Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Documenti per crediti da lavoro dipendente

  • Mariangela Telesca

    Foggia
    29/10/2014 00:53

    Documenti per crediti da lavoro dipendente

    Ad un'istanza di ammissione al passivo per TFR di dipendente della ditta fallita sono state allegate solo le buste paga ed il CUD del dipendente/istante. Io sarei dell'opinione di ammettere il credito con riserva, richiedendo il deposito del mod. C2 storico occupazionale e dell'estratto contributivo INPS. Vorrei conferma circa la correttezza della mia scelta o se la documentazione ricevuta debba essere considerata sufficiente.
    Vorrete gentilmente fornire riferimenti normativi o giurisprudenziali a conforto.
    Cordialità

    Avv. Mariangela Telesca
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/10/2014 12:18

      RE: Documenti per crediti da lavoro dipendente

      Classificazione: STATO PASSIVO / RISERVE
      I documenti presentati potrebbero essere ritenuti idonei a fornire la prova del credito considerato che il CUD certifica anche il TFR accantonato ed aggiornato con il calcolo dell'anno e che, in realtà, il mod. C2 è solo un documento che riepiloga la tua storia lavorativa ed amministrativa del lavoratore. Questa, comunque è una scelta da fare caso per caso, in base anche all'affidamento che offre la contabilità dell'impresa, delle indicazioni fornite dal fallito, ecc.
      In ogni caso, ove non si ritenesse sufficiente la documentazione prodotta, riteniamo che il credito non vada ammesso e non ammesso con riserva, dal momento che il n. 2 del secondo comma dell'art. 96 l.f. consente l'ammissione con riserva dei crediti "per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore". Ossia l'ammissione con riserva di presentazione dei documenti costituisce, ancora oggi, un'eccezione al principio che l'ammissione di un credito al passivo deve essere accompagnata dalla prova dello stesso. In altre parole, quel credito dovrebbe essere escluso dal passivo perchè non documentato, ma eccezionalmente può essere ammesso nella prospettiva che venga poi offerta la prova documentale, che al momento non può essere fornita per fatto non imputabile al creditore, di quel diritto che si assume esistente, di modo che la riserva attiene al mero profilo probatorio del diritto che si assume esistente e che compete al creditore documentare formalmente.
      Zucchetti Sg srl