza di un titolo esecutivo da parte di chi agisce, in quanto , a norma dell'art. 2901 c.c., il creditore può agire, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, ed anche se l'atto di disposizione del patrimonio coi quali il debitore ha arrecato pregiudizio alle sue ragioni sia anteriore al sorgere del credito, mutando, in tal caso, solo l'onere della prova, non essendo più sufficiente dimostrare che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle sue ragioni, ma che l'atto impugnato fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del suo credito.
Zucchetti SG srl
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