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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INTERESSI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO - URGENTE
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Paola Barisone
Ovada (AL)20/03/2015 16:08INTERESSI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO - URGENTE
Gradirei cortesemente un Vs. urgente parere in ordine a quanto segue.
Società fallita nel 2010, a seguito della relazione ex art. 33 del curatore,intervento GDF con redazione PVC nel 2014 per periodo antecedente alla declaratoria di fallimento, susseguente avviso di accertamento Agenzia delle Entrate con conseguente presentazione di domanda ultratardiva ove l'Agenzia ha richiesto gli interessi convenzionali fino all'emissione dell'avviso di accertamento.
Il Curatore richiede all'Agenzia una integrazione della domanda di insinuazione ultratardiva con specificazione degli interessi come calcolati e ricalcolo dei medesimi al tasso convenzionale in privilegio con lo stesso grado dei crediti per capitale per gli interessi maturati per l'anno in corso alla data del fallimento (2010) e l'anno precedente ed in privilegio con lo stesso grado dei crediti per capitale per gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla declaratoria di fallimento fino alla data del deposito del progetto di riparto ex art. 54 3 comma.
L'agenzia provvede a calcolare gli interessi al tasso convenzionale per l'anno in corso alla data del fallimento e per l'anno precedente in via privilegiata e gli interessi legali per le annualità successivi in via privilegiata, richiedendo altresì la differenza tra interesse convenzionale ed interesse legale in via chirografaria.
Mi chiedo a questo punto se sia corretto tale modo di operare posto quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 55 LF e 3 comma art. 54 LF.
Sarei più orientata ad escluderli riconoscendo solo gli interessi legali post declaratoria di fallimento.
Vi ringrazio per l'attenzione
Paola Barisone-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2015 20:22RE: INTERESSI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO - URGENTE
Classificazione: INTERESSI / INTER. SU CREDITI PRELATIZILa questione che lei propone con riferimento agli interessi prodotti da crediti privilegiati è comune anche a quelli generati da crediti pignoratizi ed ipotecari e non ha ancora trovato una soluzione univoca, per la equivocità dell'inciso "salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente", contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 55.
Tale norma, infatti al primo comma, pone la regola generale della sospensione del corso degli interessi durante la procedura fallimentare, poi dispone l'eccezione secondo cui gli interessi generati dai crediti assistiti da ipoteca, pegno e privilegio continuano a decorrere, ma come ulteriore eccezione aggiunge "salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente".
Detto inciso viene inteso da una parte, minoritaria per la verità, della dottrina e della giurisprudenza come se si riferisse alla collocazione degli interessi; nel senso, cioè, che gli interessi generati dai crediti prelatizi decorrono comunque nel corso del fallimento al tasso convenzionale pattuito, per il disposto dell'art. 55, ed una parte di questi, quelli corrispondenti al tasso legale, per il rinvio attuato dall'inciso in questione al terzo comma dell'art. 54, trovano collocazione preferenziale. In sostanza, il richiamo dell'art. 54 si spiegherebbe con l'intento del legislatore di ribadire i limiti entro i quali gli interessi maturati sui crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio devono ricevere collocazione preferenziale, lasciando inalterato il regime di decorrenza degli stessi, in conformità della regolamentazione nell'esecuzione individuale, ove, appunto, gli interessi maturati oltre i limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. non sono esclusi, ma vengono collocati in chirografo.
Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene, invece, che l'inciso "salvo quanto disposto..." inerisca non all'estensione della prelazione, ma alla maturazione degli interessi, quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
Riteniamo preferibile a quest'ultimo indirizzo in forza dell'argomento- ripetutamente utilizzato dai sostenitori dello stesso- che, diversamente, l'inciso in questione avrebbe un significato pleonastico, quale mero rafforzativo di una regola (quella dei limiti della estensione della prelazione agli interessi) già compiutamente enunciata nel terzo comma dell'art. 54; il legislatore, infatti, una volta disposto nell'art. 55 che i crediti assistiti da prelazione continuano a produrre interessi nel corso del fallimento, non aveva alcuna necessità di ribadire che tali interessi andavano collocati con prelazione nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 54, in quanto la regola ivi contenuta avrebbe trovato comunque applicazione, pur senza l'inciso "salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo precedente" (in tal senso Cass. 8 novembre 1997, n. 11033; Trib. Padova 17 ottobre 2005).
Zucchetti SG srl
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