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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
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Rafaella Bellitto
Maniago (PN)13/10/2016 14:34Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
Buonasera,
sottopongo il seguente quesito. Alfa concede in affitto l'azienda a Beta e nel contratto si prevede l'accollo da parte di Beta del TFR di Alfa maturato alla data di stipula del contratto di affitto d'azienda, a scomputo dei canoni futuri.
Intervenuto il fallimento di Alfa il contratto di affitto prosegue.
Beta si insinua al passivo per il trattamento di fine rapporto che non ha ancora trovato compensazione nei canoni di affitto fino alla data del fallimento.
Si ritiene che dalla data di fallimento tali compensazioni non possano più avvenire in quanto il debito per Tfr è precedente al fallimento mentre i canoni di affitto sono successivi.
Beta può chiedere l'intervento del fondo di garanzia per il tfr?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2016 19:32RE: Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
La domanda di insinuazione di Beta ci sembra priva di fondamento. Beta si è accollato il debito pregresso per TFR che Alfa aveva nei confronti dei dipendenti e il fallimento di Alfa non ha interrotto il contratto di affitto di azienda, per cui, come prima del fallimento scomputava il proprio debito per canoni dall'obbligo assunto con l'accollo, così potrà continuare a fare essendo stato proseguito il contratto di affitto che conteneva quella modalità di pagamento del canone.
Al più il problema dell'insinuazione al passivo del fallimento dell'affittante potrebbe riguardare i dipendenti, i quali, ove non siano state seguite le procedure liberatorie per il cedente affittante richiamate dall'art. 2112 c.c. continua rispondere del Tfr maturato fino all'affitto. Si discute se costoro possono insinuare tale quota, pur essendo ancora in corso il rapporto di lavoro con l'affittuario, e prevalentemente lo si ammette; questo diciamo per chiarire che potrebbero essere costoro, ossia i dipendenti, una volta insinuati al passivo, a chiedere l'intervento del Fondo di garanzia , non certo l'affittuario, che deve solo rispettare il contratto di affitto.
Zucchetti Sg srl
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Rafaella Bellitto
Maniago (PN)14/10/2016 09:51RE: RE: Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
Ringrazio per la risposta. Chiedo cortesemente un chiarimento circa la possibilità di compensazione in quanto in queste discussioni era stata data risposta negativa:
- https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=1&discussione_id=6053
- https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=2195
Qualora si permanga dell'opinione della compensabilità dei canoni, si chiede con quali modalità la curatela debba versare l'IVA richiesta sugli stessi in quanto non disporrebbe della liquidità necessaria.
Ringrazio per la cortese disponibilità
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2016 16:58RE: RE: RE: Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
Il caso da lei richiamato è simile ma non sovrapponibile al suo, nel senso che in quel caso la risposta presupponeva l'imminente cessazione del rapporto di affitto di azienda, per cui il discorso era svolto in questa ottica. Nel suo caso lei ha dichiarato che il contratto di affitto prosegue regolarmente per cui, a nostro avviso, poiché il subentro (per legge o per scelta del curatore), in un contratto comporta l'accettazione di tutte le clausole di quel contratto, crediamo che anche la modalità di pagamento del canone mediante una sostanziale compensazione debba essere rispettata dal curatore.
Per la fase antecedente il fallimento B ha già ottenuto il rimborso del credito per l'anticipazione fatta ai dipendenti non pagando il canone di affitto, per cui non ha un credito concorsuale da azionare, dato che per il futuro i rapporti continuano ad essere regolamentati dal contratto di affitto per cui le ulteriroi anticipazioni saranno sempre scomputate dal canone.
Zucchetti Sg srl .
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Marco Ferri
Sassuolo (MO)24/02/2017 12:35RE: RE: RE: RE: Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione perchè ho una situazione simile da sottoporvi.
Anche nel mio caso Alfa concede in affitto un ramo di azienda a Beta, con il passaggio di alcuni dipendenti e l'accollo dei relativi oneri (TFR, ratei di ferie, ecc.). A differenza del caso della Collega, il contratto prevede espressamente il divieto di compensazione tra questi oneri e i canoni di affitto, perchè nel contratto stesso è inserita un'offerta irrevocabile di acquisto che prevede, a titolo di pagamento del prezzo di acquisto, l'accollo liberatorio per i suddetti oneri (o la compensazione nel caso in cui siano stati precedentemente corrisposti ai dipendenti).
Pochi mesi dopo la stipula Alfa fallisce, e il contratto di affitto prosegue. Nei mesi successivi maturano i ratei di ferie, tredicesime, ecc, e alcuni dipendenti si licenziamo per cui Beta paga parte degli oneri "passati" con il contratto di affitto.
Beta mi ha presentato domanda di insinuazione al passivo, chiedendomi l'ammissione dei
crediti relativi a tutti gli oneri dei dipendenti, sia par la parte già sostenuta, sopra riportata, sia per quella ancora da sostenere.
Ritengo che in questo caso il credito relativo agli oneri che Beta ha già pagato ai dipendenti sia sicuramente da ammettere, in surroga ai dipendenti stessi, mentre per la parte residua non ancora pagata io propenderei per un'ammissione con riserva, condizionata all'effettivo pagamento degli oneri o al perfezionamento della cessione di azienda a seguito dell'offerta irrevocabile di acquisto. Vorrei sapere se siete d'accordo o se a vostro avviso la soluzione deve essere diversa?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2017 19:01RE: RE: RE: RE: RE: Surroga TFR in caso di affitto d'azienda
Si la soluzione dell'ammissione con riserva è convincente, anche se non del tutto pacifica. Si sta parlando di crediti pregressi di Alfa verso i dipendenti, accollati dall'affittuario Beta, per cui questi dovrà pagare ai dipendenti le quote di credito che questi vantavano verso Alfa, al momento in cui i crediti matureranno, come avvenuto con i lavoratori che si sono già licenziati. Tuttavia, poiché non vi è altro strumento di tutela dell'affittuario, per il caso che dovesse pagare altre somme, quello dell'ammissione con riserva condizionata sembra il più compatibile, nell'accezione ampia di condizione data dalla giurisprudenza, che ha esteso, ad esempio, l'ammissione con riserva al fideiussore di un debito del fallito che si insinua di essere stato escusso dal creditore principale.
Zucchetti SG Srl
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