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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
L.C.A. - CREDITO SORTO IN COSTANZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)16/05/2016 10:01L.C.A. - CREDITO SORTO IN COSTANZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Buongiorno,
chiedo cortesemente un parere sul seguente caso.
Un mio cliente nel 2005 eseguì forniture in favore di un consorzio agrario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e nell'ambito dell'esercizio provvisorio autorizzato per la procedura, ma la precedente terna commissariale ha sempre risposto, alle richieste formali di pagamento del creditore, con comunicazioni vaghe circa i tempi di soddisfo.
Dovendo ritenere che: 1) nella L.C.A., tutti i crediti vadano accertati nelle forme di cui agli artt. 201 (che rinvia anche all'art. 52), 207 e 209 L.F. e che tale regola generale non preveda eccezioni , si che si applica anche per i crediti prededucibili che trovano titolo in atti giuridici della gestione commissariale (Cass. civ n. 3034/88, Cass. civ n.553/2001 e cass. civ n.339/2013); 2) anche per tali crediti prededucibili ex art. 111 L.F. si renda necessario l'accertamento endofallimenare, inevitabilmente nelle forme della domanda tardiva ex art.101 L.F. (Cass. civ. S.U. n.3034/1988) e art. 209/2° comma L.F.; il creditore – su mia indicazione – ha da oltre un anno depositato, con le modalità dell'art. 93 L.F. come richiamato dall'art.101/2° c. L.F. e dunque a mezzo pec all'indirizzo certificato della L.C.A., una domanda tardiva ex art.101 L.F. con richiesta di ammissione del proprio credito in prededuzione ex artt. 111 L.F. e art.104/8° c. L.F.
Da allora, nonostante formali solleciti, non si è ricevuto riscontro dal nuovo Commissario Liquidatore.
Vi chiedo, gentilmente, conferma sulla correttezza del deposito della domanda ex art.101 L.F. a mezzo pec al Commissario Liquidatore il quale, ritengo, avrebbe dovuto – ai sensi dell'art.95 L.F. – predisporre e depositare in Tribunale il progetto di stato passivo, comunicandolo al creditore interessato assieme con l'indicazione della data di udienza fissata per l'esame della domanda tardiva avanti il Giudice Istruttore (art.209/2° c. L.F.) del locale Tribunale.
Riterrei che tale modalità di presentazione della domanda sia obbligata a partire dal 30/06/2014 ex art. 16 bis della L. 221/2012, anche per una L.C.A. sorta nel 1991 come nel caso di specie.
Vi chiedo, altresì se, a fronte dell'inerzia del Commissario, valutate che si possa ripresentare la domanda tardiva al Tribunale competente per provocarne comunque la verifica, ovvero se tale strada sia irrituale e non rimanga che rivolgersi all'Autorità amministrativa ministeriale, tenuta alla vigilanza sulla liquidazione, per denunziare i fatti descritti e chiedere la revoca del Commissario.
Vi ringrazio e mi scuso per la prolissità che, data la complessità sistematica delle norme richiamate, non sono riuscito ad evitare.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2016 20:26RE: L.C.A. - CREDITO SORTO IN COSTANZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO
1- Non vi è dubbio che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile. Si tratta di affermazione costante della Cassazione ed oltre ai precedenti da lei richiamati, si possono citare anche Cass. n. 20284 del 2014 e Cass. 13/08/2015, n. 16844. Particolarmente interessante quest'ultima (peraltro questa come la n. 20284/2014 e la n. 339/2013 riguardano lo stesso ricorrente) perché ha preso in esame anche l'art. 111bis statuendo con una convincente argomentazione che il precedente punto di arrivo dei giudici di legittimità non può ritenersi "mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall., la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall.".
2-Una volta ammesso che sono applicabili nella l.c.a. le norme sulla formazione del passivo, ne consegue che "dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (Cass. 17/01/2001, n. 553) Del resto non potrebbe essere diversamente dal momento che il secondo comma dell'art. 209 stabilisce che "Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", da cui emerge chiaro che anche l'accertamento dei crediti prededucibili, posto che gli stessi vanno incanalati nel giudizio di verifica parimenti ai crediti concorsuali, è soggetto alle regole di cui all'art. 101 l. fall.
3- L'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 stabilisce, al comma quarto, che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), queste disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza, "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013", dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
Anche il commissario della sua procedura risalente al 1992, dato per scontato che avesse fatto a suo tempo la comunicazione di cui all'art. 207, avrebbe, quindi, dovuto, entro fine giugno 2013, comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il suo indirizzo PEC in modo che costoro, entro i successivi tre mesi, potessero, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, a partire dall'1.11.2013; e, considerato che anche i creditori prededucibili seguono lo stesso rito dell'accertamento, avrebbe dovuto fare eguale comunicazione anche a detti creditori. Pare di capire che nel caso il creditore non abbia ricevuto detta comunicazione, ma ciò, a nostro avviso, non esclude che la domanda di insinuazione possa essere presentata via PEC, visto che questo costituisce lo strumento ordinario per la partecipazione al passivo, per cui riteniamo che la domanda sia stata ritualmente presentata con tale sistema.
4-All'inerzia del commissario non si può sopperire presentando la domanda tardiva al tribunale competente; al più si potrebbe ipotizzare l'inerzia come un rigetto della insinuazione e, quindi adire il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ma non nascondiamo che la tesi è abbastanza azzardata perché presuppone una valutazione del silenzio quale rifiuto non agevolmente accettabile. Sicuramente conviene comunque rivolgersi all'Autorità amministrativa ministeriale, tenuta alla vigilanza sulla liquidazione, per denunziare i fatti descritti e chiedere la revoca del Commissario.
Zucchetti Sg srl
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