Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
errata somma ingiunta ed insinuata al passivo
-
Claudia Fracassi
BRESCIA17/09/2013 15:02errata somma ingiunta ed insinuata al passivo
Un creditore si insinua al passivo del fallimento per la medesima somma per la quale aveva promosso decreto ingiuntivo. il D.I., non opposto dalla società in bonis, è divenuto esecutivo successivamente alla data di fallimento (rectius alla data di deposito della domanda di concordato poichè le due procedure si sono susseguite). In sede di progetto di stato passivo il curatore si accorge che l'importo capitale richiesto è errato poichè superiore al dovuto a causa di una serie di pagamenti di cui il creditore istante non aveva tenuto conto. Sulla base del fatto che il decreto ingiuntivo non è divenuto esecutivo in tempo utile, il curatore può legittimamente decurtare l'importo ammesso al passivo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2013 20:18RE: errata somma ingiunta ed insinuata al passivo
Tutto dipende, come lei ha ben intuito, dal fatto se il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo in tempo utile. Lei a questo fine equipara l'apertura del concordato al fallimento, ma questa equiparazione- che pure la legge fa al fine, ad esempio, di far decorrere il periodo sospetto per le revocatorie dalla data della presentazione del ricorso di concordato (art. 69bis) o al fine di riconoscere nel fallimento la prededuzione a crediti sorti in occasione o in funzione del concordato precedente (art. 111, e altri)- non può valere nel caso in esame per il semplice fatto che né la domanda di concordato né l'apertura della procedura concordataria determinano lo spossessamento del debitore, che rimane nella disponibilità dei beni seppur operando sotto il controllo degli organi procedurali, a differenza di quanto accade nel fallimento. Qui lo spossessamento determinaanche la perdita della capacità processuale del fallito, nel mentre nel concordato il debitore mantiene la sua capacità processuale per cui può proporre le azioni giudiziarie che ritiene, per cui, nel caso, avrebbe potuto opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli.
Se il debitore, pur potendo perché era in concordato, non ha proposto opposizione nel termine di legge, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, e, di conseguenza lei non può modificare le risultanze dello stesso.
Però bisogna anche tener conto del fatto che per il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non è sufficiente il solo inutile decorso del termine per l'impugnazione, ma, secondo al più recente giurisprudenza, deve intervenire il decreto di esecutività di cui all'art. 654 cpc, per cui, se al momento della dichiarazione di fallimento, non era stato emesso tale provvedimento, può ritenere quel decreto tamquam non esset e, di conseguenza, intervenire nel merito, opponendo i pagamenti effettuati.
dalla soluzione di questo punto dipendono anche le spese. Se, infatti il decreto ingiuntivo era passato in giudicato alla data del fallimento, vanno riconosciute anche le spese legali liquidate nel decreto, in chirografo trattandosi si spese relative a giudizio di cognizione (non quelle successive perché per il divieto di cui all'art. 168 non poteva agire in via esecutiva nei confronti del debitore in concordato); se, invece, non era passato in giudicato, quel decreto è privo di qualsiasi rilevanza e neanche le spese relative possono essere riconosciute.
Zucchetti Sg Srl
-