Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Cessione di contratto di lavoro dipendente e fallimento di cedente e cessionario
-
Antonio Ferretti
REGGIO EMILIA (RE)12/10/2011 12:38Cessione di contratto di lavoro dipendente e fallimento di cedente e cessionario
Con effetto da una certa data una dipendente della società X (successivamente dichiarata fallita) viene trasferita alla società Y (successivamente anch'essa dichiarata fallita) con scrittura di cessione del contratto di lavoro, firmata anche dalla dipendente.
Il contratto prevedeva che i crediti di lavoro della dipendente verso la società X fossero pagati alla dipendente dalla società Y (anche perché il TFR non poteva essere corrisposto alla dipendente dalla società X al momento della cessione del contratto di lavoro, perché il rapporto non cessava ma continuava con la società Y)
la società X doveva corrispondere alla società Y, entro il 31.12.2010, le somme necessarie per pagare alla dipendente la somma a suo credito per il periodo in cui aveva lavorato nella società X (TFR, ratei, stipendi, ecc.).
La società X non ha pagato tale somma alla società Y nel termine, ed entrambe sono state dichiarate fallite.
Risultato: la società Y, si trova un debito di 50.000,00 derivante da decreto ingiuntivo, verso la dipendente, compresivo delle somme di spettanza della società Y. Nel contempo la società Y ha un credito vs. la società X , derivante dalla scrittura di cessione del contratto di lavoro, corrispondente al debito verso la dipendente.
Primo quesito: Il credito del fallimento della società Y nel passivo del fallimento della società X, che sarebbe servito per pagare i crediti della dipendente per la fase anteriore alla cessione del contratto di lavoro, e derivante dalla scrittura privata, è in chirografo? Può essere considerato in privilegio visto che la società Y paga la dipendente al posto della società X?
Secondo quesito: il cedente (società X) è liberato nei confronti della dipendente oppure può insinuarsi nel passivo del fallimento X?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2011 18:44RE: Cessione di contratto di lavoro dipendente e fallimento di cedente e cessionario
Premesso che nella specie, così come descritta, non vi è stato un trasferimento di azienda né di un ramo di azienda, ma soltanto il passaggio di un dipendente da una società all'altra, con il consenso del dipendente stesso, si è in presenza di una vicenda riconducibile allo schema trilaterale della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c..
Applicando la normativa sulla cessione dei contratti, ed in particolare l'art. 1408 c.c., ne discende che la società X, cedente, è liberata dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto (il lavoratore) a meno che quest'ultimo, non abbia dichiarato nel contratto di cessione di non voler liberare il cedente. Solo in tal caso- rispondendo all'ultima sua domanda- il dipendente potrebbe agire nei confronti della società X- nella fattispecie insinuarsi al passivo del suo fallimento- qualora la società Y, cessionaria, non adempia alle sue obbligazioni.
Presumibilmente manca una clausola del genere, tant'è che il dipendente si è insinuato nel fallimento della società Y, ovviamente in via privilegiata.
A sua volta Y vanta un credito verso X per il pagamento delle somme che quest'ultima si era impegnata a corrispondere per la parte di sua competenza del credito complessivo del dipendente.
Questo credito va ammesso in privilegio o chirografo nel passivo del fallimento X? E' difficile dare una risposta sicura, perché se è vero che il destinatario finale del pagamento che doveva effettuare X in favore di Y era il lavoratore, è anche vero che vi è stata liberazione del cedente (si sta ragionando su questa ipotesi), per cui il pagamento della somma concordata costituiva solo la provvista che X avrebbe dato a Y per mantenere i suoi impegni verso il dipendente, sicchè le somme che avrebbe dovuto versare X sarebbero finite nel patrimonio di Y che, al momento opportuno, avrebbe pagato il dipendente (specie il TFR). Propendiamo, cioè per l'autonomia dei due rapporti, per cui ci sembra più corretto, pur con qualche dubbio, l'ammissione di Y in chirografo nel fallimento di X.
Zucchetti SG Srl
-