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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
OSSERVAZIONI A PROGETTO STATO PASSIVO INVIO IN CANCELLERIA DA PARTE CURATORE ?
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Francesco Costa Angeli
milano18/10/2018 09:18OSSERVAZIONI A PROGETTO STATO PASSIVO INVIO IN CANCELLERIA DA PARTE CURATORE ?
QUAL' È' LA PROCEDURA PRATICA NEL CASO DI FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI
AL PROGETTO DI STATO PASSIVO PERVENUTE ALLA PEC DEL FALLIMENTO ?
VANNO INVIATE ( DEPOSITATE PCT ) A CURA DEL CURATORE IN CANCELLERIA ?
(TRAMITE FALLCO ?)
E NEL VERBALE DI ESAME CHE PREDISPONE IL CURATORE VA MENZIONATA ?
ESISTE APPOSITO MODULO DI VERBALE FALLCO RICOMPRENDENTE LO SPAZIO
PER LE OSSERVAZIONI ?
OPPURE SUFFICIENTE STAMPARLE ED ESIBIRLE AL G.D. IN UDIENZA ?
GRAZIE DEI LUMI
AVV. F. ANGELI
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/10/2018 21:23RE: OSSERVAZIONI A PROGETTO STATO PASSIVO INVIO IN CANCELLERIA DA PARTE CURATORE ?
La riforma del 2012, instaurato il nuovo meccanismo della trasmissione via PEC del progetto di stato passivo ai creditori e terzi, ha amalgamato le precedenti versioni fondendole con lo strumento della comunicazione a mezzo posta certificata, per cui ora, "i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma (ossia sempre al curatore a mezzo della posta elettronica certificata), osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza", senza più alcun onere a carico del curatore di ulteriori comunicazioni informative al momento della trasmissione del progetto (anche se non è escluso che questi ricordi ai destinatari quanto la norma prescrive).
L'art. 95 nulla dice circa il comportamento del curatore in merito alle osservazioni scritte e documenti integrativi, pervenuti nei cinque giorni anteriori all'udienza di verifica; tuttavia, considerato che questi elementi vanno trasmessi al curatore con le stesse modalità stabilite per l'invio delle domande e della documentazione a queste allegate stante il richiamo all'art. 93, è da ritenere che il comportamento del curatore, una volta ricevute le osservazioni e la documentazione integrativa, sia lo stesso di quello imposto per le domande di ammissione (delle quali le osservazioni scritte sono una estensione) e per la documentazione a queste allegata; e cioè, depositare in cancelleria le osservazioni, come prescrive la prima parte del secondo comma dell'art. 95. Quanto alla documentazione integrativa, valgono le stesse regole della documentazione allegata alle domande di insinuazione, e cioè, posto che secondo comma dell'art. 95 non fa riferimento alla documentazione pervenuta a corredo delle domande di partecipazione al passivo, la stessa, così come quella integrativa, non deve a essere depositata in cancelleria ma comunque messa a disposizione dei creditori nella piattaforma telematica adottata dal tribunale o nel sito del curatore che funzionerebbe come strumento informativo e di consultazione dei documenti per i creditori attraverso l'utilizzo di specifiche aree riservate.
Nel verbale non debbono essere riportateintegralmente le osservazioni, ma una sintesi delle stesse e la risposta del curatore e, poi, la decisione finale del giudice.
Zucchetti SG srl
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