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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
revocatoria incidentale di mutuo fondiario parzialmente utilizzato per ripianare scoperti di conto
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Andrea Giuliodori
Macerata05/11/2020 10:05revocatoria incidentale di mutuo fondiario parzialmente utilizzato per ripianare scoperti di conto
Buongiorno,
avrei piacere nell'avere un confronto e magari un vostro parere in merito alla seguente questione.
La giurisprudenza maggioritaria anche di legittimità ammette la revocatoria incidentale da parte della curatela ogni qualvolta un mutuo ipotecario è stato, di fatto, utilizzato per conferire il privilegio ipotecario a precedenti esposizioni chirografe (ad esempio quando le erogazioni derivanti dal mutuo vengono effettuate su un conto corrente con passività maggiori rispetto alle somme erogate.
Nel caso che mi occupa la società S stipula un contratto di mutuo fondiario con la Banca B per € 2.000.000,00 nel 2012. Euro 1.500.000,00 vengono immediatamente erogati alla S con assegni circolari intestati alla stessa per l'acquisto di un immobile. Il residuo, viene stabilito, che verrà erogato successivamente con l'avanzamento dei lavori su detto immobile.
Dal 2013 al 2015 vengono erogati ulteriori euro 410.000,00 in 6 trance e tutte le erogazioni vengono fatte mediante accredito su conto corrente intestato alla S e acceso presso la B che era in passivo per cifre ben più importanti rispetto a quelle erogate (di fatto ciascuna si è risolta solo in una operazione contabile). Ogni volta viene stipulato avanti al notaio ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA E DI VARIAZIONE DELLE MODALITA' DI RIMBORSO.
Nel 2015 viene stipulato "l'atto di definizione di debito, di riduzione della somma iscritta e di variazione delle modalità di rimborso". La parte residuale mutuata non è stata erogata, verosimilmente, in quanto la situazione della S era di fatto ormai critica.
La B si è insinuata per Euro 1.100.000,00 per il residuo del mutuo.
Su tali premesse circa il 25% delle somme mutuate sono state utilizzate per ripianare esposizioni chirografe che erano venute ad esistenza dopo la iniziale stipula del mutuo ma prima delle erogazioni successive alla iniziale.
Il problema pertanto si è creato in corsa.
Tenuto conto che il mutuo è stato utilizzato ANCHE per fornire un privilegio ipotecario a debiti chirografi successivi alla iniziale stipula del mutuo ma precedenti alle singole erogazioni successive alla prima, che il contratto di mutuo è unitario come pure l'iscrizione di ipoteca e
che pertanto la eccezione revocatoria dovrebbe travolgerlo integralmente, eccepita la revocatoria incidentale, la banca va ammessa per l'intero importo insinuato al chirografo? oppure, sulla base della medesima eccezione, mi limito ad ammettere al chirografo solo la parte le cui erogazioni hanno di fatto ripianato le esposizioni chirografe sulla base di una inefficacia parziale?
mi scuso per la lunghezza e ringrazio per l'attenzione,
Avv. Andrea Giuliodori
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2020 19:56RE: revocatoria incidentale di mutuo fondiario parzialmente utilizzato per ripianare scoperti di conto
Lei ha perfettamente inquadrato la situazione e si vede che ne ha chiari i risvolti quando sottolinea che il mutuo fondiario è stato "utilizzato ANCHE per fornire un privilegio ipotecario a debiti chirografi", perché a nostro avviso il discorso è tutto in quell'anche. Ossia, l'operazione della costituzione di mutuo fondiario, utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata, ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire quindi i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti però da garanzie reali, in tanto può produrre conseguenza sulla validità o efficacia dell'ipoteca (a seconda delle varie teorie) in quanto il contratto di mutuo venga stipulato e utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per sostituire ad un debito chirografario uno ipotecario. Fondamentale nella fattispecie in esame, quindi, è l'esistenza di un debito pregresso del cliente della banca che viene estinto con la provvista fornita dalla stessa banca attraverso la concessione di un mutuo ipotecario o addirittura fondiario, che rimane.
Nel suo caso, lei mette ben in evidenza che, al momento della stipula del contratto di mutuo fondiaria per l'importo di € 2.000.000, non solo non esistevano esposizioni bancarie del mutuatario, ma, principalmente, che la somma effettivamente erogata all'epoca di € 1.500.000 fu utilizzata per l'acquisto di un immobile.
Secondo la costruzione più recente (cfr. da ult. Cass. 10/02/2020, n. 3024), operazioni come quelle del suo caso sono finalizzate a costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente; ossia la stipulazione del mutuo fondiario viene propriamente assunta come mera forma, strutturalmente idonea a realizzare la funzione fraudolenta dell'operazione, quale quella di rendere contestuale un'ipoteca per un credito che era preesistente. Come si vede anche in questa costruzione , si presuppone sempre un debito preesistente che, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventerebbe fraudolentemente fondiario; mancando un credito preesistente diventa irrilevante vedere quali sarebbero gli effetti perché anche la eventuale nullità- che noi escludiamo non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo- richiederebbe comunque una operazione realizzata per estinguere un debito pregresso.
Rimane la questione della residua somma erogata successivamente quando si era delineata l'esposizione bancaria da conto corrente del mutuatario ed effettivamente queste successive erogazioni sono state utilizzate per estinguere queste passività pregresse rispetto al tempo delle erogazioni ma non con riferimento alla stipula del contratto di mutuo. Per questa parte si trattava di mutuo a stati di avanzamento, sicchè anche le successive erogazioni sono, quanto alla causa astratta e concreta del negozio, rapportabili al momento della conclusione unitaria del contratto di mutuo, quando l'esposizione non esisteva per cui non può dirsi che lo stesso, e la relativa ipoteca fondiaria sia stata costituita allo scopo di estinguere debiti pregressi chirografari.
Se si segue questa costruzione- che ovviamente è quella che noi offriamo non escludendo diverse interpretazioni- la revoca indiretta dell'ipoteca in sede di ammissione diventa non utilizzabile e rimarrebbe il pagamento di debiti effettuato con i proventi del mutuo, rientrabili nella previsione del secondo comma dell'art. 67 l. fall. , ove ne ricorrano i requisiti anche temporali.
Zucchetti Sg srl
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