Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo proforma avvocato

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    27/03/2019 18:38

    Ammissione al passivo proforma avvocato

    Prima di fallire la società per il tramite del legale rappresentante dà mandato ad un legale per difendersi in alcuni procedimenti instauratisi presso il Tribunale del Lavoro.
    Dopo la dichiarazione di fallimento ricevo una domanda di ammissione allo stato passivo da parte del legale di cui sopra che allega alla domanda le memorie di costituzione, i verbali di conciliazione e le copie dei preavvisi di parcella.
    l proforma riportano gli importi previsti per le fasi: A) di studio, B) introduttiva e C) di conciliazione, viene poi indicato D) l'aumento del 25% per conciliazione e E) l'aumento del 15% per le spese generali. Inoltre viene calcolato anche l'importo relativo alla F) cassa di previdenza (4%), G) dell'IVA (22%) e viene sottratto l'importo della H) ritenuta (20%). L'importo richiesto nella domanda di ammissione è quello relativo al I) netto finale, che viene richiesto in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2, senza alcuna distinzione.
    Trattandosi di preavvisi in alcun modo collegati ad importi liquidati dal giudice con sentenza o decreto, mi chiedevo se fosse o meno corretto ammettere in privilegio solamente gli importi relativi ai punti A), B), C), D) e E), ed ammettere in chirografo gli importi relativi ai punti F) e G) o solamente l'importo di cui al punto F), escludendo G).
    Chiedo infine conferma che sia stato corretto da parte del legale richiedere gli importi al netto piuttosto che al lordo della ritenuta d'acconto (H).
    Grazie in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2019 20:13

      RE: Ammissione al passivo proforma avvocato

      A seguito della Legge 205/2017 art.1 co.474 il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. è esteso anche ai crediti per Cassa e per Iva.
      Noi, in altre occasioni abbiamo detto che il limite all'esercizio del nuovo privilegio è dato dalla situazione processuale nella quale si inserisce, nel senso che quel credito, se è stato già esaminato e ammesso al chirografo con provvedimento definitivo (che nel fallimento è dato dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo), non può essere riesaminato per una diversa collocazione.
      Va aggiunto che nel frattempo si sta consolidando l'opinione che la operatività del privilegio generale per IVA di rivalsa e Cassa previdenza relativi va riconosciuta solo a crediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (in tal senso Circolare Trib. Milano 23.1.2018), che risolve il problema ancora più in radice perché sposta la linea temporale per il riconoscimento del privilegio dall'esecutività dello stato passivo al momento in cui i crediti dei professionisti sono sorti e, quindi solo a quelli sorti dopo l'entrata in vigore della norma, che non ha funzione interpretativa. Interpretazione agevolata da Cass. 01/06/2017, n. 13887, che con riferimento al privilegio artigiano, dopo aver richiamato Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685, per le quali occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere (in contrasto, come noi abbiamo rilevato in altre occasioni con Corte Cost. n. 170/2013) ha enunciando il seguente principio di diritto: "In tema di privilegio generale sui mobili, l'articolo 2751-bis c.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 36 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicche', riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane L. 8 agosto 1985, n. 443, ex articolo 5 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'articolo 2083 c.c." .
      Rimane da stabilire a quale momento fare riferimento per individuare l'epoca della prestazione; a noi sembra che poiché il diritto al compenso dell'avvocato, data l'unitarietà della prestazione, matura al momento della cessazione dell'incarico, se la cessazione è intervenuta successivamente all'1.1.2018, il credito per IVA e quello per Cassa previdenza vanno ammessi in privilegio come quello per capitale. agior ragione questa conclusione regge ove non si segua quest'ultima linea, ma si ritenza che anche i crediti precedenti ala data citata possano godere del privilegio.
      E' preferibile ammettere il credito al lordo delle ritenuta di acconto, da effettuare poi al momento del pagamento. Non crediamo che in tal modo si vada ultra petita perché il creditore comunque ha indicato l'importo e calcolata la ritenuta, per cui si tratta solo di tecnica operativa.
      Zucchetti SG srl