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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Spese processuali istruttoria prefallimentare (prededuzione, chirografo, privilegio)?
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Andrea Dal Pozzolo
BELLUNO22/09/2016 15:52Spese processuali istruttoria prefallimentare (prededuzione, chirografo, privilegio)?
Salve, mi trovo a dover valutare l'istanza di ammissione al passivo di un soggetto ovvero la X SRL che, con il suo ricorso, ha ottenuto la sentenza di fallimento della società (Y SRL).
Ora, X mi chiede l'ammissione, in prededuzione ex art. 111 L.F. o in subordine in privilegio ex art. 2755 c.c., dell'importo relativo alle spese legali sostenute (o meglio sostenende visto che è stato depositato il preavviso di parcella) nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento.
A sostegno dell'istanza viene citata la nota sentenza del Trib. di Terni 22.3.2012 che
riconosce l'esigenza del creditore di avvalersi della difesa tecnica ai fini dell'iniziativa per il fallimento e giustifica l'ammissione delle spese legali in prededuzione seppur in chirografo.
E' ancora questo l'orientamento prelavente?
E' giusta l'ammissione in prededuzione al chirografo?
La presentazione della mera istana di fallimento, senza alcuna attività precedente (solleciti, decreti ingiuntivi, esecuzioni ecc) è sufficiente per il riconosciimento del privilegio ex art. 2755 cc.
Preciso in proposito e per far comprendere meglio la mia titubanza che:
- X era socia di minoranza (40%) di Y;
- il credito in questione non risulta essere mai stato rivendicato (nemmeno con una raccomandata) da parte di X che, per quanto risulta agli atti, ha atteso sostanzialmente inerte per oltre 9 anni e solo poco prima dello scadere del termine decennale di prescrizione si è attivato direttamente con l'istanza di fallimento;
- i presupposti per il fallimento di Y erano evidenti da anni; i bilanci non venivano approvati nè depositati da anni, ma il socio X non risulta aver nemmeno mai chiesto la convocazione di assemblea ex art. 2479 cc.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2016 20:17RE: Spese processuali istruttoria prefallimentare (prededuzione, chirografo, privilegio)?
La questione da lei proposta ritorna di frequente su questo Forum, per cui non possiamo che ripetere quanto già detto in altre occasioni, anche recenti.
Senza ritornare a tempi remoti, va ricordato che Cass. 24/05/2000, n. 6787 ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute.
Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c. Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
In sostanza si assimilerebbe tale credito alla prededuzione e proprio verso questa collocazione si sta orientando la giurisprudenza di merito, alla luce anche del testo novellato dell'art. 111 che attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura fallimentare, ritenendo, appunto che la domanda di fallimento, sebbene l'apertura del fallimento discenda non dalla presentazione del ricorso ma dal successivo accertamento da parte del tribunale, abbia la valenza di un necessario atto di impulso rispetto alla procedura, caratteristica resa ora evidente dalla abolizione del fallimento d'ufficio. Sulla scorta di tali considerazioni appare quindi fondata la pretesa di riconoscere la prededuzione ai crediti funzionali all'apertura della procedura fallimentare.
Quanto alla non obbligatorietà del legale ci sembrano fondate le considerazioni svolte da Trib. Terni, 22 marzo 2012, per il quale, a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge fallimentare (la quale, oltre ad abrogare l'iniziativa d'ufficio, ha dettagliatamente procedimentalizzato la fase prefallimentare ex articolo 15, l.f., iscrivendola tra i procedimenti in camera di consiglio ed istituzionalizzando, con l'articolo 22, la pronuncia sulle spese e sulla responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c.) è preferibile l'orientamento giurisprudenziale che esige la difesa tecnica ai fini dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Deve pertanto essere superato l'orientamento che negava l'ammissione al passivo delle spese processuali sostenute dal creditore nel corso dell'istruttoria fallimentare in ragione della facoltatività della nomina del difensore di fiducia, spese che, detto tribunale ritiene sono da mettersi in prededuzione. Per lo stesso motivo diventano, ai fini della collocazione del credito, irrilevanti le sue considerazioni sulla semplicità del ricorso per la dichiarazione di fallimento; una volta esclusa, infatti, la facoltatività della nomina di un legale- la cui presenza poteva essere giustificata solo se si dovevano affrontare questioni complesse per cui solo in tal caso potevano essere riconosciute le spese del legale- il ricorso ad un legale diventa necessario e con esso anche l'obbligo di riconoscere le relative spese.
Zucchetti SG srl
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Andrea Dal Pozzolo
BELLUNO29/09/2016 11:00RE: RE: Spese processuali istruttoria prefallimentare (prededuzione, chirografo, privilegio)?
Vi ringrazio. Abbiate pazienza ancora un ultimo chiarimento.
La sentenza di Terni riconosce la prededuzione alle spese del creditore istante "in quanto debitamente documentate nel loro effettivo esborso".
Nel mio caso, viene allegato solamente il preavviso di parcella e non è quindi documentato un "effettivo" esborso.
D'altro canto, il professionista emette la fattura al momento del pagamento e quindi sarei orientato ad ammettere, comunque, come richiesto.
Sbaglio?
Devo precisare qualcosa al riguardo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2016 17:38RE: RE: RE: Spese processuali istruttoria prefallimentare (prededuzione, chirografo, privilegio)?
Non sbaglia affatto. Anche noi pensiamo che ciò che rileva è che sia documentata la causa generativa del credito, ossia nel caso il mandato al legale che ha presentato l'istanza di fallimento, perché nel rapporto tra tale istante e il fallito questo costituisce il titolo che legittima la pretesa in quanto, in base a questo titolo, il richiedente deve o dovrà pagare il professionista incaricato.
Zucchetti Sg srl
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