Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRIVILEGIO ACCISE DOGANE - modificata la disciplina del privilegio
-
Francesco Cappello
ALBA (CN)09/07/2020 13:54PRIVILEGIO ACCISE DOGANE - modificata la disciplina del privilegio
Gent.mi,
ricevo dall'Agenzia delle Entrate una domanda di ammissione al passivo a titolo di accise Dogane in via privilegiata [ante 1] art 2758 c e D.Lgs. 504/95.
Chiedo se il privilegio richiesto (che in sede di riparto dovrà essere soddisfatto dopo i creditori privilegiati ex art 2751-2751 bis e ter) è corretto.
La legge Crescita Bis ha modificato la disciplina del "privilegio" sulle accise in caso di procedura fallimentare, contenuta nell'art. 16, comma 3, del Testo Unico delle Accise. Chiedo il vostro parere in merito.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2020 19:18RE: PRIVILEGIO ACCISE DOGANE - modificata la disciplina del privilegio
Bisogna distinguere e chiarire di quali crediti si parla.
Il primo comma dell'art. 16 del dlgs n. 504 del 1995 stabilisce che "Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi". Questo comma quindi regola il privilegio per accise dell'amministrazione finanziaria e prevede un privilegio speciale prioritario su tutti gli altri, per cui trova collocazione, come lei dice dopo quelli previsti dall'art. 2751bis c.c..
Questo comma non è stato toccato dalla riforma del decreto crescita bis del 2012, ma lo è stato il comma terzo dello stesso articolo. Questo conferiva ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (art.2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa. Con l'art.34-sexies del D.L. n.179/2012, il medesimo diritto di preferenza viene esteso ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, essendo comunque l'imposta inglobata nel corrispettivo richiesto per l'operazione negoziale. Pertanto oggi il comma terzo dell'art. 16 in questione ha la seguente formula: " I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione". Privilegio, quindi generale equiparabile a qiuello dello Stato per imposte ex art. 2752 c.c., quindi grado diciottesimo, ma posposto a quello dello Stato.
Fatte queste premesse chiarificatrici, nel suo caso l'insinuazione è fatta dalle Dogane, quindi dall'amministrazione statale per cui dovrebbe applicarsi il primo comma del citato art. 16 se si trattasse di accise; tuttavia l'istante richiama l'art. 2758 c.c., che concede un privilegio speciale di grado settimo ai credito dello Stato per imposte indirette.
Dovrebbe capire cosa esattamente chiede l'istante e la causale del credito, giacchè l'individuazione del privilegio è una questione di diritto che va vagliata dal giudice che , appunto in ragione della causa del credito, attribuisce il privilegio che compete al creditore che comunque abbia chiesto l'ammissione privilegiata.
Zucchetti Sg srl
-