Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda ultratardiva e compensazione crediti

  • Luca Campestrini

    Gorizia
    16/11/2015 17:39

    Domanda ultratardiva e compensazione crediti

    Buongiorno, volevo sottoporvi un problema che mi si è appena presentato:
    - nel 2013 fallisce una società proprietaria di immobili, e il giorno 03/10/13 si tiene la verifica dello stato passivo;
    - durante la procedura il fallimento, con una transazione, definisce un proprio credito nei confronti del Comune per un importo di € 35.000,00 relativi ad un risarcimento danni subiti ante procedura;
    - adesso, nel 2015, il Comune "scopre" di avere un credito per ICI/IMU relativo agli ultimi 10 anni mai richiesto alla procedura, formato da circa € 10.000,00 relativi ad avvisi di accertamento definitivi, notificati alla società in bonis, € 10.000,00 relativi a periodi ancora accertabili e per i quali fa pervenire alla fallita avvisi di accertamento ed € 5.000,00 per il periodo fallimentare;
    - il Comune presenta domanda di ammissione al passivo ultra tardiva chiedendo tutte le somme indicate e ne chiede la compensazione ex art. 56 L.F.
    Per primo vorrei chiarimenti sull'ammissibilità della domanda del Comune che, secondo me, dovrebbe essere rigettata in quanto ultra-tardiva, senza giustificazione del ritardo. A questo punto però, le somme maturate in pendenza di fallimento le riterrei in prededuzione ex art. 111-bis comma 3, ma quale sorte dare alle ulteriori somme? Vengono travolte dall'inammissibilità della domanda?
    Come secondo punto vorrei definire la possibile compensazione dei crediti ex art. 56; se le somme non sono state ammesse al passivo, esse non potranno essere compensate con i crediti della procedura, e neppure quelle prededucibili essendo sorte in procedura. Corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2015 20:23

      RE: Domanda ultratardiva e compensazione crediti

      Come lei correttamente ricorda, le domande ultratardive "sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile" (comma quarto art. 101 l.f.), per cui se il Comune non fornisce la prova della incolpevolezza del ritardo, la sua domanda, non va rigettata nel merito, ma va dichiarata inammissibile. Tanto comporta che sul credito azionato dal Comune e sulla compensazione da esso operato non vi è stata una decisione, essendo stato emesso un provvedimento di natura procedimentale che ha impedito l'esame del merito. Di conseguenza il credito del Comune non fa parte del passivo fallimentare da soddisfare, ma, quando lei andrà a chiedere il pagamento del credito di € 35.000,00 frutto della transazione, il Comune potrà in quella sede eccepire la compensazione con i suoi crediti, almeno fino alla reciproca concorrenza (non potendo chiedere in un giudizio ordinario l'ammissione per la parte esuberante la compensazione per il principio della esclusività dell'accertamento dei crediti).
      Tanto dal punto di vista processuale; sotto il profilo sostanziale la possibilità di operare la compensazione dei crediti del Comune di natura concorsuale (tutti, tranne l'ultimo di € 5.000,00) con il suo debito di € 35.000,00, discende dalla natura della transazione con cui è stato definito il debito del comune con il curatore fallimentare. Se, infatti, si è trattato di una transazione cosiddetta conservativa, con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo, il debito del Comune è rimasto verso il fallito, se, invece la transazione ha avuto carattere novativo, che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, in modo che si viene a creareuna situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, il debito del Comune è verso la massa. Questa duplice situazione si riflette sulla compensazione, inel senso che nel primo caso essa è possibile trattandopsi di credito e controcredito sorti entrambi prima della dichiarazione di fallimento tra gli stessi soggetti, nel mentre, nel secondo ul credito del comune è verso il fallito e il suo debito sarebbe verso la massa per cui mancherebbe la reciprocità che giustifica la compensazione. Ovviamente il discorso inverso vale per il credito del comune sorto in pendenza di procedura.
      Zucchetti Sg srl