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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
canoni di locazione
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Caterina Ambrosone
Montesarchio (BN)12/07/2022 12:34canoni di locazione
Il locatore deposita domanda tardiva di insinuazione al passivo allegando i seguenti titoli:
intimazione di sfratto per morosità per canoni non pagati da maggio 2020 a marzo 2021 oltre quelli a scadere e ordinanza di convalida( resa in data 24 marzo 2021 e con l'indicazione della data del 1° luglio 2021 per il rilascio) notificate prima della dichiarazione di fallimento (giugno 2021);
decreto ingiuntivo per il pagamento dei suddetti canoni e delle spese legali senza distrazione.
1.E' corretto escludere il priviliegio ex art. 2764 c.c. per le mensilità da maggio 2020 a marzo 2021 (data scioglimento contratto per canvalida dello sfratto) e proporre l'ammissione come crediti chirografari perchè il creditore non ha indicato sommariamente i beni oggetto del priviliegio e soprattutto perchè le cose gravate, alla data odierna, non sono più presenti nel locale? Preciso che al momento del deposito della domanda di insinuazione i beni erano ancora nell'immobile.
(Il locale è stato consegnato il 3 dicembre 2021).
2. I canoni successivi da aprile 2021 ad ottobre 2021 (sono stati richiesti dal creditore in via privilegiata od in subordine in via chirografaria) devono essere ammessi in prededuzione per occupazione senza titolo nonostante la sospensione dell'esecuzione degli sfratti a cura del decreto sostegni sino al 31 dicembre 2021?
3.Infine è corretto escludere le spese legali portate dal decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà in data antecedente al fallimento?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2022 19:25RE: canoni di locazione
Quanto alla domanda sub 1, a nostro avviso potrebbe essere riconosciuto il privilegio ex art. 2764 c.c. in quanto i beni esistenti nei locali, su cui grava il privilegio, sono stati acquisiti all'attivo (lei infatti dice che esistevano al momento della domanda) e probabilmente sono stati venduti; e ciò a parte il fatto che per costante giurisprudenza, non è necessario ai fini del riconoscimento del privilegio in se d di verifica che i beni oggetto del privilegio siano già presenti nella massa (da ult. Cass. 13/01/2021, n. 382)., non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all'attivo fallimentare .
Il fatto che il locatore non abbia indicato i i beni oggetto del privilegio, come richiede il n. 4) del terzo comma dell'art. 93 l. fall., non va interpretato in senso rigoroso. E' indubbio che, dato il tenore della norma richiamata nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo; tuttavia, quando, come nella specie, il privilegio non riguarda un bene specifico ma una massa di beni mobili (quelli che si trovano nei locali dati i locazione) dei quali il locatore non conosce l'esistenza né la consistenza per poterli descrivere, bisogna tenere principalmente conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati, sicchè se emerge che il locatore abbia inteso chiedere il riconoscimento del privilegio sui beni esistenti nei locati dati in locazione, il privilegio, a nostro parere, può essere riconosciuto anche se manca la descrizione dei beni gravati che il locatore non è in grado di fare.
Quanto alla domanda sub 2. Gli importi dovuti da aprile 2021, successivi cioè alla convalida dello sfratto, non sono da considerare più quali canoni locatizi ma quali indennità di occupazione, che non gode del privilegio di cui all'art. 2764 c.c.. Ciò fino alla data del fallimento del giugno 2021, dato che quelli successivi, fino alla affettiva consegna dell'immobile, dovrebbero essere considerati in prededuzione, dal momento che il locale è stato occupato dalla curatela. Sembra comunque che manchi una domanda in tal senso, per cui conviene accogliere la domanda come formulata, che è meno gravosa pe ril fallimento. Comunque, stante la domanda che lei riporta, forse conviene accogliere la stessa, che è
Sulla domanda sub 3, la risposta è affermativa in quanto il decreto ingiuntivo non munito della formula di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento è tamquam non esset per la procedura.
Zucchetti Sg srl
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