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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
diritto camerale del 2001
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Marta Mazzucchi
GENOVA24/02/2014 15:04diritto camerale del 2001
Buongiorno,
la camera di commercio si insinua al passivo per diritti camerali non pagati dal 2001 al 2013.
Nel citato ricorso la Camera di Commercio precisa come "al fine di evitare che per gli stessi tributi iscritti a ruolo venga presentata domanda di ammissione da parte di Equitalia, contestualmente all'istanza viene disposto lo sgravio di tali diritti".
Dovendo riconoscere il privilegio solo per quei tributi del biennio anteriore alla presentazione dell'istanza, come faccio a verificare tale termine (non avendo la data della notifica della cartella di pagamento)?
Grazie
cordialità
Marta Mazzucchi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2014 19:36RE: diritto camerale del 2001
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTIIl diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno ed è dovuto interamente da chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento e, quindi, in caso di fallimento che fa cessare l'obbligo del pagamento, i diritti sono dovuti anche per l'anno in corso a quello di adozione del provvedimento e non sono dovuti dall'anno successivo, tranne che non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Detto questo e premesso che ancora molto si discute sulla natura di tale diritto e sulla compatibilità con la normativa europea, è difficile individuare l'eventuale privilegio che assiste detto credito. Lei fa riferimento al biennio, come se si trattasse di un tributo dello Stato di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c.: secondo noi non è un tributo dello Stato rientrante in tale norma, che, peraltro, ricordiamo è stata modifica dall'art. 23, comma 37, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, eliminando, tra le altre cose, il limite biennale. Attualmente, infatti tale norma così recita: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi".
E' più probabile che la camera di Commercio chieda il privilegio di cui al comma terzo (già quarto) dell'art. 2752 c.c. (per il quale non ha mai operato alcun limite temporale) sul presupposto che esse, essendo soggette al controllo contabile delle Corte dei Conti sono equiparate agli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000 e che il diritto annuale, a seguito del sistema di finanziamento introdotto con la L. 580/93, è orientato verso una finanza pubblica parafiscale e pertanto assimilabile per analogia a quella finanza locale; ma anche questa soluzione è poco convincente giacchè detto terzo comma non attribuisce il privilegio ai crediti degli enti locali in genere, ma identifica espressamente i soggetti titolari del privilegio nei comuni e nelle province.
In questa situazione, è preferibile ammettere il credito in chirografo, o al massimo con il privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c.; in ogni caso solo il credito per gli ultimi cinque anni (a meno che non vi siano state interruzioni) vigendo in materia la prescrizione quinquennale di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c., che le conviene eccepire.
Zucchetti SG Srl
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