Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione

  • Martina Zantedeschi

    Verona
    16/10/2021 17:07

    compensazione

    Buongiorno, vorrei sottoporVi un quesito relativo alla compensazione debiti/crediti.
    La società B, per anni, ha provveduto al pagamento dei creditori della società A (privilegiati e chirografari); non esiste alcun accordo scritto tra le parti, solo in alcuni pagamenti è riportata come causale di bonifico :pagamento ex art. 1180 per conto di A.
    A viene dichiarata fallita e B, in sede di insinuazione al passivo, chiede il riconoscimento del proprio credito e chiede che lo stesso venga posto in compensazione con crediti vantati dalla Fallita nei confronti di B.
    Ritenete ammissibile una tale forma di compensazione? di fatto B ha provveduto autonomamente ad adempiere un'obbligazione altrui non esiste, a mio avviso, un credito.
    Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2021 20:00

      RE: compensazione

      Lei giustamente si pone il problema se, prima di parlare di compensazione, esiste un credito del terzo (B) nei confronti del vero debitore (A) da portare in compensazione.
      La descrizione dei fatti induce a ritenere che B, nel pagare i debiti di A, lo facesse scientemente, tanto da richiamare espressamente la norma di cui all'art. 1180 c.c., e che non fosse obbligato verso i terzi accipientes da un rapporto di solidarietà passiva o da una fideiussione che lo vincolava al pagamento nei confronti di costoro, per cui si può dire che B ha pagato i debiti di A volontariamente e senza che avesse un obbligo a farlo.
      Perché lo ha fatto? questo dipende dai rapporti interni tra A e B, che lei non cita e che probabilmente sono igniti anche a lei, per cui in mancanza di elementi, che deve fornire il creditore, i pagamenti in questione possono essere configurati come donazioni indirette, dalle quali non deriva alcun diritto del solvens di agire direttamente nei confronti del debitore originario ed esclude eventuali diritti di surrogazione. In tal senso, Trrib. Roma, 17.05.2018, per il quale "L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito".
      E' probabile che esistesse un accordo di delegazione di pagamento per cui B pagava i debiti di A e con questo B estingueva anche i suoi debiti verso A, ma è tutto da dimostrare e B potrebbe anche avere una certa ritrosia a farlo perché si potrebbe innescare una indagine sui rapporti tra A e B ai fini di una eventuale estensione del fallimento.
      Zucchetti SG Srl