Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededuzione professionista incaricato

  • Maria Maddalena De Finis

    Torino
    04/02/2016 09:01

    Prededuzione professionista incaricato


    Buongiorno,

    Mi sto occupando di un fallimento preceduto da domanda di concordato preventivo.

    Un professionista risultante incaricato nella domanda di concordato chiede che il suo credito venga ammesso in prededuzione citando le sentenza di Cassazione n. 8958 del 17 Aprile 2014, la n. 5098 del 5 Marzo 2014 e la n. 8533 e del 8 Aprile 2013.

    Secondo queste Sentenze, il credito del professionista relativo a prestazioni rese per la predisposizione della domanda e la documentazione del concordato va ammesso in prededuzione.
    Nel mio caso, come risulta da contratto di mandato che mi ha allegato, il professionista oltre a svolgere prestazioni concernenti fasi successive alla presentazione della domanda (compresa quella del concordato preventivo e l'esecuzione dello stesso), non ha provveduto a depositare la relazione ex art. 161 L.F.

    Ha anche in questo caso il diritto alla prededuzione oppure, considerato il non deposito, ha diritto al privilegio?

    In attesa di un Vostro tempestivo riscontro a riguardo, Vi porgo,

    Cordiali saluti,
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/02/2016 20:02

      RE: Prededuzione professionista incaricato

      Se abbiamo ben capito il professionista in questione era stato incaricato dal debitore di svolgere una serie di attività finalizzate alla presentazione della domanda di concordato e altre, tra cui anche la redazione della relazione di cui all'art. 161, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista non ha redatto detta relazione ma ha svolto il suo restante compito.
      A questo punto è fondamentale sapere se detta relazione sia stata redatta da altri, per cui il concordato è stato comunque ammesso e poi è stato revocato o non ha raggiunto le maggioranze o non omologato, per cui è stato dichiarato il fallimento; oppure se detta relazione non sia stata redatta da nessuno e, di conseguenza, il concordato non è stato proprio ammesso, essendo la relazione dell'attestatore un atto indispensabile.
      Se si è verificata questa seconda alternativa, il professionista non solo non ha diritto alla prededuzione, ma non può vantare alcun credito verso il fallimento per evidente e grave inadempimento in quanto la sua carenza ha impedito l'ammissione alla procedura, che era la finalità ultima per la quale erano state richieste le sue prestazioni.
      Nell'altra ipotesi, che presuppone che comunque la relazione sia stata presentata sebbene redatta da altri, le varianti sono maggiori, perché anche in questo caso bisognerebbe sapere se la procedura concordataria è stata aperta o comunque dichiarata inammissibile.
      Il dato costante in entrambe le ipotesi è che non può essere pagata una prestazione che non è stata effettuata, per cui la voce di credito per attestazione va espunta dall'intero monte credito vantato e insinuato (nel caso sia stato previsto un compenso unitario, l'esclusione del credito per l'attività non svolta va determinata in considerazione al rilievo delle varie attività svolte).
      Il problema riguarda il residuo credito che, qualora la il concordato sia stato dichiarato inammissibile, potrebbe essere o escluso ove si ritenga che l'intera attività sia stata svolta in modo inadeguato e sia stata causa della mancata ammissione, o essere ammesso in privilegio e non in prededuzione ove si ritenesse detta attività di nessuna utilità per la massa (Cass. 18.12.2015 n. 25589). Nel caso invece di apertura della procedura concordataria l'utilità per i creditori è ritenuta implicita dalla S. Corte (Cass. 5.3.2015 n. 4486), per cui all credito residuo per l'attività svolta potrebbe essere riconosciuta la prededuzione.
      Zucchetti SG srl
      • Ester Ferrara

        Orvieto (TR)
        18/03/2016 16:58

        RE: RE: Prededuzione professionista incaricato

        Mi ricollega alla domanda posta per chiedere un Vs. parere al riguardo.

        Il legale di una ditta poi fallita presenta ricorso per l'ammissione a concordato preventivo. Tale richiesta viene dichiarata inammissibile dal Gd. A tale inammissibilità segue la dichiarazione di fallimento, essendo già pendente procedura prefallimentare attivata da un creditore.
        Sulla base della giurisprudenza formatasi sul punto, ritengo di poter escludere la prededuzione richiesta sia dal legale della ditta fallita sia del professionista che ha proceduto alla redazione della relazione ex art. 161 L.F. i quali potranno invece essere ammessi ex art. 2751-bis n.2 c.c.; ciò considerato che l'esito negativo del concordato deve ricondursi ad una dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

        Le mie perplessita sono invece legate alle modalità con le quali procedere al calcolo del compenso del legale della ditta fallita nella fase del concordato.
        Dovrò difatti parametrare il compenso del legale al valore del passivo indicato nella proposta concordataria oppure dovrò ritenere la causa di valore indeterminato, giusto quanto statuito da Cass. Civ. 10277/2014)con riferimento al reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento (seconod cui la causa deve intendersi di valore indeterminato). Potrò inoltre applicare la tabella per le dichiarazioni di fallimento (DM 55/2014) oppure il tariffario per le cause ordinarie innanzi al Tribunale.

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/03/2016 11:21

          RE: RE: RE: Prededuzione professionista incaricato

          Sulla esclusione della prededuzione conveniamo con la sua soluzione alla luce della più recente giurisprudenza, secondo cui il collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, alla cui configurabilità l'art. 111, secondo comma, della legge fall, subordina il riconoscimento della prededucibilità dei crediti correlati alle procedure concorsuali, ivi compresi quelli derivanti dall'assistenza prestata ai fini all'ammissione al concordato preventivo, dev'essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini dì accrescimento dell'attivo o dì salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura (cfr. Cass. 18/12/2015, n. 25589; Cass. 10/9/2014, n. 19013; Cass. 17/4/2014, n. 8958; Cass. 5/3/ 2012, n. 3402).
          Precisa Cass. n. 25589 del 2015 che, anche a voler ritenere, conformemente ad altra giurisprudenza, che il nesso teleologico richiesto dall'art. 111, secondo comma, della legge fall, ai fini della prededucibilità del credito debba essere inteso in senso meno restrittivo, con la conseguente esclusione di qualsiasi apprezzamento in ordine al risultato della prestazione del professionista ed alla sua concreta utilità per la massa, "deve escludersi la possibilità di estendere l'ambito applicativo di tale disposizione fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio".
          Per quanto riguarda la determinazione del compenso è molto probabile che questo sia stato concordato per iscritto, nel qual caso è tenuto al rispetto di quanto stabilito dalle parti, a meno che non contesti la bontà dell'opera svolta; in mancanza di accordo scritto, si applicano, a nostro avviso, i parametri delle tabelle che utilizza il giudice, e cioè (da prendere dalle tabelle per assistenza stragiudiziale in materia concorsuale) da calcolarsi "Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si avrà riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore"; nel caso quindi sul passivo. Nel caso di impossibilità di utilizzare questi criteri la coontroversia viene considerata di valore indeterminato.
          Zucchetti Sg srl .