Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

La riforma dell'articolo 2751-bis, numero 2), del Codice Civile

  • Vincenzo Cesare Brandi

    Brindisi
    08/01/2018 16:52

    La riforma dell'articolo 2751-bis, numero 2), del Codice Civile

    Carissimi,
    ritengo del caso soffermare l'attenzione sulla retroattività della riforma di cui al comma 474 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore il 1 gennaio 2018 che risulta avere modificato l'articolo 2751-bis, numero 2), del Codice Civile, nella ipotesi di crediti vantati dal professionista verso soggetti ammessi all'agevolazione di una procedura di concordato preventivo anteriore alla Norma citata.
    Nella procedura concordataria non esiste, infatti, alcuna fase di accertamento del passivo, ma una mera individuazione sommaria dei creditori, ai fini dell'ammissione o meno al voto degli stesi, cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze.
    Ritengo che il professionista/creditore conservi la facoltà di far valere il proprio diritto conformemente alla norma vigente alla successiva data di richiesta e, pertanto, abbia, successivamente alla data dell'1 gennaio 2018, il diritto di ottenere il privilegio generale sui mobili con riferimento alle retribuzioni, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2018 11:01

      RE: La riforma dell'articolo 2751-bis, numero 2), del Codice Civile

      Condividiamo. Riportiamo la risposta data ieri a domanda simile.
      Appena emersa la novità, contenuta nella legge di bilancio 2018 in vigore dall'1.2.2018, della modifica dell'art. 2751bis n. 2 c.c. si è posto il problema della applicabilità della nuova norma ai procedimenti in corso.
      In sede fallimentare non avremmo dubbi ad escludere detta applicazione ove lo stato passivo dichiarato esecutivo contenga l'ammissione del contributo cassa e del credito per rivalsa Iva in chirografo o con privilegio (il secondo) di grado settimo. Basti pensare a Corte Costituzionale (n. 170 del 2013) che ha dichiarato illegittima l'estensione retroattiva delle modifiche apportate all'art. 2752 c.c.
      Incertezze possono sorgere quando la decisione non è del tutto chiara, ma anche in questo caso l'impresa di riconoscere il privilegio in sede di riparto sembra ardua perché dai silenzi o dalle ambiguità dello stato passivo dovrebbe potersi comunque dedurre in via interpretativa che i crediti in questione siano stati ammessi con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c..
      Egualmente non avremmo dubbi a consentire, nel concordato, ai creditori di richiedere la collocazione privilegiata per i crediti in questione fino all'adunanza, lasciando al giudice di risolvere l'eventuale contestazione del commissario ex art. 176. Ed anche dopo l'adunanza; se l'entità delle richieste è di spessore, potrebbe scattare il secondo comma dell'art. 179, per il quale, "Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto".
      E se il concordato è stato già omologato? Mancando nel concordato uno stato passivo e non avendo l'omologa una funzione di accertamento della situazione passiva, riteniamo, seppur con minor sicurezza, che i creditori possano ancora far valere il privilegio; è da valutare se, in caso di contestazione, vale la pena insistere, dovendosi instaurare un giudizio ordinario di cognizione, ma è presumibile che i commissari/liquidatori non solleveranno contestazioni del genere.
      Zucchetti SG srl