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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammisione passivo fallimentare del legale del ricorrente
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Giovanni Ievolella
Benevento20/01/2021 20:37Ammisione passivo fallimentare del legale del ricorrente
Buonasera ,
Premetto che lo stato passivo del fallimento è stato reso esecutivo il 5/06/2012, e che allo stato la procedura è ferma per altri contenziosi in corso.
Un lavoratore, dipendente della società fallita (02/2012), nell'anno 2007 è stato oggetto di licenziamento, da questi impugnato e annullato dal Giudice del lavoro con sentenza del 2010.
La società (all'epoca in liquidazione) presentava appello, che veniva dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini, con sentenza della Corte del 12.01.2012.
Il curatore della società, intanto fallita a febbraio 2012, avverso la sentenza di appello, propone ricorso per Cassazione che (con sentenza del 2015), riconoscendo la legittimità delle motivazioni del ricorso della Curatela, annullava la sentenza di appello rinviando il giudizio alla stessa Corte, in altra composizione.
La Corte di Appello ( anno 2017), dichiarava la definitività della sentenza di primo grado, che aveva annullato il licenziamento del lavoratore e condannava la Curatela al pagamento delle spese del giudizio.
Fatta tale premessa, il legale del lavoratore è stato già ammesso al chirografo per il compenso professionale relativo al giudizio di 1° grado(deciso ante fallimento).
Successivamente, a seguito della seconda sentenza di appello, il medesimo legale ha fatto pervenire istanza di insinuazione al passivo in prededuzione, per il compenso professionale come portato dalla seconda sentenza di appello, che è intervenuta post-fallimento.
Io credo che non possa essere riconosciuta la prededuzione e che il credito del legale vada ammesso al chirografo, in quanto il privilegio vale nei confronti del ricorrente che gli ha conferito l'incarico e non nei confronti della curatela.
Sperando che l'esposizione sia stata sufficientemente chiara, ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/01/2021 20:26RE: Ammisione passivo fallimentare del legale del ricorrente
La titolarità del credito per le c.d. spese legali riguardanti tutte le spese sostenute nei vari giudizi, compreso il compenso per l'avvocato, appartiene alla parte del giudizio in favore della quale le spese sono state liquidate, a meno che non vi sia stata distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa per aver questi dichiarato di non aver riscosso onorari e di aver anticipato le spese (art. 93 cpc).
Nel caso concreto, quindi, se il fallimento è stato condannato alla rifusione delle spese , il pagamento dovrebbe essere a favore del dipendente vincitore, che poi si paga il suo avvocato; ma se nella sentenza vi è stata distrazione delle spese a favore dell'avvocato (e questo è un dato che deve controllare), legittimato ad agire per pretendere il pagamento delle spese di causa è proprio l'avvocato dostrattario, che fa valere quel credito, che senza distrazione, sarebbe stato del dipendente; sicchè, se non vi è stata distrazione , la domanda presentata dal legale personalmente va respinta in quanto non legittimato; se invece vi è stata distrazione (normale nelle cause di lavoro), il difensore del dipendente può chiedere l'insinuazione per il credito liquidato e a connessi, e, ai fini della collocazione di questo credito, lo stesso va considerato come se fosse stato azionato dal dipendente direttamente (non entra in ballo, pertanto, la natura privilegiata del credito del professionista, che appunto attiene al rapporto cliente avvocato).
Orbene il credito per spese del giudizio di appello del dipendente, che viene essercitato dal suo difensore, è sorto in conseguenza di un processo in cui era parte la curatela, anzi, proprio a seguito del ricorso in cassazione della curatela, per cui non vi è dubbio che goda della prededuzione.
Zucchetti Sg Srl-
Giovanni Ievolella
Benevento22/01/2021 10:22RE: RE: Ammisione passivo fallimentare del legale del ricorrente
Grazie per la risposta.
Quindi, se ho inteso bene.
Giudizio di 1° grado (ante fallimento): credito del dipendente ammesso con privilegio e credito del legale per il giudizio di 1° grado ammesso al chiroghrafo (così è stabilito nello S.P. già esecutivo);
Ricorso per Cassazione (proposto dalla Curatela dichiarata soccombente):
Credito del legale (distrattario) del lavoratore, da ammettere in prededuzione (con privilegio in caso di graduazione dei prededucibili).
In merito alla distrazione, la sentenza di appello (successiva al rinvio della Cassazione) così recita:
Condanna il fallimento al pagamento: delle spese di appello che liquida in ............; delle spese del giudizio di Cassazione per ..........; delle spese dell'odierno giudizio di rinvio per ........., tutte con attribuzione.
Grazie ancora.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2021 20:20RE: RE: RE: Ammisione passivo fallimentare del legale del ricorrente
Esatto. La dizione "con attribuzione" è un modo sintetico disporre la distrazione, prevista dall'art. 93 cpc perché il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna alle spese, dispone l'attribuzione a favore del difensore della parte vittoriosa ed a carico del soccombente delle spese anticipate e degli onorari non riscossi.
Zucchetti SG srl
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