Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc

  • Leonardo Donnola

    Spoleto (PG)
    21/12/2020 08:27

    Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc

    Buon giorno, per definire alcune istanze di ammissioni al passivo di una procedura Fallimentare avrei bisogno delle seguenti delucidazioni:

    1) alla luce della riforma (ex L. 27/12/2017 n. 205) dell'articolo 2751 bis n. 2 cc. il privilegio coinvolge ora, se non sbaglio, anche le SPESE GENERALI, IL CREDITO IVA ED IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE?

    2) nel mio caso sono presenti plurimi professionisti che chiedono l'ammissione al passivo su NOTULA pro forma e non su parcella. In caso di risposta positiva al primo quesito, il privilegio ex 2751 bis si estende COMUNQUE a tutti gli accessori di cui sopra?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/01/2021 20:02

      RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc

      Il nuovo n. 2 dell'art. 2751 bis c.c., a seguito della modifica da lei citata, stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: "le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione".
      A seguito di tale modifica, quindi, entrata in vigore l'1.1.2018, il privilegio che assiste il credito dei professionisti e prestatori d'opera si estende anche al credito per rivalsa IVA (in precedenza assistito da un privilegio speciale di grado settimo) e CPA (così estendendo a tutti i professionisti quanto già previsto per i soli dottori commercialisti).
      Il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. anche al credito per IVA e CPA non riguarda le fatture, se emesse in via definitiva o pro forma, perché anche in questo secondo caso è dovuta l'IVA e la fattura definitiva viene emessa al momento del pagamento. Il problema vero attiene al estensione del privilegio alle prestazioni effettuate anteriormente al primo gennaio 2018, su cui non si è ancora composto il contrasto esistente tra chi, come la Corte Costituzionale ritiene applicabile la novella del 2017 anche alle prestazioni effettuate anteriormente all'1.1.2018, e chi, come la Cassazione, ritiene la irretroattività del privilegio, per cui vale solo per le prestazioni successive alla data di entrata in vigore della legge.
      Zucchetti SG srl
      • Debora Zani

        Brescia
        02/02/2022 13:52

        RE: RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc

        Buongiorno,
        il privilegio riconosciuto per la CPA si può estendere anche al contributo di rivalsa Inps del 4% ex art. 4 DL 295/95 addebitato in fattura dai prestatori d'opera non iscritti ad alcuna cassa privata?
        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/02/2022 19:14

          RE: RE: RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc

          Il n. 2 dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. estende il privilegio che compete alle retribuzioni dei professionisti e altri prestatori d'opera autonoma, "il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza".
          Questa dizione, nella sua interpretazione letterale, sembra riferirsi ai soli liberi professionisti iscritti a specifici ordini, albi e casse previdenziali (come avvocati, medici, architetti, ecc.) e non anche a coloro che, pur svolgendo una abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, diversa da quella che da origine a reddito d'impresa, non hanno una cassa professionale autonome (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, tecnici della prevenzione nell'ambiente ecc.), che appunto sono tenuti all'iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell'INPS.
          E' possibile una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. che vada oltre il significato letterale?
          Non ci risultano precedenti e, anche se apparentemente la gestione separata Inps sembra assimilabile a quella ai rispettivi albi, c'è una netta differenza tra contributi previdenziali e la rivalsa INPS. Mentre i primi sono infatti deducibili, la seconda è di fatto una maggiorazione del compenso e contribuisca alla determinazione del reddito: ossia gli iscritti alla gestione separata, hanno la facoltà (non obbligo Circolare Inps n. 112/1996), di addebitare ai committenti in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi in fattura, ma questo èi un contributo richiesto al committente da aggiungere al compenso, per cui addebitando la rivalsa il professionista fa concorrere alla propria contribuzione previdenziale il soggetto committente il quale è chiamato a versare il 4% del compenso.
          Saremmo quindi dell'idea che la norma civilistica sul privilegio non sia estensibile al contributo di rivalsa Inps.
          Zucchetti SG Srl