Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO ESCLUSO IN PRECEDENTE TARDIVA - urgente

  • Marco Chiori

    ROMA
    20/10/2014 19:27

    INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO ESCLUSO IN PRECEDENTE TARDIVA - urgente

    Buonasera,
    volevo avere un Vs. autorevole parere sulla seguente problematica.
    Un creditore aveva presentato una insinuazione tardiva fondando la propria domanda su un decreto ingiuntivo (per cambiali ipotecarie) emesso successivamente alla data di fallimento.
    In sede di progetto di s.p. era stata evidenziata l'inopponibilità alla procedura del titolo e quindi proposto il rigetto della domanda.
    Il provvedimento del GD confermava la proposta con conseguente provvedimento di rigetto.
    Decorsi i termini per l'eventuale opposizione (non proposta) il medesimo creditore ripresentava una nuova domanda tardiva per vedersi riconosciute le medesime somme della prima, fondando questa volta però la domanda sulle cambiali.
    A mio parere anche la seconda tardiva non può essere accolta perchè il "petitum" del creditore è il medesimo ancorchè sia stata mutata la "causa petendi".
    Il creditore avrebbe dovuto in sostanza proporre opposizione ed in quella sede far valere il titolo opponibile (cambiali).
    E' corretto il ragionamento?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2014 17:01

      RE: INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO ESCLUSO IN PRECEDENTE TARDIVA - urgente

      Classificazione: TARDIVE / NOVITA'
      Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. E' vero che, per costante giurisprudenza, "l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (Cas. 14 ottobre 2010 n. 21241, Cass. 31 marzo 2006, n. 7661; Cass. 2 novembre 2001, n. 13590; Cass. 24 gennaio 1997, n. 751; ecc.). Nel caso, tuttavia, il giudicato interno su cosa si è formato a seguito della prima decisione? sul rigetto dell'ammissione per essere il credito azionato portato e documentato da un decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento, e rispetto a questo giudicato, la nuova domanda diretta ad ottenere l'ammissione sulla base di titoli cambiari è completamente nuova per causa petendi; il petitum immediato, costituito dall'importo del credito insinuato, può essere anche uguale a quello precedente (ma probabilmente anche questo sarà differente perché ora il creditore non può far valere le spese del decreto ingiuntivo), ma differente è il petitum mediato, vale a dire l'utilità o il bene della vita che si intende perseguire e che è imprescindibile dalla causa petendi.
      Lei dice che il creditore avrebbe dovuto proporre opposizione alla precedente decisione, ma l'opposizione sarebbe stata utile se in quella sede il creditore escluso avesse voluto contestare la opponibilità del decreto ingiuntivo (che costituiva la ragione dell'esclusione), perchè se lì avesse chiesto l'ammissione in forza dei titoli cambiari, molto probabilmente l'opposizione sarebbe stata rigettata per la novità della causa petendi.
      Zucchetti SG Srl