Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Natura del credito società interinali

  • Angela Marino

    SALERNO
    23/11/2015 09:02

    Natura del credito società interinali

    Buongiorno, i crediti delle società interinali sono privilegiati?
    Grazie anticipatamente per la disponibilità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:03

      RE: Natura del credito società interinali

      I crediti delle agenzie interinali sono presi in considerazione dall'art. 2751bis n. 5ter, aggiunto nel 2000, che accorda il privilegio generale "ai crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici".
      Il legislatore non ha provveduto a graduare il privilegio di cui al 5 ter, in quanto non è intervenuto sull'art. 2777 c.c. (che tratta della collocazione dei crediti elencati nell'art. 2751 bis), ma è da ritenere che il nuovo privilegio prenda lo stesso grado dei privilegi di cui ai nn. 4 e 5- accomunati nella graduatoria dell'art. 2777- e non un grado immediatamente successivo. Sul punto non ci risulta una espressa decisione, ma l eguale problema si è posto per il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5bis, rispetto al quale la S. Corte (Cass, 10/07/1998, n. 6704), ha ritenuto che "il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., introdotto dall'art. 18 comma 2 l. n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si collocano (attesa, tra l'altro, la scelta del numero 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di produzione e di lavoro), avendo il legislatore inteso, così, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell'art. 2777 c.c., con conseguente parificazione del relativo trattamento".
      Per i crediti delle Agenzie fornitrici di lavoro temporaneo crediamo possa ad essi essere adattato lo stesso discorso; ed infatti nella nostra tabella dei privilegi abbiamo posizionato entrambi nello stesso grado di quello dei coltivatori diretti e artigiani.
      Zucchetti Sg Srl
      • Agostino Cianciulli

        Ancona
        11/07/2017 14:15

        RE: RE: Natura del credito società interinali

        Buongiorno, mi riallaccio alla Vostra pregevole discussione per conoscere la Vostra opinione in merito ai requisiti oggettivi e/o soggettivi per il riconoscimento, alla società (S.p.A. nel caso specifico) fornitrice di lavoro temporaneo, del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c..
        Attendo cortese riscontro e, nel ringraziare anticipatamente, porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/07/2017 18:56

          RE: RE: RE: Natura del credito società interinali

          Dal punto di vista soggettivo, a norma dell'art. 2 legge 24/06/1997, n. 196, "L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
          2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:
          a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea……"
          Questo è solo l'inizio della norma, perché la stessa prosegue e invitiamo a leggerla non potendo qui riportarla per la sua lun ghezza, così come non possiamo richiamare i requisiti oggettivi, che sono vari e si trovano indicati nei primi articoli della citata legge, anch'essi molto lunghi.
          Zucchetti SG srl