Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INPS in prededuzione

  • Raffaele Quarantelli

    PARMA
    22/10/2014 15:19

    INPS in prededuzione

    Buonasera,
    volevo avere una Vostra indicazione in merito alla seguente situazione:
    l'azienda "x" in crisi stipula un contratto di affitto d'azienda; durante l'affitto viene dichiarato il fallimento dell'azienda "x", i dipendenti al termine del contratto di affitto d'azienda vengono retrocessi al fallimento. Non viene disposto l'esercizio provvisorio e il curatore chiede la Cigs per procedura concorsuale, al termine della Cigs riconosciuta dal Ministero i dipendenti vengono immediatamente licenziati con specifica procedura senza ripresa dell'attività.
    A questo punto l'INPS sostiene che i contributi sull'indennità sostitutiva di preavviso, su ferie e permessi residui siano somme prededucibili in quanto maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento, a prescindere dalla continuazione o meno dell'attività aziendale e pertanto ritiene che per tali somme l'INPS non si debba insinuare nello stato passivo, ma ne debba richiedere il pagamento tramite cartella esattoriale al curatore, il quale se non provvede sarà oggetto di diffida, con eventuali conseguenze di carattere penale.
    A vostro avviso come bisogna comportarsi in merito? Si sono già verificate situazioni simili?

    Ringrazio anticipatamente
    Raffaele
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2014 19:00

      RE: INPS in prededuzione

      A fronte del licenziamento, il lavoratore matura il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato nonché dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie
      proporzionalmente maturati e il periodo di preavviso è inoltre utile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto. Dubitiamo, però, che i contributi su tale voce abbiano natura prededucibile perché, con la retrocessione dell'azienda alla fine dell'affittto, i dipendenti sono si tornati al fallimenti, ma il rapporto è entrato in quella fase di quiescenza prevista dall'art. 72 ne la messa in cassa integrazione significa subento e continuazione del rapporto, tant'è che al credito per indennità di mancato preavviso, in tal caso, va assegnata natura concorsuale e non prededucibile, proprio a causa della sospensione del rapporto e della retroattività degli effetti del recesso.
      Abbiamo sempre detto, comunque, e lo ribadiamo che non avendo esperti specifici nella materia del lavoro nel nostro staff, le risposte che riguardano questa materia riproducono l'ottica del fallimentarista.
      Zucchetti SG Srl