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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Fallimento - esercizio provvisorio - assegno di mantenimento coniuge dipendente
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Dario Bruno
Salerno05/10/2020 13:51Fallimento - esercizio provvisorio - assegno di mantenimento coniuge dipendente
Buongiorno.
Sono curatore di una procedura fallimentare per la quale è stato disposto l'esercizio provvisorio.
In epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, il coniuge di un dipendente della società (attualmente ancora in forza), in sede di omologazione separazione consensuale, otteneva il riconoscimento del diritto ad ottenere direttamente dal datore di lavoro il versamento dell'assegno di mantenimento disposto a carico del coniuge.
Recentemente, il legale del coniuge del dipendente, mi ha invitato a versare alla sua assistita il mantenimento, come previsto nel decreto di omologa della separazione consensuale.
Mi chiedo, dunque, se, essendo la procedura in esercizio provvisorio e quindi non ancora cessato il rapporto di lavoro, io, nella mia qualità di curatore, debba provvedere ad effettuare il versamento in favore del coniuge, oppure no.
Specifico anche che, nella busta paga elaborata in pendenza dell'esercizio provvisorio, il consulente del lavoro ha previsto la detrazione, dal netto a pagarsi al dipendente, della somma dovuta al di lui coniuge a titolo di mantenimento.
Vi prego di indicarmi anche eventuali norme di riferimento ovvero giurisprudenza attinente, che andrei ad utilizzare nella relativa informativa che andrei a rimettere all'attenzione del Giudice Delegato.
Ringrazio anticipatamente per il supporto.
Cordiali Saluti
Dario Bruno-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/10/2020 20:46RE: Fallimento - esercizio provvisorio - assegno di mantenimento coniuge dipendente
Non c'è alcuna norma specifica che regoli la materia perché non ve ne è bisogno.
Invero, a norma dell'art. 156, co. 6, c.c., il coniuge che ha diritto a ricevere l'assegno di mantenimento (per se stesso o per i figli,) può chiedere al giudice di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto; e la disposizione di versamento diretto a carico del terzo- normalmente il datore di lavoro- può essere contenuta anche in un verbale di separazione consensuale omologato.
Una volta che il titolo è notificato al datore di lavoro, questi è tenuto a seguire l'indicazione, che non porta alcun aggravio per lui, in quanto egli sostiene sempre lo stesso importo, corrispondente alla retribuzione, solo che una parte della stessa va pagata al proprio dipendente e altra parte al suo coniuge. Questo obbligo per il datore di lavoro continua fin quanto permane il rapporto di lavoro, giacchè, una volta che questo cessa, egli non è più tenuto a corrispondere al dipendente la retribuzione, una parte della quale doveva versala al coniuge del suo dipendente.
Questo meccanismo non è interrotto dall'intervenuto fallimento del datore di lavoro, per cui se il rapporto di lavoro con quel dipendente continua (ad esempio perché autorizzato l'esercizio provvisorio) continua anche l'obbligo di corrispondere a lui la retribuzione, una parte della quale va versata al coniuge; a questo scopo, non è richiesta alcuna autorizzazione del giudice né del comitato dei creditori, trattandosi di atti di pordinaria amministrazione.
Zucchetti SG srl
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