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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO CON COMPENSAZIONE EX ART. 56 URGENTE
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Valerio Bruni
San Benedetto del Tronto (AP)13/01/2017 14:06DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO CON COMPENSAZIONE EX ART. 56 URGENTE
Buonasera,
vorrei una vostra opinione sul trattamento della seguente domanda di insinuazione al passivo:
- il creditore invoca una parziale compensazione ai sensi dell'art. 56 lf e invia domanda di insinuazione per il residuo credito vantato
- il credito del fallito scaturisce da una vendita di attrezzatura a ridosso della data di dichiarazione di fallimento mentre i debiti risalgono a due anni prima e sono relativi a forniture di merce;
- a mio avviso la vendita di attrezzatura potrebbe essere considerato atto revocabile (come datio in solutum) ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2.
Proponendo l'ammissione per il residuo si genererebbe un giudicato endofallimentare precludendo la successiva azione revocatoria.
Si chiede come vada ammessa secondo la vostra opinione la domanda di ammissione al passivo in cui si eccepisce la compensazione e si richiede solo il residuo.
Si può nel caso proporre un'ammissione del residuo richiesto in domanda CON RISERVA? Come procedere su fallco?.
Grazie in anticipo
Dott.Valerio Bruni
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/01/2017 20:00RE: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO CON COMPENSAZIONE EX ART. 56 URGENTE
Secondo Cass. sez. un., 14 ottobre 2010, n. 16508, quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza.
In sostanza se il creditore viene ammesso per il residuo debito si chiude ogni discorso sulla revocatoria della vendita delle attrezzature.
Revocatoria che potrebbe anche starci prospettando e documentando che il creditore abbia acquistato le attrezzature nell'imminenza del fallimento del venditore per compensare il proprio credito con il proprio debito per il prezzo, perché effettivamente, come lei dice, l'operazione può essere qualificata come estinzione di un debito del fallito con mezzi anormali, in quanto non si è sarebbe trattato di una vendita ma di atto estintivo di un debito con di una datio in solutum. La giurisprudenza, infatti ha ripetutamente ricondotto alla fattispecie di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 l'operazione attraverso cui il creditore consegue lo stesso risultato ottenibile attraverso la datio in solutum ricorrendo all'acquisto di un bene del debitore e compensando il credito originario con il debito con il pagamento del prezzo. Cfr. Cass. n. 12644 del 2011, per la quale "l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del «collegamento funzionale», conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in solutum qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 legge fall."; Cass. n. 3581 del 2011, per la quale "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo"; ecc.
In questo caso, il curatore può proporre e il giudice ammettere il creditor per l'intero importo del credito, anche se non richiesto, eccependo appunto che la vendita è stata effettuata allo scopo di estinguere parzialmente il debito del fallito e, quindi quale mezzo anomalo di pagamento.
Nel caso non si segua questa strada il creditore può essere ammesso per la differenza richiesta (sempre che, ovviamente, fornisca la prova del proprio credito) ed egualmente in Fallco, precisando nelle motivazione che l'intervenuta compensazione.
Zucchetti SG srl
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