Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    23/11/2009 15:22

    Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

    Con riferimento alla procedura di concordato preventivo, dopo l'interventa omologa del concordato, come deve agire il creditore rimasto "estraneo" alla procedura, in quanto non avvisato o comunque non inserito nell'elenco dei creditori redatto dal Commissariio Giudiziale (ed eventualmente integrato dal Giudice Delegato)? Quali procedure deve mettere in atto per far rientrare il proprio credito nell'ambito della procedura?
    • Alessandro Bartoli

      Citta' di Castello (PG)
      23/11/2009 17:34

      RE: Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

      mi permetto di dire la mia.
      Il creditore è legittimato a richiedere il pagamento del dovuto notificamndo l' esistenza del credito al liquidatore giudiziario.
      In caso di contestazione del credito, legittimato a stare in giudizio è il legale rappresentate della società in concordato e non il liquidatore giudiziario.
      Sono curioso di leggere lo staff di Zucchetti.
      Alessadro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2009 20:59

      RE: Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

      Il creditore rimasto estraneo al concordato o che contesti la quantificazione o collocazione fatta in corso di procedura, per l'accertamento dell'esistenza ed entità del suo credito deve instaurare un autonomo giudizio di cognizione, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria.
      Tale giudizio va instaurato nei confronti del debitore concordatario, tuttavia se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma (come è normale) anche una domanda di pagamento o di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.
      Ossia quando si è in presenza di un concordato con cessione di beni, intercorre una situazione di litisconsorzio necessario tra il debitore concordatario e il liquidatore. Invero la S.C. (cfr. sent. n. 4779 del 28 maggio 1987) ha chiarito che "in virtù della sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni rispetto ai crediti concordatari si determina una scissione tra titolarità del debito, che resta all'imprenditore- debitore, e legittimazione all'adempimento dell'obbligazione, cui e' tenuto il liquidatore, il quale deve provvedervi con il ricavato della liquidazione; e poichè' questo effetto e' correlato, appunto, alla qualificazione del debito come concordatario (ed è da aggiungere, alla sua quantificazione e alla sua natura privilegiata o meno) la pronuncia che accerti questi caratteri dell'unico rapporto deve necessariamente essere resa in contraddittorio di entrambi i soggetti, nei cui confronti e' destinata ad operare in modo diretto ed inscindibile. Tanto si conferma sul piano delle conseguenze pratiche del giudicato, essendo evidente che lo stesso rapporto non può essere diversamente qualificato per il debitore e per il liquidatore, con una statuizione che ne dichiari il carattere concordatario nei confronti solo dell'uno o dell'altro; in entrambe le ipotesi la pronuncia non potrebbe produrre l'effetto di consentire l'adempimento in sede concordataria, giacche' il liquidatore ne' e' tenuto ad ottemperare ad una decisione non opponibile a lui e, dunque, agli altri creditori, ne' può dare esecuzione ad una sentenza che, per non essere opponibile al debitore concordatario, impedisce di conteggiare il debito ai fini della procedura". (conf. Cass. n. 17159/2006; Cass. n. 6672/2005; ecc.).
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Gandolfo

        Imperia
        05/10/2015 20:09

        RE: RE: Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

        in merito alla discussione in oggetto vorrei un parere su quanto segue. Opero quale liquidatore giudiziale . E' stata notificato un avviso di accertamento imu successivamente all'omologa del concordato. il comune per ottenere il riconoscimento del proprio debito deve instaurare un autonomo giudizio di cognizione ? (l'accertamento non é stato impugnato). Nel caso rimanga inattivo non avrà titolo per ottenere quanto di sua spettanza in sede di riparto?
        Stefano Gandolfo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/10/2015 20:00

          RE: RE: RE: Concordato preventivo e crediti rivendicati dopo omiloga

          Se il credito per Imu non è stato contestato nelle forme e nei tempi consentiti dalla legge, lei come liquidatore, deve pagarlo, anche se lo contesta essendo diventato definitivo l'accertamento. A differenza, infatti, dei crediti ordinari che, ove contestati dagli organi della procedura, impongono al creditore di agire in giudizio ordinario per l'accertamento, i crediti tributari (così come i crediti già consacrati in un titolo giudiziario non ancora passato in giudicato) diventano definitivi ove non impugnati nelle forme di legge, e, a quel punto, non può il liquidatore più contestarli.
          Questo nel caso si tratti di Imu per il periodo ante concordato e, quindi, di natura concorsuale, che ha diritto a partecipare al concordato. A maggior ragione questo discorso vale nel caso in cui si tratti di Imu per periodo successivo alla domanda di concordato, da corrispondere in prededuzione.
          Zucchetti SG srl