Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese vigilanza armata

  • Francesco Lepore

    ROMA
    16/09/2021 02:38

    Spese vigilanza armata

    Buonasera,
    Nel caso in cui il curatore, al fine di evitare occupazioni e danneggiamenti all'immobile acquisito all'attivo fallimentare, ritenga di dover incaricare società di vigilanza armata, tali spese sono da considerarsi ordinarie e pertanto sostenibili dal curatore (la procedura ha la liquidità necessaria per sostenere tali spese) senza richiedere autorizzazioni al CDC o straordinarie e pertanto deve essere autorizzato dal CDC ex art 35? Oppure deve richiedere ex art 32 secondo comma la nomina del coadiutore (la società di vigilanza armata)?
    Personalmente ritengo che il curatore può e deve sostenere tali spese senza alcuna autorizzazione però gradirei un Vostro parere.
    Cordiali saluti
    Dott Francesco Lepore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2021 18:22

      RE: Spese vigilanza armata

      Anche noi siamo dell'avviso che trattasi di atto di ordinaria amministrazione alla luce della giurisprudenza che si è formata con riferimento prevalentemente all'art. 167, co.2 l. fall. che, tuttavia, riproduce, nella sostanza il primo comma dell'art. 35.
      Orbene secondo la giurisprudenza della Cassazione, "la concreta riconducibilità dell'atto alla categoria generale, residuale, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui all'ultima parte dell'art. 167, deve esser riferita alla ricorrenza, nell'atto, di connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma - a titolo non esaustivo ma esemplificativo ("mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, rinunzie" e simili) - agli effetti, appunto, della necessaria previa autorizzazione. Il che equivale a dire che l'eccedenza in concreto dalla ordinaria amministrazione viene a dipendere dalla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. Per cui se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorchè comportanti una spesa - lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti (cfr. Cass. 29/05/2019, n.14713; Cass. n. 578 del 2007; Cass. n. 20291 del 2005; Cass. n. 1357 del 1999).
      Zucchetti Sg srl