Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO

  • Andrea Cenerini

    Rimini
    19/09/2017 13:11

    AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi questo caso.
    La società, fallita in aprile 2017, pagava dei canoni di locazione garantiti da fidejussione rilasciata a suo favore da una banca nel 2014. Nel momento in cui la fallita è venuta meno nei pagamenti, il locatore ha esercitato la fidejussione e pertanto la banca ha avuto il titolo per insinuarsi nel fallimento.
    A garanzia della fidejussione la società fallita sottoscriveva dei titoli in pegno, con scadenza nel giugno 2017 (quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento).
    Ora, la banca ha presentato istanza di insinuazione chiedendo l'ammissione in chirografo della fidejussione escussa, senza nulla eccepire in merito alla presenza del pegno.
    Io ho ammesso il credito così come richiesto e, in separata sede, ho richiesto l'acquisizione all'attivo fallimentare della liquidità generata dai titoli in scadenza. E così è avvenuto.
    Ora la banca mi presenta una nuova istanza di ammissione al passivo, chiedendo il privilegio pignoratizio pari all'importo dei titoli in pegno ormai liquidati.
    Io mi comporterei così:
    Ormai lo stato passivo è divenuto esecutivo e ho accolto tutte le richieste originarie della banca, per cui non vi possono essere gravami. La situazione pertanto è consolidata e l'art. 53 ormai non può essere azionato, tanto più che la liquidità è ormai acquisita al fallimento.
    Chiedo gentilmente un vostro parere.
    Grazie

    Andrea Cenerini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2017 20:14

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO

      Lei ha perfettamente ragione nell'affermare la inapplicabilità dell'art. 53 sia perché questo presuppone l'ammissione in via pignoratizia sia perché il pegno è stato già realizzato e lo scopo della norma è proprio quello di permettere ai creditori pignoraratizi (e alcuni privilegiato) di realizzare il proprio credito anche durante il fallimento, con una delle modalità previste dalla norma.
      Questa considerazione, tuttavia, non esaurisce il problema perché la banca può ancora avere interesse all'ammissione pignoratizia in modo da far valere la prelazione al momento del riparto del ricavato, per cui rimane da stabilire se la seconda domanda della banca è ammissibile.
      Sul punto la S. Corte ha affermato che "In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo ex art. 95, comma 2, legge fall., configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, una mutatio e non una emendatio libelli e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo; la non sanabilità dell'omissione (o dell'assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito - con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva - non possa essere insinuato in via tardiva e, dall'altro, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo" (in termini Cass. 15/07/2011, n. 15702,, ripresa da Cass. 19/03/2012 n. 4306).
      Eguale discorso può essere fatto per il pegno richiesto successivamente, ed infatti Cass. 27/03/ 2003, n. 4565 ha affermato lo stesso principio con riferimento all'ipoteca.
      Se questa tesi convince, la successiva domanda presentata mentre la verifica del passivo era ancora in corso ma dopo il deposito del progetto di stato passivo, e quindi, in via tardiva) va respinta.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Cenerini

        Rimini
        20/09/2017 12:01

        RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO

        Grazie per la conferma. Puntualizzo che la successiva domanda è stata presentata non dopo il deposito del progetto di stato passivo (per il quale avrei avuto qualche dubbio sull'ammissibilità nonostante le sentenze citate) ma addirittura dopo il deposito dello stato passivo esecutivo.
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/09/2017 19:47

          RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO PIGNORATIZIO

          Lo avevamo immaginato, ma, non avendolo lei specificato, abbiamo preferito, fare l'ipotesi che abbracciava più casi.
          Zucchetti Sg srl