Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio contributi sindacali

  • Irene Bazzotti

    Riccione (RN)
    23/03/2010 18:27

    Privilegio contributi sindacali

    Il credito di un sindacato nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario gode del privilegio riconosciuto al credito di lavoro dipendente? Secondo la Cassazione Civile (n.10318 del 09.09.1992) tali crediti del sindacato sono da considerarsi in chirografo trattandosi di un diritto autonomo rispetto a quello di lavoro dipendente. Il Tribunale di Bologna però, in data 29.04.2009, ha deciso in merito ad un'opposizione allo stato passivo promossa da un'associazione sindacale, a favore di quest'ultima riconoscendo il privilegio. Come è giusto agire in merito a tale richiesta del sindacato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2010 19:47

      RE: Privilegio contributi sindacali

      Secondo la più recente giurisprudenza "l'istituto mediante il quale il lavoratore attribuisce al sindacato il diritto alle trattenute si qualifica come cessione di credito per la quale non è richiesto il consenso della parte ceduta poiché il cedente aliena e trasferisce semplicemente una pretesa creditoria e, normalmente, per il debitore ceduto è indifferente eseguire la prestazione ad un nuovo avente diritto". (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Trib. Milano, 12 gennaio 2006). Di cessione del credito hanno anche parlato espressamente le Sezioni Unite nella sentenza 21. dicembre 2005, n. 28269 che ha risolto il contrasto sulla natura "antisindacale della condotta del datore di lavoro che rifiuti, al cospetto di cessione da parte del lavoratore di quote retributive al sindacato non firmatario del contratto collettivo applicabile, di trattenere le quote e di versarle al sindacato cessionario".
      Questa premessa risolve il problema perché, a norma dell'art. 1263 c.c., il credito ceduto si trasferisce al cessionario con i privilegi che l'assistevano, per cui anche noi riteniamo che al credito in questione debba essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
      Zucchetti Sg Srl
      • Angelo Zanetti

        Modena
        03/11/2011 12:00

        RE: RE: Privilegio contributi sindacali

        In quale categoria di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 prevista dal programma fallco (da A.3 in poi) va inserito questo tipo di credito?
        Grazie e cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/11/2011 20:11

          RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

          Se riconosce il privilegio ai contributi in questione, il credito è equiparato a quello delle retribuzioni, per cui va nella voce A3.5.
          Zucchetti SG Srl
          • Carla Chiola

            PESCARA
            05/11/2011 09:50

            RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

            Mi permetto di fornire un mio contributo alla discussione per essermi di recente occupata dell'esame di una istanza di insinuazione al passivo di un sindacato firmatario del CCNL applicato ai lavoratori della società fallita, all'ammissione del quale in privilegio ex art.2751 bis n.1 ho espresso parere negativo in quanto trattavasi di delegazione di pagamento.
            E' necessario, preliminarmente, procedere ad un breve excursus sullo stato della normativa e della giurisprudenza relativa alla materia della quale stiamo trattando, la seconda formatasi prima della sentenza della Suprema Corte Sez. Unite n.28269 del 21.12.05 richiamata dal creditore istante nella procedura nella quale sono stata nominata Curatore per inquadrare giuridicamente le trattenute sindacali nell'istituto della cessione del credito piuttosto che della delegazione di pagamento:
            - a seguito del referendum popolare dell'11.06.1995 è stato abrogato l'art.26 della Legge n.300/1970 (statuto dei lavoratori) commi secondo e terzo (e la correlativa emanazione del D.P.R. 28 luglio 1995 n.313) e così è venuto meno l'obbligo ex lege per il datore di lavoro di operare, sulla base di una semplice richiesta del lavoratore dipendente, la trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale a favore dell'associazione sindacale di appartenenza. Nel periodo pre-referendario:
            *la Corte di Cassazione Sez. Lavoro ha ritenuto che il rapporto cui dava luogo l'applicazione dell'art.26 della L.300/70 si configurava come "delegazione di pagamento" (Cass. Sez. Lav. n.761/1989; n.822/1989; n.9470/1991; n.1312/2000)
            * la Corte di Cassazione (I sezione civile) ha precisato che il credito di un'associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro per contributi sindacali, che il dipendente ha deciso di versare con ritenuta sul salario secondo la previsione dell'art.26 cit. e mediante la delega all'uopo contemplata dai contratti collettivi, poiché non ha attinenza con un credito di lavoro non gode del privilegio generale ex art.2751 bis n.1 (Cass. 1° Sez. Civ. n.307 e 308/1990; n.778/1990; n.10318/1992)
            - la Corte Costituzionale n.13/1995, nel dichiarare ammissibile l'iniziativa referendaria, ha precisato che il secondo e terzo comma dell'art.26 tra loro collegati concorrevano a configurare la ritenuta come diritto perfetto del sindacato, per cui l'intendimento abrogativo consisteva nel voler eliminare la base legale di quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva, mediante il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali
            - successivamente all'abrogazione della norma statutaria la Suprema Corte è intervenuta sulla questione dell'applicabilità della disposizione del contratto collettivo, sanzionante l'obbligo contrattuale della trattenuta del contributo sindacale, nei confronti dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti statuendo che, per il caso in cui la clausola che sancisce l'impegno del datore di lavoro ad effettuare le trattenute sindacali sulle retribuzioni dei dipendenti sia inserita nella sezione dei diritti sindacali, e quindi nell'ambito della parte obbligatoria del contratto, la stessa regola esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi e pertanto non riveste efficacia nei confronti dei lavoratori non aderenti alle cennate associazioni. (Cass.n.3813/01; n.6656/02)
            Con il venir meno dell'obbligo legale di esazione dei contributi per ritenuta sulla retribuzione:
            - si è avuta una riaffermazione dell'obbligazione esattiva datoriale per via negoziale: la quasi totalità delle OO.SS. stipulanti i CCNL hanno ottenuto dalle associazioni imprenditoriali il riconoscimento del diritto di riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta della retribuzione, sia mediante una nuova pattuizione che in virtù di una pattuizione preesistente. Nel qual caso la delega prevista dal CCNL applicato dall'azienda ha conservato la natura di "delegazione di pagamento"
            - è stata adottata una soluzione unilaterale, e non pattizia, del ricorso alla cessione del credito attraverso cui i lavoratori (iscritti a sindacati non firmatari dei CCNL applicati dal datore) hanno notificato all'azienda, ai fini e per gli effetti della trattenuta e del relativo versamento al sindacato, una delega d'iscrizione al sindacato che, per espressa menzione dell'istituto previsto dall'art.1260 e segg.c.c., li impegnava al versamento nei confronti dell'organizzazione di una quota mensile a titolo di contributo associativo, salvo revoca da notificarsi in tempo utile. Sull'utilizzo dell'istituto della cessione del credito sono stati incardinati, negli anni immediatamente successivi il referendum, numerosi contenziosi – poiché i datori, vista l'abrogazione dell'obbligo legale, ritenevano di non essere obbligati ad operare le trattenute sugli stipendi a seguito della cessione del credito - che la Suprema Corte a sezione semplice ha risolto in maniera non univoca decidendo per ritenere inadeguata (Cass. N.1968 e 10616/2004) ovvero adeguata (Cass. 3917 e 14032/2004), senza il consenso datoriale, la cessione del credito ex art.1260 c.c..
            Alla luce di quanto precede la sentenza della Suprema Corte Sez. Unite n.28269 del 21.12.05, nel risolvere la richiamata divergenza di orientamenti che si era creata sul tema della trattenuta dei contributi sindacali per le OO.SS. non firmatarie dei CCNL applicati in azienda, ha legittimato il ricorso da parte degli iscritti alla "cessione del credito" ex art.1260 c.c.. Sulla scorta di tale decisione il datore di lavoro "dovrà" provvedere alle ritenute sulle retribuzioni da versare alle OO.SS. non firmatarie del CCNL a titolo di contributo associativo dell'iscritto.
            Nel caso che ci mi ha occupato, invece, poichè l'Organizzazione Sindacale è firmataria del CCNL Commercio applicato dal datore di lavoro oggi fallito, la delega prevista nel CCNL oggi vigente all'art.32 ( e così nei CCNL precedenti il referendum) è qualificabile come delegazione di pagamento ed il credito maturato nei riguardi del datore non ha attinenza con un credito di lavoro e, quindi, non gode del privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c..





            • Ivan Perin

              Conegliano (TV)
              19/01/2016 12:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

              In sede di riparto ai contributi sindacali va applicata la ritenuta del 23%?
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                19/01/2016 19:43

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

                La soluzione dipende dalla qualificazione che si dà al diritto delle OO.SS. alle trattenute sulla retribuzione, che viene loro versato dal datore di lavoro. Seguendo l'ampia disamina contenuta nell'intervento che precede, se le OO.SS. non sono firmatarie dei CCNL applicabile, la trattenuta avviene in forza di una cessione di credito, per cui al momento del pagamento il datore di lavoro, o il curatore del suo fallimento, adempierebbe un debito di lavoro su cui effettuare la ritenuta quale sostituto di imposta. Se, invece le OO.SS. sono firmatarie del CCNL applicabile, il diritto alla trattenuta è qualificabile come delegazione di pagamento ed il credito maturato nei riguardi del datore non ha attinenza con un credito di lavoro e, quindi, non va effettuata la ritenuta in qaunto, appunto il datore di lavoro paga, su delega del lavoratore, un debito di questi verso il sindacato.
                Zucchetti SG Srl
                • Sonia Candela

                  Castelnuovo Berardenga (SI)
                  28/09/2017 22:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

                  Ho una richiesta in merito:

                  in quanti anni si prescrive tale credito (l'istanza è per gli anni 2008-2014)?

                  Inoltre, come lo si può provare?
                  A me è stata fornita come prova dal sindacato ricorrente la mail di risposta da parte della società fallita. Ossia, lo stesso sindacato ha chiesto l'importo alla stessa fallita e poi ha prodotto la mail di risposta! Ovviamente in contabilità risulta tale importo...

                  Grazie dell'attenzione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/09/2017 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

                  Anche con riferimento alla prescrizione è necessario fare la differenza cui abbiamo accennato nella risposta precedente. Se, infatti, la trattenuta avviene in forza di una cessione di credito, poiché in esito alla cessione il credito rimane immutato, il debitore ceduto ha la possibilità di opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente; di conseguenza il datore di lavoro, e per lui il curatore del suo fallimento, può opporre l'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro. esclusae le ipotesi delle prescrizioni presuntive per le ragioni ripetutamente accennate in questo Dorum, rimane il fatto che tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Da tener presente che la decorrenza della prescrizione è differita all'epoca dell'estinzione del rapporto, quando il rapporto di lavoro subordinato non è caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione; distinzione che, peraltro va, andrà via via affievolendosi a seguito delle varie riforme del lavoro degli ultimi anni che sta portando alla marginalizzazione della reintegra (presupposto della stabilità reale) a vantaggio dell'ampliamento della cd. stabilità obbligatoria (caratterizzata dalla monetizzazione del licenziamento).
                  Ove, invece si parli di delega e del diritto del sindacato a pretendere il pagamento di un credito proprio, il termine prescrizionale è quello generale di dieci anni.
                  Per quanto riguarda la prova del credito dovrebbe dirci il contenuto della ruisposta della società fallita.
                  Zucchetti Sg srl
                • Sonia Candela

                  Castelnuovo Berardenga (SI)
                  02/10/2017 14:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

                  Il contenuto è la comunicazione di quanto risulta in bilancio della fallita da parte della precedente tenutaria della contabilità.

                  Inoltre, come si fa a sapere se il sindacato è firmatario del CCNL applicato dalla fallita?

                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  03/10/2017 17:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio contributi sindacali

                  Non possiamo risolvere una questione di fatto senza conoscere gli atti. Il concetto è che il sindacato deve fornire la prova del credito e per questo è sufficiente che dimostri l'intervenuta cessione del credito o delega del pagamento, poi compete al fallimento dimostrare di aver pagato; se lei dalla documentazione a sua disposizione ricava la prova dell'avvenuto pagamento evidentemente eccepirà l'estinzione del credito; questo, ovviamente se si supera il problema della prescrizione che è preliminare.
                  Per l'adesione del sindacato al CCNL basta leggere questo contratto di categoria e lì sono indicati i sindacati aderenti.
                  Zucchetti SG srl