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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
presentazione nuova istanza di ammissione al passivo.
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)03/10/2012 14:31presentazione nuova istanza di ammissione al passivo.
Buongiorno, un creditore accortosi di aver presentato una domanda di ammissione al passivo senza richiedere il privilegio in sede di udienza per l'esame dello stato passivo ha ritirato la domanda e il G.D. ha dichiarato il non luogo a procedere. Successivamente lo stesso creditore ha ripresentato la domanda di ammissione per lo stesso credito chiedendo l'ammissione in privilegio. E' possibile per il creditore ripresentare la domanda o questa deve ora essere dichiarata inamissibile?
Cordiali saluti.
Flavia Morazzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2012 18:38RE: presentazione nuova istanza di ammissione al passivo.
Il creditore ha seguito, a nostro parere, la giusta strada per rimediare all'errore. Se, infatti, avesse mantenuto la domanda originaria, non avrebbe potuto chiedere il privilegio in udienza in quanto avrebbe corso il rischio di veder considerata la sua domanda come una mutatio libelli inammissibile (in tal senso Cass. 15/07/2011 n. 15702), né in via tardiva dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, essendo pacifico che non è ammissibile la domanda di insinuazione tardiva per fare accertare che il proprio credito, già ammesso in chirografo, sia da considerare in privilegio. Ciò perché l'accertamento della qualità del credito è strettamente connesso all'accertamento dell'esistenza dello stesso credito, sì da costituirne un tutt'uno inscindibile, dato che la verificazione del passivo ha ad oggetto non già l'accertamento del credito fine a se stesso, bensì l'accertamento del diritto dei creditori di partecipare al riparto, con la misura e il grado di tale partecipazione; il che implica, ai fini della verificazione, che il credito sia accertato contestualmente con la sua qualificazione(in termini, Cass. 9 aprile 1993, n. 4312,; in precedenza Cass. 27 aprile 1979, n. 2438,; successivamente Cass. 27 marzo 2003, n. 4565 con riferimento all'ipoteca; Cass. 17 dicembre 1996, n. 11286)
Tra le due prospettazioni vi è una evidente contraddizione perché se la richiesta del privilegio è caratterizzata da novità, tale da portare, nella fase avanti al g.d., ad una mutatio libelli della precedente domanda di ammissione in chirografo e tale da rendere inammissibile l'opposizione, allora quella stessa novità dovrebbe comportare l'ammissibilità della richiesta tardiva con cui si chiede il privilegio; ma questo è il panorama della giursisprudenza e, in presenza di questa incertezza, il creditore ha preferito rinunciare alla iniziale domanda.
Intervenuta tale rinuncia non vi è alcun impedimento a presentare una nuova domanda riguardante lo stesso rapporto, sia, come nel suo caso prima ancora della dichiarazione di esecutività dello stato passivo che dopo, e da trattare appunto come tardiva o supertardiva a seconda del momento in cui viene presentata. Del resto proprio la sentenza del 2011 sopra citata, nell'affermare il principio che la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, configurando tale richiesta una mutatio e non una emendatio libelli, precisa che "la non sanabilità dell'omissione (o dell'assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito - con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva - non possa essere insinuato in via tardiva e, dall'altro, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo".
Zucchetti Sg Srl
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MARIACARLA BORGHI
Reggio Emilia (RE)20/02/2018 19:03RE: RE: presentazione nuova istanza di ammissione al passivo.
Ritenete che sia ancora valida all'attualità questa risposta? Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/02/2018 20:46RE: RE: RE: presentazione nuova istanza di ammissione al passivo.
Si, confermiamo la precedente risposta.
Zucchetti SG srl
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